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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 360/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 P.IVA_1
BRUNO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
BERTACCHI 62 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, SEDE DI MILANO (C.F.
), elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO P.IVA_3
CONVENUTO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VIANI Controparte_2 P.IVA_4
ANDREA ILARIO MARIA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso la sede dell'Avvocatura Regionale in MILANO, Piazza Città di Lombardia n. 1
TERZO CHIAMATO
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“In via pregiudiziale di rito:
- respingere l'eccezione di incompetenza del Giudice ordinario a favore del , in Pt_2
quanto del tutto infondata.
- respingere altresì l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4
c.p.c., fissando, nelle denegata ipotesi di accoglimento, un termine per l'integrazione della stessa da parte della attrice, ai sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c..
Nel merito:
- accertare e dichiarare che le aree di seguito identificate: - a) trattasi di una striscia, posta lungo il lato est, larga 20 m che è parte del mappale 376 del foglio 33, avente una superficie di circa 3.400 mq ( area adibita a deposito materiale, attrezzature, vasca di pompaggio e scarico acque;
b) trattasi di una zona marginale del vecchio alveo in sponda dell'ex torrente Crezza, da sempre occupato dalle vasche di decantazione e dal materiale inerte, pronto per essere lavorato, di circa 9.000 mq di superficie, che risulta catastalmente “ acque del F. 33 “; c) trattasi di una porzione di area collocata nel
Comune di Mese (SO), località Botigia, destinata prevalentemente a deposito all'aperto di materiale lapideo ( sabbia e ghiaia ) lavorato e pronto per la trasformazione e la vendita, censita in C.T. al foglio 16, particella 92, della superficie di circa 22.400 mq. - non assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica, non sono appartenenti al
Demanio Pubblico dello Stato, bensì al patrimonio disponibile dello Stato;
- accertare che la società ha esercitato e mantenuto il possesso Parte_1
esclusivo continuato pluriventennale uti dominus delle sopra meglio specificate aree, ubicate nel Comune di Gordona e nel Comune di Mese, adiacenti il proprio compendio immobiliare, e per l'effetto, dichiarare il trasferimento della proprietà a favore della medesima società per intervenuta usucapione, ex artt. 1146 e 1158 c.c., a far data dal primo giorno in cui la stessa ha iniziato a possederli, delle aree in questione. pagina 2 di 9 - ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione della sentenza accertante l'intervenuta usucapione a favore della società Pt_1 Parte_1
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
[...]
- rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall nella Controparte_1
propria comparsa di costituzione datata 08.06.2023, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: […]”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale ordinario
a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.
- in subordine nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- in via riconvenzionale: condannare l'attrice al pagamento dell'indennizzo per occupazione abusiva oltre che al risarcimento del danno per arricchimento ingiusto da determinarsi anche in via equitativa.”
Per parte terza chiamata:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adìto, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così giudicare:
In via pregiudiziale:
− dichiarare il difetto di competenza del Tribunale Ordinario di Sondrio in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Milano per i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito:
pagina 3 di 9 − respingere tutte le domande formulate con il ricorso nei riguardi di
[...]
, in quanto infondate Controparte_3
in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Sulla domanda riconvenzionale proposta dall' : Controparte_1
− accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dall di Controparte_1
condanna di parte attrice al pagamento degli indennizzi da abusiva occupazione per la somma complessiva di € 200.244,85, oltre al risarcimento per arricchimento ingiusto, ricorrendo anche ad una quantificazione dello stesso in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.04.2023, conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentir accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione di Controparte_1
alcune aree site nei Comuni di Gordona e Mese (SO), appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato.
1.1 L'attrice esponeva di essere società dedita alla lavorazione e trattamento di inerti, alla vendita di calcestruzzi e alla produzione di prefabbricati e pavé, con sede legale e produttiva in Gordona (SO), e di utilizzare per la propria attività sin dal 1960 non solo la superficie di sua proprietà, identificata al Catasto del Comune di Gordona al foglio 8 mapp. 188 sub. 1 e 92 e al foglio 33 mapp. 393 ma anche alcune aree confinanti di proprietà del demanio. Nello specifico, esse erano costituite da: una striscia di terreno larga circa 20 metri, parte del foglio 33 mapp. 376 del Catasto del Comune di Gordona, di complessivi 3.400 mq, adibita a deposito materiale, attrezzature, vasca di pompaggio e scarico acque;
una zona marginale del vecchio alveo in sponda dell'ex torrente Crezza, di circa 9.000 mq, identificata catastalmente come “acque del F. 33”, occupata dalle vasche di decantazione e dal materiale inerte;
una porzione di area nel Comune di Mese
(SO), località Botigia, censita in Catasto al foglio 16, particella 92, di circa 22.400 mq, destinata prevalentemente a deposito all'aperto di materiale lapideo (sabbia e ghiaia) pagina 4 di 9 lavorato.
