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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12786 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21783 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
e (solo danni a cose), rappresentati e difesi, come Parte_1 Parte_2 da documentazione in atti, dagli Avv.ti Annunziata D'Andrea e Carmelina D'Andrea e domiciliati presso lo studio in Roma, Via Attilio Regolo 12/D
parte attrice E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Teulada n°55 presso lo Studio dell'Avv. Alessandra De Baggis, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
Parte convenuta
E
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Controparte_2 dall'Avv. Leonardo D'Erasmo, presso il cui studio in Roma, alla Via Giovanni Bettolo n. 9, elegge domicilio Parte convenuta
- parte convenuta-contumace Controparte_3
Oggetto: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 21 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisone sulle conclusioni delle parti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., , e - parte convenuta-contumace, per ivi Controparte_2 Controparte_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della IG.ra quale proprietaria Parte_3 dell'autovettura Hyundai Atos Prime targata CP990GR, unitamente alla conducente IG.ra , in ordine alla causazione del sinistro del 3.7.18 occorso, in Controparte_2
Roma alla via Portuense, agli odierni attori e ai conseguenti danni subiti…per l'effetto, condannare la IG.ra e la IG.ra , quali Parte_3 Controparte_2 proprietari e conducenti, nonché la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t…in solido tra loro…al risarcimento integrale di tutti i danni (materiali, morali, fisici, economici ed esistenziali) nella misura di € 39.965,17, riportati rispettivamente dai IG.ri e Parte_1 Parte_4
(quest'ultima solo per i danni materiali come sopra specificati, pari ad 1775,00 ) in conseguenza del sinistro per cui è causa…oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al giorno dell'effettivo pagamento. Al citato importo dovrà aggiungersi il mancato guadagno e lucro cessante… nella misura di € 6000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Spese generali. Iva e Cap come per Legge, da liquidarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario…”
Le parti attrici hanno dedotto che “…Il giorno 03 luglio 2018, alle ore 20.50 circa in Roma, il sig. , mentre percorreva, a bordo del motociclo tg Parte_1
CW61309, di proprietà della IG.ra , Via Portuense, e più Parte_2 precisamente, in corrispondenza dell'intersezione di detta arteria con Via Alessandro Brisse, improvvisamente veniva travolto dall'autovettura Hyundai Atos Prime, di colore grigio, targa CP990GR, di proprietà della IG.ra , Controparte_3 condotta dalla IG.ra , la quale nel tentativo di svoltare a sinistra Controparte_2
(svolta assolutamente vietata), quindi inversione di marcia, direzione Via Ramazzini
/Largo Volontari del Sangue, non si accorgeva del sopraggiungere del citato motociclo e lo urtava violentemente tanto che il medesimo veniva sbalzato a circa 2/3 metri di distanza dal punto dell'urto e il conducente sempre a causa dell'urto veniva caricato sul cofano anteriore della macchina urtando la testa sul parabrezza, per poi atterrare rovinosamente sull'asfalto alcuni metri più avanti rispetto al punto dell'urto. In conseguenza del citato investimento, il IG. ha subito Parte_1 ingenti danni fisici, tanto che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
“San Camillo Forlanini” dove è stato ricoverato dal 03.07.2018 al 24.09.2018 con la seguente diagnosi: infrazione delle ale iliache, soffusione ematica tentoriale destra…”
Si è costituita la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo di “… respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e perché in ogni caso non provata;
in punto di quantum debeatur, respingere la domanda attorea per come formulata nella sua entità perché pretestuosa ed enfatizzata sotto il profilo dell'invalidità, oppure, ed in ogni caso, per mancato assolvimento da parte dell'attrice all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; per effetto della soccombenza condannare entrambi gli attori, in solido o per quanto di ragione, alla refusione delle spese di lite…”
Si è costituita chiedendo: “ …rigettare integralmente la domanda Controparte_2 di parte attrice, in quanto infondata in diritto e non provata in nessuna circostanza. In via subordinata condannare esclusivamente la , Controparte_1 quale società assicuratrice, per la RCA obbligatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Contumaci le altre parti convenute .
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, escussione testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Dall'esame del rapporto di incidente stradale versato in atti di causa, redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Roma Capitale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 20 minuti dal fatto, si evince che gli elementi oggettivi esaminati, risultano insufficienti per la localizzazione del punto d'urto. Sul posto non venivano reperiti testimoni oculari.
