TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1617/2021 R.G.
tra:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi D'Arpe; attori contro
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Vitale;
nonchè
( c.f. ), in persona del legale rapp.te, in qualità di mandataria Controparte_2 P.IVA_1
della ( c.f. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Petra Bassani;
nonchè
( c.f. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rapp.te, contumace;
convenuti oggetto: azione di riconoscimento di usucapione;
precisazione delle conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25 gennaio 2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma
17, legge 69/2009.
I germani e , premesso di essere comproprietari ciascuno in Parte_1 Pt_2 ragione di un terzo indiviso di un immobile sito in Torchiarolo alla via Palma n.57, hanno convenuto in giudizio il AT , proprietario del restante terzo, Controparte_1
l' e la creditori ipotecari di quest'ultimo, Controparte_4 CP_5
chiedendo che sia accertato e dichiarato il loro diritto di proprietà anche sul terzo del bene intestato al convenuto per intervenuta usucapione, che sia ordinata la Controparte_1
cancellazione di tutte le iscrizioni e le trascrizioni gravanti su detta quota, con ordine al
Conservatore dei RR.II. di Brindisi di provvedere alla trascrizione della sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Hanno dedotto gli attori di avere posseduto in maniera esclusiva, pacifica ed ininterrotta l'intero immobile, che è costituito da un unico locale a piano terra di circa 315 mq, da almeno vent'anni, comportandosi nei confronti di chiunque come gli unici e soli proprietari, essendo gli unici ad averne le chiavi ed utilizzandolo come deposito di autoveicoli, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria e senza rendere conto al AT , il CP_1
quale mai ha avanzato alcuna richiesta di rivendica sul bene, così escludendolo dall'esercizio dei suoi diritti di comproprietario.
Precisato che sulla quota intestata al AT convenuto gravano l'iscrizione di una ipoteca giudiziale in favore della (ora ) del 17.4.2008, di una Controparte_6 CP_5
ipoteca legale in favore di LI EC s.p.a. (ora ex Controparte_4
art. 77 D.P.R. del 15.4.2010 e la trascrizione di una ordinanza di sequestro conservativo in favore della del 3.11.2008, ha invocato l'indirizzo Controparte_7 giurisprudenziale secondo il quale, dal momento che l'usucapione determina un acquisto a titolo originario della proprietà, con conseguente efficacia retroattiva dell'usucapione stessa, le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultanti da pubblici registri immobiliari devono considerarsi estinte.
Ritualmente costituitasi, la in qualità di mandataria della Controparte_2 [...]
(già , a sua volta, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Controparte_8 Controparte_9
Legge sulla Cartolarizzazione e giusta contratto del 26.6.2018, cessionaria del credito vantato da nei confronti di in proprio e quale titolare della CP_5 Controparte_1
LO Auto s.a.s. di LO NF & c., dichiarata fallita con sentenza del tribunale di EC n.54 del 19.12.2018, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione e nel merito ne ha chiesto il rigetto, perché infondata ed indimostrata, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi nella misura ritenuta equa e di giustizia. La convenuta ha dedotto che, con decreto ingiuntivo n. 3107/2007 (rectius: 915/2007) del
25.10.2007, il Tribunale di EC aveva condannato al pagamento Controparte_1 della somma di € 38.269,69 oltre oneri ed accessori di legge;
detto provvedimento, propedeutico all'iscrizione ipotecaria, era stato opposto dal , sino al terzo grado di CP_1
giudizio, conclusosi definitivamente in suo sfavore con ordinanza della Corte di Cassazione
n.13188/2020, sicchè il presente giudizio sarebbe finalizzato alla cancellazione dei gravami insistenti sulla quota del bene intestata al convenuto, nel tentativo per aggirare la garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. ed ottenere così l'effetto purgativo dell'ipoteca iscritta nel 2007.
Contestando la fondatezza delle domanda, non essendo possibile trovare riscontro in merito al dies a quo circa l'asserito esercizio esclusivo del possesso da parte degli attori, che lo farebbero risalire genericamente ad “almeno dal 2000”, senza allegare dimostrazioni di fatto o documentali, limitandosi così ad una mera asserzione, la convenuta ha dedotto che non può comunque ritenersi integrato il possesso utile ai fini dell'usucapione da parte dei comproprietari qualora durante il decorso del periodo l'immobile in questione sia stato oggetto di contestazione, come nel caso di specie, in considerazione dei giudizi che si sono svolti e soprattutto della trascrizione del sequestro conservativo, assumendo che tali eventi costituirebbero interruzioni del decorso del tempo per usucapire, in base al combinato disposto degli artt. 1167- dall'art. 2653 c.c. n. 5 per il quale dispone la trascrizione obbligatorie per “gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili”.