L'attrice deduceva di non aver mai ricevuto alcuna contestazione da parte dell
[...]
fino ad un sopralluogo dell avvenuto a settembre 2022, a CP_1 Parte_3
seguito del quale tuttavia aveva comunque continuato ad utilizzare le aree Parte_1
sopra descritte, esercitando sulle stesse un potere di fatto del tutto simile a quello del proprietario.
1.2 In diritto, evidenziava che la sdemanializzazione delle aree può avvenire anche tacitamente, in assenza di un atto formale di declassificazione, nel momento in cui esse perdono la vocazione di pubblica utilità che inizialmente le caratterizzava, o quantomeno che questo era possibile prima dell'entrata in vigore della l. 37/1994, che aveva escluso tale possibilità senza però efficacia retroattiva.
Richiamava inoltre consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7278/2010) secondo cui i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono usucapibili in quanto soggetti alle norme di diritto comune sulla proprietà privata.
Quanto ai requisiti per l'usucapione, rappresentava che l'animus rem sibi habendi emergeva chiaramente dal fatto che le suddette aree erano da decenni occupate da opere inamovibili o difficili da rimuovere
1.3 Dichiarava, infine, di aver promosso procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, che si era però concluso con verbale negativo.
2. Con comparsa di risposta depositata il 08.06.2023, si costituiva in giudizio
[...]
, evidenziando che era già pendente avanti l'intestato Tribunale giudizio CP_1
sub R.G. 1134/2022 avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione di altre aree limitrofe, con conseguente inutile duplicazione dei giudizi.
2.1 In via pregiudiziale, l' eccepiva l'incompetenza del giudice Controparte_1
ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano ai sensi dell'art. 140 T.U. 1775/1933, essendo il primo incompetente a conoscere, anche solo in via incidentale, dell'accertamento della demanialità di un'area. pagina 5 di 9 Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c. per incertezza dell'oggetto della domanda, non avendo parte attrice individuato con precisione i terreni oggetto della domanda.
2.2 Nel merito, evidenziava che aveva più volte avanzato richiesta di Parte_1
acquisto di dette aree e aveva addirittura corrisposto dei canoni di affitto, oltre ad aver provveduto alla demolizione di manufatti abusivi edificati sulle aree demaniali. Già nel
1995, inoltre, era stata ritenuta abusiva l'occupazione di tali aree da parte della società attrice ed era stato richiesto il pagamento di un indennizzo per abusiva occupazione, debitamente corrisposto dalla Da ciò doveva, dunque, dedursi un implicito Parte_1
riconoscimento della proprietà pubblica delle aree.
Escludeva, poi, che fosse intervenuta una sdemanializzazione tacita, non essendo intervenuti atti univoci e concludenti della Pubblica Amministrazione incompatibili con la volontà della stessa di conservare il bene, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità. Peraltro, le attività svolte dalla società attrice potevano causare inquinamento delle acque sotterranee, dunque non poteva ritenersi venuta meno la necessità di destinare le aree alla funzione pubblica.
Sottolineava altresì che la non aveva dimostrato il possesso utile ai Parte_1
fini dell'usucapione per il periodo di 20 anni richiesto dalla legge.
2.3 rappresentava che unico interlocutore competente doveva Controparte_1
ritenersi quale ente gestore del demanio idrico su detti beni, che Controparte_2
pertanto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
2.4 spiegava, infine, domanda riconvenzionale di condanna Controparte_1
dell'attrice al pagamento degli indennizzi di abusiva occupazione e di un risarcimento per ingiusto arricchimento.
3. Autorizzata la chiamata in causa di questa si costituiva in Controparte_2
giudizio con comparsa depositata il 18.09.2023, spiegando argomentazioni e conclusioni analoghe a quelle di e aderendo altresì alla domanda Controparte_1
pagina 6 di 9 riconvenzionale.
3.1 Nel merito, evidenziava che le aree oggetto di causa, lungi dall'essere state pacificamente e incontestatamente possedute dall'attrice, erano negli anni state oggetto di provvedimenti concessori in favore della stessa e di altri soggetti.