Il teste di parte convenuta, dichiara: “…Io ero a piedi, di fronte a Testimone_1 dove accaduto sinistro. Io ero davanti alla farmacia. Io ho assistito a questo urto tra la auto Hyundai e il motociclo dell'attore…Ho visto l'urto. Precisamente il motociclo proveniente da Via Brisse, alla destra dell'auto, ha impegnato la carreggiata dell'auto ed è avvenuto urto. Poco prima dell'urto, per evitare il motociclo l'auto frenava e, sempre per evitarlo scartava verso sinistra. L'impatto avveniva sulla carreggiata percorsa dall'auto, verso sinistra. L'impatto avveniva tra la parte davanti del motociclo e la parte davanti destra dell'auto…nella posizione statica l'auto era rivolta, obliqua rispetto alla carreggiata…”
Di contro, il teste di parte attrice, dichiara:”…Io ero a piedi con il Testimone_2 mio cane, all'altezza della fontanella all'altezza del fioraio. Io ho visto lo scooter che attraversava l'incrocio, completava la manovra . Ero chino per far bere il cane ed ho sentito un botto e poi visto cosa accaduto…”
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che
“l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà. In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009).
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Dai rilievi effettuati, risulta che l'attore ha impegnato l'incrocio senza rispettare il segnale di dare la precedenza, venendo così a collisione con l'auto di parte convenuta condotta dalla sig.ra . Ciò posto, anche la condotta della sig.ra Controparte_2 CP_2
non va totalmente esente da responsabilità, atteso che questi, sia pure favorita
[...] dalla precedenza, se avesse adottato una condotta di guida più consona allo stato dei luoghi (così, art. 145 c. 1 C.d.S.: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”) avrebbe potuto evitare l'urto e le sue conseguenze. Come chiarito dalla Suprema Corte (per tutte Cass. 5219/2014) l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti (nel caso di specie, il che ha impegnato l'incrocio senza rispettare il segnale Parte_5 di dare la precedenza) non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (così la Cass. citata: “...l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso).
Danni subiti
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. Tes_3
ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le
[...] lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice. Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 39 - € 2.191,02
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 45 - € 1.264,05
- Inabilità temporanea parziale 25% - giorni 30 - € 421,35
- Inabilità permanente - 8% (otto per cento)- € 13.109,95
- Spese mediche documentate € 1.596,10
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Nulla per i danni materiali in quanto in atti presente solo preventivo di spesa e nessuna altro documento certo giustificativo.
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento. Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 1.311,00 riferito al danno morale e pari al 10 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta dell'attore e quella del convenuto nella misura rispettivamente del 50%.
Il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la sentenza, non permette una valutazione sul lucro cessante.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo, non tenuto conto della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda dei sigg.ri e Parte_1
e per l' effetto condanna i convenuti in solido al Parte_2 risarcimento in favore di parte attrice della Parte_1 somma di € 9.946,73, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito. Così deciso in Roma in data 18 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
e (solo danni a cose), rappresentati e difesi, come Parte_1 Parte_2 da documentazione in atti, dagli Avv.ti Annunziata D'Andrea e Carmelina D'Andrea e domiciliati presso lo studio in Roma, Via Attilio Regolo 12/D
parte attrice E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Teulada n°55 presso lo Studio dell'Avv. Alessandra De Baggis, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
Parte convenuta
E
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Controparte_2 dall'Avv. Leonardo D'Erasmo, presso il cui studio in Roma, alla Via Giovanni Bettolo n. 9, elegge domicilio Parte convenuta
- parte convenuta-contumace Controparte_3
Oggetto: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 21 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisone sulle conclusioni delle parti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., , e - parte convenuta-contumace, per ivi Controparte_2 Controparte_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della IG.ra quale proprietaria Parte_3 dell'autovettura Hyundai Atos Prime targata CP990GR, unitamente alla conducente IG.ra , in ordine alla causazione del sinistro del 3.7.18 occorso, in Controparte_2
Roma alla via Portuense, agli odierni attori e ai conseguenti danni subiti…per l'effetto, condannare la IG.ra e la IG.ra , quali Parte_3 Controparte_2 proprietari e conducenti, nonché la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t…in solido tra loro…al risarcimento integrale di tutti i danni (materiali, morali, fisici, economici ed esistenziali) nella misura di € 39.965,17, riportati rispettivamente dai IG.ri e Parte_1 Parte_4
(quest'ultima solo per i danni materiali come sopra specificati, pari ad 1775,00 ) in conseguenza del sinistro per cui è causa…oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al giorno dell'effettivo pagamento. Al citato importo dovrà aggiungersi il mancato guadagno e lucro cessante… nella misura di € 6000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Spese generali. Iva e Cap come per Legge, da liquidarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario…”
Le parti attrici hanno dedotto che “…Il giorno 03 luglio 2018, alle ore 20.50 circa in Roma, il sig. , mentre percorreva, a bordo del motociclo tg Parte_1
CW61309, di proprietà della IG.ra , Via Portuense, e più Parte_2 precisamente, in corrispondenza dell'intersezione di detta arteria con Via Alessandro Brisse, improvvisamente veniva travolto dall'autovettura Hyundai Atos Prime, di colore grigio, targa CP990GR, di proprietà della IG.ra , Controparte_3 condotta dalla IG.ra , la quale nel tentativo di svoltare a sinistra Controparte_2