Si è costituito in giudizio tardivamente con comparsa di costituzione Controparte_1
nella quale non si è opposto all'accoglimento della domanda, precisando che dall'anno 1999 si era trasferito a EC, ove aveva avviato una propria attività e da quel momento raramente era tornato a Torchiarolo, precisando che né possedeva l'immobile de quo, né lo utilizzava, né ne deteneva le chiavi, anzi non gli era stato consentito di accedervi.
L non si è costituita e se ne è dichiarata la contumacia. Controparte_4
La causa, istruita attraverso interrogatorio formale del convenuto e Controparte_1
prova per testi, precisate le conclusioni, è stata riservata con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria sui beni immobili,
è il loro possesso ventennale che rivesta i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163).
Sulla base delle emergenze istruttorie gli attori hanno fornito la prova di aver di fatto posseduto in via esclusiva l'immobile, nel totale disinteresse dell'altro comproprietario, con decorrenza dal 1999, epoca in cui il AT si trasferì a EC ove aprì una CP_1 propria concessionaria di auto.
Nella fattispecie non era d'altra parte necessario che gli attori dimostrassero la interversio possessionis, dal momento che nei rapporti di comunione la stessa non è ipotizzabile.
Ed invero, alla regola della interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, è posta una deroga dall'art. 1102 c. c. nell'ipotesi di compossesso, dato che il compossessore, se intende estendere il suo possesso sul bene comune in termini di esclusività, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, così come invece previsto nel caso di vera e propria interversio possessionis, ma deve compiere atti idonei a mutare il titolo del suo possesso: solo in presenza di tali condizioni è possibile che, fra comproprietari, il possesso si connoti in termini idonei all'usucapione, e solo da tale momento decorre il termine ad usucapionem.
In particolare, perché il possesso del comproprietario sia utile ad usucapire il bene, è necessario che venga posto in essere un atto o un comportamento il cui compimento realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva.
Il teste , escusso all'udienza del 6.4.2023, ha dichiarato che gli attori, fin da Testimone_1
quando egli iniziò a collaborare con gli stessi nella vendita di autovetture, e precisamente da qualche mese dopo il suo pensionamento, avvenuto nell'anno 1999, hanno posseduto pacificamente, ininterrottamente ed in maniera esclusiva l' immobile de quo, costituito da un unico locale, utilizzandolo come deposito di autoveicoli e che, nel corso degli anni, gli stessi
“erano gli unici che stavano là”, erano “gli unici ad averne le chiavi”, mentre il convenuto
“non si vedeva mai in quel locale”; il teste ha inoltre riferito che gli attori durante questi anni hanno effettuato sull' immobile lavori di manutenzione, senza mai richiedere, quantomeno alla sua presenza, all'altro comproprietario la dovuta contribuzione.
Lo stesso convenuto, costituendosi in giudizio, non ha espresso alcuna a opposizione alla domanda proposta nei suoi confronti dai due fratelli, anzi ha confermato che essi hanno maturato il diritto reclamato, essendo gli unici ad utilizzarlo, a detenerne le chiavi, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria e non avendogli consentito di accedervi da quando nell'anno 1999 si era trasferito a EC ove aveva avviato una propria attività.
Del medesimo contenuto sono le medesime affermazioni che il ha reso Controparte_1 in sede di interrogatorio formale, confessando che i suoi fratelli hanno utilizzato l'immobile in maniera esclusiva dall' anno 1999, allorchè “se ne impossessarono” e non gli consentirono più di entrarvi, anche perché non aveva le chiavi ed lo hanno gestito senza mai rendergliene conto.
Pertanto va riconosciuto che gli attori, manifestando nei confronti del AT la CP_1
volontà di tenere la cosa come propria, escludendolo dal compossesso, hanno dimostrato l'animus res sibi habendi. mentre il convenuto, che si è disinteressato delle sorti, degli oneri ed obblighi gravanti sul suo immobile, ha manifestato l'animus derelinquendi, in tal modo rinunciando al possesso.
Nè, del resto, v'è da dubitare che gli attori abbiano acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, dal momento che il convenuto, il quale abbandonava l'immobile, lasciando che ivi continuassero ad esercitare la loro attività i suoi due fratelli, era pienamente consapevole del fatto che gli stessi avessero mantenuto il possesso esclusivo di tale bene nel quale esercitavano pubblicamente la loro attività.
Né rilevano le iscrizioni ipotecarie e la trascrizione del sequestro conservativo gravanti sul bene ai fini interruttivi dell'usucapione, atteso che tali atti non hanno impedito l'esercizio del possesso da parte degli usucapienti.
In merito si rileva infatti che per costante giurisprudenza, sono considerati interruttivi del possesso solo gli atti che comportano la perdita del potere di fatto sulla cosa da parte di colui che invoca l'acquisto dominicale, oppure gli atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti dell'usucapiente: “Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l'usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l'intestatario dell'immobile e da quest'ultimo contestata, poiché l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra
l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso”. Cass. civ. n. 5582/2022
“In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per
l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. Cass. civ. n.28880/2023.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che gli attori sono divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione, dell'immobile oggetto di causa, avendolo posseduto uti dominus per il periodo prescritto dalla legge, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la loro signoria di fatto. Non può invece trovare accoglimento la richiesta degli attori di ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e della trascrizione del sequestro conservativo gravanti sull'immobile oggetto causa, atteso che, in disparte la considerazione che, in ogni caso la pronuncia invocata sarebbe del tutto pleonastica laddove, in tesi, l'eventuale estinzione dei gravami conseguisse automaticamente alla dichiarazione di usucapione, chi giudica non ritiene che la dichiarazione di usucapione determini l'invocato automatico effetto estintivo del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito.
Ed invero, secondo il più recente orientamento della S.C. - in linea con quanto già affermato dalla Corte costituzionale ed al quale il giudicante ritiene di aderire - l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia che, come altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, risulta compatibile con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e del conseguente acquisto della proprietà per usucapione.
In particolare la Suprema Corte, nella sentenza 565/2025, si è allineata al principio espresso dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.160/2024, secondo il quale nel nostro ordinamento non opera la cd. usucapio libertatis, in forza della quale l'acquisto a titolo originario avrebbe l'effetto di trasferire in capo all'usucapiente la proprietà del bene libero da tutti i diritti reali minori eventualmente su questo incidenti (come ad es. le ipoteche o le servitù).
Nella prefata sentenza n.565/2025 la S.C. chiarisce che: “L'affermazione del Giudice delle leggi è di grande rilievo sistematico, perché chiarisce i rapporti tra acquisto a titolo originario (anche per usucapione) e pregresso diritto reale di garanzia e, inoltre, fa giustizia delle tesi dottrinali e giurisprudenziali in forza delle quali anche l'ipoteca è travolta dal possesso ad usucapionem…Deve invece concludersi (in base alle argomentazioni della sentenza n. 160 del 2024 della Corte costituzionale, recepite in questa pronuncia) che
l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia che, come altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti (ad esempio, alcune servitù), non è incompatibile con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e del conseguente acquisto della proprietà per usucapione”.
Ed invero la Consulta, partendo dal presupposto che “in assenza di una previsione di legge che specifichi la sorte dei diritti reali minori - il diritto vivente ha, altresì, dedotto che
«eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione”, ha statuito che “la natura originaria dell'acquisto non è in sé logicamente e ontologicamente incompatibile con una disciplina che espressamente preveda (o - come nel caso dell'usucapione - consenta di desumere dai presupposti normativi che compongono la fattispecie acquisitiva) la salvezza di pregressi diritti reali”, sicchè “… la sorte di un diritto reale minore non è in sé pregiudicata dalla natura originaria dell'acquisto, bensì dipende dalla funzione di quest'ultimo e da come viene regolamentato dal legislatore”.
In tali presupposti e con particolare riferimento all'iscrizione ipotecaria, la Corte
Costituzionale ne ha fatti salvi gli effetti, in caso acquisto della proprietà del bene a titolo originario, in considerazione del fatto che il credito dalla stessa garantito gode
“nell'ordinamento giuridico di una protezione peculiare, che discende dalla realità del diritto di garanzia e dalla sua accessorietà al credito”, che è costituita dalla attribuzione al suo titolare “…. lo ius sequelae, che consente di far valere la garanzia anche nei confronti dei terzi acquirenti del bene (ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 2858 e seguenti cod. civ.); lo ius distrahendi, che permette al creditore di far espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito;
e lo ius praelationis, che comporta la facoltà di soddisfare la pretesa creditoria con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata (artt. 2741, primo comma, e 2808 cod. civ., nonché art. 510, secondo comma, cod. proc. civ.). Al contempo, in caso di cessione del credito, l'accessorietà della garanzia fa sì che il diritto reale si trasferisca insieme con il credito (art. 1263, primo comma, cod. civ.)”.
Alla luce dei suesposti principi la domanda in esame va in parte qua rigettata.
Quanto al riconoscimento dell'acquisto per usucapione, nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n.
16583 dell' 11.8.2005 in relazione all' art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancata opposizione da parte del convenuto CP_1
ed in considerazione del mutamento della giurisprudenza in materia di liberazione
[...]
dai gravami degli immobili usucapiti, per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di , Parte_1 Pt_2 Controparte_1 dell' e di così provvede: Controparte_4 Controparte_2
1. accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che Parte_1
c.f.: e c.f.: sono
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
divenuti proprietari pro indiviso, per intervenuta usucapione, del terzo indiviso già intestato a c.f: dell'immobile sito in Torchiarolo alla via Controparte_1 CodiceFiscale_3
Palma n.57 costituito da fabbricato censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Torchiarolo al foglio 21 p.lla 725 cat. C/1, cl.2,cons.mq 315, sup. catastale mq. 326, rendita. € 2.749,36.
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. spese interamente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Brindisi in data 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo nell'ambito dell'Ufficio del Processo.