4. Alla prima udienza, tenutasi con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice onorario dott. Lorella Cesana rinviava la causa per la rimessione in decisione che si teneva, previo deposito degli scritti conclusivi, in data 04.12.2024 sempre ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. L'eccezione di incompetenza sollevata da e da Controparte_1 [...]
è fondata e deve essere accolta. CP_2
5.1 La Corte di Cassazione ha avuto recentemente modo di esprimersi su caso analogo a quello oggetto di questo giudizio (peraltro patrocinato dal medesimo difensore), ossia
“una domanda di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l'alveo di un torrente e con le relative aree spondali” in cui vi era la “necessità di un'indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del predetto torrente o di una sdemanializzazione tacita”. In quella sede, è stato espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario.” (Cass. n. 21495/2024). Alle medesime conclusioni è giunta anche Cass. n. 4869/2024, richiamata in conclusionale da CP_1
pagina 7 di 9 del CP_1
5.2 Il precetto espresso dalla Suprema Corte non può che trovare applicazione nel caso di specie, anch'esso caratterizzato da una domanda di accertamento dell'usucapione avente ad oggetto terreni la cui natura demaniale (contestata da parte attrice) deve essere oggetto di accertamento anche tecnico oltre che giuridico.
5.3 Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di competenza del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano per il disposto dell'art. 140 T.U. 1775/1933.
6. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2024 previsti per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, quale valore della domanda riconvenzionale spiegata da desumibile dal contributo unificato Controparte_1
dichiarato, non potendosi tenere conto della quantificazione offerta da
[...]
in quanto la stessa si è limitata ad aderire senza spiegare essa stessa domanda CP_2
riconvenzionale.
Devono trovare applicazione i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei compensi minimi per la fase di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria.
6.1 La condanna deve essere disposta non solo in favore di ma Controparte_1
anche di terza chiamata, in ragione del principio di causalità. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano;
assegna termine di mesi tre per la riassunzione avanti al giudice competente;
condanna parte attrice a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1
pagina 8 di 9 liquidano quanto in € 518,00 per spese ed € 6.713,00 per compenso, oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in € 6.713,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
29/03/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 360/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 P.IVA_1
BRUNO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
BERTACCHI 62 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, SEDE DI MILANO (C.F.
), elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO P.IVA_3
CONVENUTO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VIANI Controparte_2 P.IVA_4
ANDREA ILARIO MARIA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso la sede dell'Avvocatura Regionale in MILANO, Piazza Città di Lombardia n. 1
TERZO CHIAMATO
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“In via pregiudiziale di rito:
- respingere l'eccezione di incompetenza del Giudice ordinario a favore del , in Pt_2
quanto del tutto infondata.
- respingere altresì l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4
c.p.c., fissando, nelle denegata ipotesi di accoglimento, un termine per l'integrazione della stessa da parte della attrice, ai sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c..
Nel merito:
- accertare e dichiarare che le aree di seguito identificate: - a) trattasi di una striscia, posta lungo il lato est, larga 20 m che è parte del mappale 376 del foglio 33, avente una superficie di circa 3.400 mq ( area adibita a deposito materiale, attrezzature, vasca di pompaggio e scarico acque;
b) trattasi di una zona marginale del vecchio alveo in sponda dell'ex torrente Crezza, da sempre occupato dalle vasche di decantazione e dal materiale inerte, pronto per essere lavorato, di circa 9.000 mq di superficie, che risulta catastalmente “ acque del F. 33 “; c) trattasi di una porzione di area collocata nel
Comune di Mese (SO), località Botigia, destinata prevalentemente a deposito all'aperto di materiale lapideo ( sabbia e ghiaia ) lavorato e pronto per la trasformazione e la vendita, censita in C.T. al foglio 16, particella 92, della superficie di circa 22.400 mq. - non assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica, non sono appartenenti al
Demanio Pubblico dello Stato, bensì al patrimonio disponibile dello Stato;
- accertare che la società ha esercitato e mantenuto il possesso Parte_1
esclusivo continuato pluriventennale uti dominus delle sopra meglio specificate aree, ubicate nel Comune di Gordona e nel Comune di Mese, adiacenti il proprio compendio immobiliare, e per l'effetto, dichiarare il trasferimento della proprietà a favore della medesima società per intervenuta usucapione, ex artt. 1146 e 1158 c.c., a far data dal primo giorno in cui la stessa ha iniziato a possederli, delle aree in questione. pagina 2 di 9 - ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione della sentenza accertante l'intervenuta usucapione a favore della società Pt_1 Parte_1
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
[...]
- rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall nella Controparte_1
propria comparsa di costituzione datata 08.06.2023, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: […]”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale ordinario
a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.
- in subordine nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- in via riconvenzionale: condannare l'attrice al pagamento dell'indennizzo per occupazione abusiva oltre che al risarcimento del danno per arricchimento ingiusto da determinarsi anche in via equitativa.”
Per parte terza chiamata:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adìto, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così giudicare:
In via pregiudiziale:
− dichiarare il difetto di competenza del Tribunale Ordinario di Sondrio in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Milano per i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito:
pagina 3 di 9 − respingere tutte le domande formulate con il ricorso nei riguardi di
[...]
, in quanto infondate Controparte_3
in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Sulla domanda riconvenzionale proposta dall' : Controparte_1
− accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dall di Controparte_1
condanna di parte attrice al pagamento degli indennizzi da abusiva occupazione per la somma complessiva di € 200.244,85, oltre al risarcimento per arricchimento ingiusto, ricorrendo anche ad una quantificazione dello stesso in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.04.2023, conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentir accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione di Controparte_1
alcune aree site nei Comuni di Gordona e Mese (SO), appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato.
1.1 L'attrice esponeva di essere società dedita alla lavorazione e trattamento di inerti, alla vendita di calcestruzzi e alla produzione di prefabbricati e pavé, con sede legale e produttiva in Gordona (SO), e di utilizzare per la propria attività sin dal 1960 non solo la superficie di sua proprietà, identificata al Catasto del Comune di Gordona al foglio 8 mapp. 188 sub. 1 e 92 e al foglio 33 mapp. 393 ma anche alcune aree confinanti di proprietà del demanio. Nello specifico, esse erano costituite da: una striscia di terreno larga circa 20 metri, parte del foglio 33 mapp. 376 del Catasto del Comune di Gordona, di complessivi 3.400 mq, adibita a deposito materiale, attrezzature, vasca di pompaggio e scarico acque;
una zona marginale del vecchio alveo in sponda dell'ex torrente Crezza, di circa 9.000 mq, identificata catastalmente come “acque del F. 33”, occupata dalle vasche di decantazione e dal materiale inerte;
una porzione di area nel Comune di Mese
(SO), località Botigia, censita in Catasto al foglio 16, particella 92, di circa 22.400 mq, destinata prevalentemente a deposito all'aperto di materiale lapideo (sabbia e ghiaia) pagina 4 di 9 lavorato.
L'attrice deduceva di non aver mai ricevuto alcuna contestazione da parte dell
[...]
fino ad un sopralluogo dell avvenuto a settembre 2022, a CP_1 Parte_3
seguito del quale tuttavia aveva comunque continuato ad utilizzare le aree Parte_1
sopra descritte, esercitando sulle stesse un potere di fatto del tutto simile a quello del proprietario.
1.2 In diritto, evidenziava che la sdemanializzazione delle aree può avvenire anche tacitamente, in assenza di un atto formale di declassificazione, nel momento in cui esse perdono la vocazione di pubblica utilità che inizialmente le caratterizzava, o quantomeno che questo era possibile prima dell'entrata in vigore della l. 37/1994, che aveva escluso tale possibilità senza però efficacia retroattiva.
Richiamava inoltre consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7278/2010) secondo cui i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono usucapibili in quanto soggetti alle norme di diritto comune sulla proprietà privata.
Quanto ai requisiti per l'usucapione, rappresentava che l'animus rem sibi habendi emergeva chiaramente dal fatto che le suddette aree erano da decenni occupate da opere inamovibili o difficili da rimuovere
1.3 Dichiarava, infine, di aver promosso procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, che si era però concluso con verbale negativo.
2. Con comparsa di risposta depositata il 08.06.2023, si costituiva in giudizio
[...]
, evidenziando che era già pendente avanti l'intestato Tribunale giudizio CP_1
sub R.G. 1134/2022 avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione di altre aree limitrofe, con conseguente inutile duplicazione dei giudizi.
2.1 In via pregiudiziale, l' eccepiva l'incompetenza del giudice Controparte_1
ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano ai sensi dell'art. 140 T.U. 1775/1933, essendo il primo incompetente a conoscere, anche solo in via incidentale, dell'accertamento della demanialità di un'area. pagina 5 di 9 Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c. per incertezza dell'oggetto della domanda, non avendo parte attrice individuato con precisione i terreni oggetto della domanda.
