Sentenza 30 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/06/2023, n. 10953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10953 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2023
N. 10953/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04042/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4042 del 2020, proposto da
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marina Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesoa dall'Avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona dei rispettivi Ministri in carica, nonché Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Città Metropolitana Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitano in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Civita Ittica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesoa dall'Avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione della Regione Lazio, Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, n. G15338 dell’8 novembre 2019, avente ad oggetto “ Realizzazione di un impianto per allevamento ittico in gabbie galleggianti ” nel Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma, Registro elenco progetti: n. 52/2018;
- della determinazione della Regione Lazio, Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, n. G09769 del 17 luglio 2019, avente ad oggetto la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 27 bis, parte II del d.lgs n. 152/2006 sul progetto di cui sopra;
- del verbale del 15 aprile 2019 della I seduta della conferenza di servizi della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 27 bis, parte II del d.lgs n. 152/2006;
- verbale della II seduta dell’11 giugno 2019 della conferenza di servizi
- verbale del 16 luglio 2019 della III seduta della conferenza di servizi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Civitavecchia ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui funditus in epigrafe, mediante i quali l’amministrazione regionale resistente ha autorizzato la controinteressata Società Agricola Civita Ittica S.r.l. alla realizzazione di un impianto per allevamento ittico in gabbie galleggianti dinanzi al proprio territorio comunale.
2. Deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) “ Violazione di legge art. 14 ter l. 241/1990 e art. 27 bis d.lgs 152/2006- eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”.
Premesso che l’art. 27 bis d. lgs n. 152/2006 - recante la disciplina del procedimento per la valutazione dell’impatto ambientale di competenza regionale-, stabilisce al comma 7 che “ l’Autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate ”; si evidenzia che dai verbali delle conferenze di servizio non risulta a quale titolo i soggetti presenti erano comparsi, per conto e nel nome del singolo Ente o Amministrazione, né quale funzione abbiano svolto tale da abilitarli a manifestarne la volontà (e tantomeno se fossero in possesso di idonea delega).
Inoltre accanto ai nominativi dei singoli soggetti partecipanti, non è stata indicata la qualifica ricoperta all’interno degli enti rappresentati, né risultano agli atti le nomine a rappresentante unico. Tant’è che in nome e per conto del Comune di Civitavecchia aveva partecipato alla terza riunione della conferenza di servizi l’Assessore Manuel Magliani, che invero non era formalmente nella condizione di esprimere la volontà del Comune in sede di conferenza;
2) “ Violazione di legge art. 27 bis commi 4 e 7 d. lgs n. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria ” , atteso che la Regione Lazio non aveva inviato l’avviso a tutti i soggetti potenzialmente interessati, ossia tutti i comuni le cui coste erano prossime all’area di intervento, né li aveva convocati alla conferenza di servizi: in particolare non aveva convocato il Comune di Tarquinia, la cui costa è contigua a quella del Comune di Civitavecchia.
3. Si è costituita innanzitutto in giudizio la società controinteressata Società Agricola Civita Ittica s.r.l. deducendo, di contro:
- l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, in violazione degli art. 27 e 41 c.p.a., atteso che il Comune di Civitavecchia ha erroneamente indicato come controinteressato la Società Agricola Ittica s.r.l., P.I.: 03801140231 mentre in realtà solo la Società Cooperativa Agricola Civita Ittica a r.l., P.I.: 04654670233 può definirsi come soggetto portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto impugnato;
2) la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata notifica al domicilio reale delle parti;
3) l’infondatezza del ricorso, atteso che la normativa pone un unico onere in capo all’autorità competente, ossia di convocare alla conferenza di servizi tutti i soggetti interessati, come appunto regolarmente avvenuto nella fattispecie; né vi è una disposizione normativa che imponga all’autorità procedente di svolgere verifiche in ordine ai titoli con cui i rappresentanti partecipano alla conferenza per conto di un ente o un’amministrazione o quanto alla funzione svolta nell’ente di appartenenza; ed anzi, il comma 5 dell’art. 14-ter l. 241/1990 dispone espressamente che le modalità di designazione del rappresentante unico e la partecipazione ai lavori della conferenza sono definiti in autonomia da ciascuna regione o ente;
4) infine, in merito al secondo motivo, relativo all’asserita violazione di legge art. 27 bis commi 4 e 7 d.lgs 152/2006, è carente l’interesse a ricorrere del Comune di Civitavecchia.
4. Si è costituita altresì in giudizio la Regione Lazio, che ha dedotto a sua volta che nella conferenza dei servizi, sincrona e simultanea, così come prevista dall’art 14 ter della L.241/1990, tutte le amministrazioni devono essere fisicamente o telematicamente presenti, tramite un proprio rappresentante, e che la mancata partecipazione equivale all’espressione di un assenso senza condizione.; relativamente poi all’invocata violazione dell’art 27 comma 7, per omessa convocazione del il Comune di Tarquinia alla conferenza di servizi, quale ente potenzialmente interessato all’intervento in esame, rileva che si tratta di argomentazione errata in quanto l’ente locale avrebbe comunque potuto partecipare all’ iter istruttorio facendo pervenire le proprie osservazioni, eventualmente evidenziando le criticità dell’intervento, essendo stato avvisato mediante pubblicazione di un avviso pubblico.
5. Si sono infine, costituiti in giudizio i Ministeri resistenti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, deducendo l’infondatezza del ricorso.
6. All’udienza del 7 giugno 2023 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso deve essere rigettato perché in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente inammissibile.
8. A tal fine deve rilevarsi ex art 74 c.p.a. – secondo il quale “ nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata” – quanto segue:
- il primo motivo di gravame risulta manifestamente infondato, atteso che l’amministrazione regionale ha ritualmente provveduto ad adempiere all’unico onere previsto a suo carico a pena di invalidità, ossia la convocazione degli enti interessati, ivi compreso il Comune di Civitavecchia; l’asserito mancato rispetto delle regole di verbalizzazione delle presenze degli enti presso le conferenze di servizi - dedotto dalla parte ricorrente - non è onere previsto dalla legge a pena di invalidità, mentre costituisce onere dello stesso soggetto interessato di esternare il titolo formale della partecipazione del proprio rappresentante, sia in base al generale principio di leale collaborazione tra gli enti amministrativi, sia e specificamente ai sensi dei commi comma 5 e 7 dell’art. 14-ter l. 241/1990, a tenore dei quali, rispettivamente:
“ ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza ” (comma 5):
“s i considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ” (comma 7).
- il secondo e ultimo motivo di gravame risulta palesemente inammissibile per carenza di interesse considerato che trattasi di doglianza generica, e che la lesione delle prerogative di partecipazione alla conferenza di servizi può essere invocata e fatta valere dal soggetto pretermesso. ossia nella specie dal solo dal Comune di Tarquinia previa dimostrazione di un interesse non già potenziale ma concreto e attuale.
9. In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere in parte rigettato perché in parte manifestamente infondato e e in parte manifestamente inammissibile.
10. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO