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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4216/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da aggressione e minaccia
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Severino Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Nocera Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
22.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 27/06/2016
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
il nipote – figlio della sorella - chiedendo al giudice di Controparte_1
condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali dal medesimo procuratigli per le lesioni personali e le minacce inferte a seguito di una aggressione del maggio
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2008, da determinarsi in corso di causa, come da sentenza in sede penale del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n.217/2015 del 16/09/2015, che aveva condannato il convenuto al pagamento di una multa, con risarcimento danni da liquidare in separata sede civile.
Costituitosi in giudizio, in via preliminare ne chiedeva la Controparte_1
sospensione essendo, all'epoca dell'instaurazione dello stesso, pendente dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore- Sezione Penale, giudizio di appello avverso la sentenza n.217/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore. Nel corso del giudizio interveniva sentenza del Tribunale Penale di Nocera Inferiore, che dichiarava il non doversi procedere nei confronti del sig. , per i reati a lui ascritti Controparte_2
ex artt. 582 c.p.(lesioni personali) e 612 c.p. (minaccia) perché estinti per intervenuta prescrizione, mentre l'assolveva del reato contestato ex art. 594 c.p. (ingiuria) perché il fatto non è più previsto dalla legge. Il convenuto, dunque, concludeva che alla luce della sentenza di appello, nessuna pretesa risarcitoria poteva essere avanzata dal , in quanto gli stessi presupposti posti a fondamento Parte_1
della propria richiesta erano venuti a mancare. Nel merito, impugnava e contestava i fatti così come narrati dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda, rilevando che l'attore non aveva né allegato, né provato la sussistenza di un danno, patrimoniale o non, patito in conseguenza del comportamento di esso convenuto, né riteneva possibile ricorrere, per supplire al carente quadro probatorio, ad un criterio di liquidazione equitativo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie in quanto inammissibili ed irrilevanti alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Giova preliminarmente evidenziare che la sentenza di appello del Tribunale Penale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, ha confermato le statuizioni civili della sentenza n. 217/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accertato i
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fatti lesivi ed il diritto del ad essere risarcito dal convenuto, Parte_1
rimettendo al giudice civile la liquidazione del danno.
Nel presente giudizio, quindi, l'unico thema decidendum riguarda la valutazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in seguito all'aggressione del maggio 2008.
Orbene, l'aggressione si concretizzò in pugni in regione frontale e all'occhio destro e in espressione ingiuriosa e minacciosa “stronzo vedi di andartene altrimenti ti schiatto la testa”. Il referto medico del Pronto Soccorso descrive lesioni personali tipo “ferita lacero contusa in regione frontale con perdita” e “stato di agitazione”, guaribili in otto giorni.
La liquidazione dei danni non patrimoniali, include il danno biologico temporaneo, il danno morale per le sofferenze, per il patema d'animo e l'agitazione procurati dai reati commessi dal convenuto ai danni dell'attore, sebbene essi siano stati poi dichiarati prescritti o non più punibili penalmente per la normativa sopravvenuta. Il danno patrimoniale non risulta allegato e provato.
Il danno non patrimoniale omnicomprensivo può essere liquidato in attuali e forfettari euro 5.500,00 con una valutazione di tipo equitativo ai sensi dell'art. 1226
c.c., considerata la violenza dell'aggressione materiale e verbale, il rapporto di parentela esistente tra l'aggressore e l'aggredito ed i futili motivi che la determinarono (questioni di divisione ereditaria).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale, con distrazione in favore dell'Erario, in quanto l'attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Nocera
Inferiore n. 11 del 26/05/2016.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5.500,00 oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
2) Condanna il convenuto al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dell'Erario, in quanto l'attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Nocera Inferiore n.
11 del 26/05/2016.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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