2.2 Nel merito, evidenziava che aveva più volte avanzato richiesta di Parte_1
acquisto di dette aree e aveva addirittura corrisposto dei canoni di affitto, oltre ad aver provveduto alla demolizione di manufatti abusivi edificati sulle aree demaniali. Già nel
1995, inoltre, era stata ritenuta abusiva l'occupazione di tali aree da parte della società attrice ed era stato richiesto il pagamento di un indennizzo per abusiva occupazione, debitamente corrisposto dalla Da ciò doveva, dunque, dedursi un implicito Parte_1
riconoscimento della proprietà pubblica delle aree.
Escludeva, poi, che fosse intervenuta una sdemanializzazione tacita, non essendo intervenuti atti univoci e concludenti della Pubblica Amministrazione incompatibili con la volontà della stessa di conservare il bene, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità. Peraltro, le attività svolte dalla società attrice potevano causare inquinamento delle acque sotterranee, dunque non poteva ritenersi venuta meno la necessità di destinare le aree alla funzione pubblica.
Sottolineava altresì che la non aveva dimostrato il possesso utile ai Parte_1
fini dell'usucapione per il periodo di 20 anni richiesto dalla legge.
2.3 rappresentava che unico interlocutore competente doveva Controparte_1
ritenersi quale ente gestore del demanio idrico su detti beni, che Controparte_2
pertanto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
2.4 spiegava, infine, domanda riconvenzionale di condanna Controparte_1
dell'attrice al pagamento degli indennizzi di abusiva occupazione e di un risarcimento per ingiusto arricchimento.
3. Autorizzata la chiamata in causa di questa si costituiva in Controparte_2
giudizio con comparsa depositata il 18.09.2023, spiegando argomentazioni e conclusioni analoghe a quelle di e aderendo altresì alla domanda Controparte_1
pagina 6 di 9 riconvenzionale.
3.1 Nel merito, evidenziava che le aree oggetto di causa, lungi dall'essere state pacificamente e incontestatamente possedute dall'attrice, erano negli anni state oggetto di provvedimenti concessori in favore della stessa e di altri soggetti.
4. Alla prima udienza, tenutasi con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice onorario dott. Lorella Cesana rinviava la causa per la rimessione in decisione che si teneva, previo deposito degli scritti conclusivi, in data 04.12.2024 sempre ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. L'eccezione di incompetenza sollevata da e da Controparte_1 [...]
è fondata e deve essere accolta. CP_2
5.1 La Corte di Cassazione ha avuto recentemente modo di esprimersi su caso analogo a quello oggetto di questo giudizio (peraltro patrocinato dal medesimo difensore), ossia
“una domanda di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l'alveo di un torrente e con le relative aree spondali” in cui vi era la “necessità di un'indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del predetto torrente o di una sdemanializzazione tacita”. In quella sede, è stato espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario.” (Cass. n. 21495/2024). Alle medesime conclusioni è giunta anche Cass. n. 4869/2024, richiamata in conclusionale da CP_1
pagina 7 di 9 del CP_1
5.2 Il precetto espresso dalla Suprema Corte non può che trovare applicazione nel caso di specie, anch'esso caratterizzato da una domanda di accertamento dell'usucapione avente ad oggetto terreni la cui natura demaniale (contestata da parte attrice) deve essere oggetto di accertamento anche tecnico oltre che giuridico.
5.3 Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di competenza del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano per il disposto dell'art. 140 T.U. 1775/1933.
6. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2024 previsti per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, quale valore della domanda riconvenzionale spiegata da desumibile dal contributo unificato Controparte_1
dichiarato, non potendosi tenere conto della quantificazione offerta da
[...]
in quanto la stessa si è limitata ad aderire senza spiegare essa stessa domanda CP_2
riconvenzionale.
Devono trovare applicazione i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei compensi minimi per la fase di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria.
6.1 La condanna deve essere disposta non solo in favore di ma Controparte_1
anche di terza chiamata, in ragione del principio di causalità. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano;
assegna termine di mesi tre per la riassunzione avanti al giudice competente;
condanna parte attrice a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1
pagina 8 di 9 liquidano quanto in € 518,00 per spese ed € 6.713,00 per compenso, oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in € 6.713,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
29/03/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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