(svolta assolutamente vietata), quindi inversione di marcia, direzione Via Ramazzini
/Largo Volontari del Sangue, non si accorgeva del sopraggiungere del citato motociclo e lo urtava violentemente tanto che il medesimo veniva sbalzato a circa 2/3 metri di distanza dal punto dell'urto e il conducente sempre a causa dell'urto veniva caricato sul cofano anteriore della macchina urtando la testa sul parabrezza, per poi atterrare rovinosamente sull'asfalto alcuni metri più avanti rispetto al punto dell'urto. In conseguenza del citato investimento, il IG. ha subito Parte_1 ingenti danni fisici, tanto che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
“San Camillo Forlanini” dove è stato ricoverato dal 03.07.2018 al 24.09.2018 con la seguente diagnosi: infrazione delle ale iliache, soffusione ematica tentoriale destra…”
Si è costituita la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo di “… respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e perché in ogni caso non provata;
in punto di quantum debeatur, respingere la domanda attorea per come formulata nella sua entità perché pretestuosa ed enfatizzata sotto il profilo dell'invalidità, oppure, ed in ogni caso, per mancato assolvimento da parte dell'attrice all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; per effetto della soccombenza condannare entrambi gli attori, in solido o per quanto di ragione, alla refusione delle spese di lite…”
Si è costituita chiedendo: “ …rigettare integralmente la domanda Controparte_2 di parte attrice, in quanto infondata in diritto e non provata in nessuna circostanza. In via subordinata condannare esclusivamente la , Controparte_1 quale società assicuratrice, per la RCA obbligatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Contumaci le altre parti convenute .
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, escussione testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Dall'esame del rapporto di incidente stradale versato in atti di causa, redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Roma Capitale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 20 minuti dal fatto, si evince che gli elementi oggettivi esaminati, risultano insufficienti per la localizzazione del punto d'urto. Sul posto non venivano reperiti testimoni oculari.
Il teste di parte convenuta, dichiara: “…Io ero a piedi, di fronte a Testimone_1 dove accaduto sinistro. Io ero davanti alla farmacia. Io ho assistito a questo urto tra la auto Hyundai e il motociclo dell'attore…Ho visto l'urto. Precisamente il motociclo proveniente da Via Brisse, alla destra dell'auto, ha impegnato la carreggiata dell'auto ed è avvenuto urto. Poco prima dell'urto, per evitare il motociclo l'auto frenava e, sempre per evitarlo scartava verso sinistra. L'impatto avveniva sulla carreggiata percorsa dall'auto, verso sinistra. L'impatto avveniva tra la parte davanti del motociclo e la parte davanti destra dell'auto…nella posizione statica l'auto era rivolta, obliqua rispetto alla carreggiata…”
Di contro, il teste di parte attrice, dichiara:”…Io ero a piedi con il Testimone_2 mio cane, all'altezza della fontanella all'altezza del fioraio. Io ho visto lo scooter che attraversava l'incrocio, completava la manovra . Ero chino per far bere il cane ed ho sentito un botto e poi visto cosa accaduto…”
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che
“l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà. In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009).
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Dai rilievi effettuati, risulta che l'attore ha impegnato l'incrocio senza rispettare il segnale di dare la precedenza, venendo così a collisione con l'auto di parte convenuta condotta dalla sig.ra . Ciò posto, anche la condotta della sig.ra Controparte_2 CP_2
non va totalmente esente da responsabilità, atteso che questi, sia pure favorita
[...] dalla precedenza, se avesse adottato una condotta di guida più consona allo stato dei luoghi (così, art. 145 c. 1 C.d.S.: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”) avrebbe potuto evitare l'urto e le sue conseguenze. Come chiarito dalla Suprema Corte (per tutte Cass. 5219/2014) l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti (nel caso di specie, il che ha impegnato l'incrocio senza rispettare il segnale Parte_5 di dare la precedenza) non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (così la Cass. citata: “...l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso).
Danni subiti
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. Tes_3
ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le
[...] lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice. Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 39 - € 2.191,02
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 45 - € 1.264,05
- Inabilità temporanea parziale 25% - giorni 30 - € 421,35
- Inabilità permanente - 8% (otto per cento)- € 13.109,95
- Spese mediche documentate € 1.596,10
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Nulla per i danni materiali in quanto in atti presente solo preventivo di spesa e nessuna altro documento certo giustificativo.
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento. Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 1.311,00 riferito al danno morale e pari al 10 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta dell'attore e quella del convenuto nella misura rispettivamente del 50%.
Il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la sentenza, non permette una valutazione sul lucro cessante.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo, non tenuto conto della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda dei sigg.ri e Parte_1
e per l' effetto condanna i convenuti in solido al Parte_2 risarcimento in favore di parte attrice della Parte_1 somma di € 9.946,73, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito. Così deciso in Roma in data 18 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso