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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Mario Perri;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 2600/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni.
L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alla provvidenza richiesta, ovvero dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27/01/2023, data della domanda amministrativa, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal TU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico del ricorrente fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento delle prestazioni richieste, ovvero l'indennità di accompagnamento e i benefici ex lege 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del
TU nel procedimento n. 2600/23 in sede di ATP, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/81 ed i benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 dal
27/01/2023; b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) condanna l' al pagamento della somma di €. 2.300,00, oltre CP_1
rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Mario Perri, procuratore costituito;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del TU CP_1
DO.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1
del TU DO. , relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio da Persona_2
questi espletata nel procedimento per ATP n. 2600/23, già liquidate in complessivi €. 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 5 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Mario Perri;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 2600/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni.
L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alla provvidenza richiesta, ovvero dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27/01/2023, data della domanda amministrativa, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal TU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico del ricorrente fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento delle prestazioni richieste, ovvero l'indennità di accompagnamento e i benefici ex lege 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del
TU nel procedimento n. 2600/23 in sede di ATP, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/81 ed i benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 dal
27/01/2023; b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) condanna l' al pagamento della somma di €. 2.300,00, oltre CP_1
rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Mario Perri, procuratore costituito;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del TU CP_1
DO.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1
del TU DO. , relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio da Persona_2
questi espletata nel procedimento per ATP n. 2600/23, già liquidate in complessivi €. 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 5 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari