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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6540 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4621/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
c.f.: ) Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francescopaolo Carrara
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 11785/2024 del Tribunale di Roma - risarcimento del danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata.
La ha proposto appello avverso la sentenza in Controparte_1
oggetto, con la quale è stata accolta la domanda formulata da - Controparte_2
medico specializzato in pediatria con frequentazione del relativo corso negli anni accademici dal 1985/86 al 1988/89 - avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE in materia di specializzandi.
L'appellante ha dedotto al riguardo che risulta già destinataria della Controparte_2
sentenza n. 5578/2019 del Tribunale di Napoli (resa tra le medesime parti in un giudizio avente stessi petitum e causa petendi del presente), confermata dalla sentenza n.
1816/2022 della Corte d'Appello di Napoli che, non essendo stata impugnata, ha acquisito autorità di cosa giudicata. si è costituita in giudizio, deducendo che: Controparte_2
I) la sentenza impugnata è passata in giudicato ex artt. 702-quater e 325 c.p.c., in quanto l'appello è stato notificato il 15/09/2024, ovvero oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza (avvenuta in data 10 luglio 2024);
2) nell'atto di appello non è stata riprodotta la motivazione della sentenza che l'Amministrazione sostiene essere passata in giudicato, in violazione del principio di autosufficienza del gravame;
3) il gravame è “inammissibile ed improcedibile nonché non provato nel suo fondamento” poiché agli atti manca la certificazione del passaggio in giudicato delle sentenze che costituirebbero precedente giudicato esterno tra le parti;
4) non è stato allegato né provato dall'Amministrazione alcun elemento costitutivo dell'azione che possa far ritenere accertato il conferimento del mandato all'avvocato da parte dell'appellata per il giudizio di primo e di secondo grado che Parte_1
2 avrebbero dato luogo al giudicato esterno eccepito, non essendo stata depositata la procura della dott.ssa CP_2
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dall'appellata è infondata.
Benché, infatti, la abbia introdotto il giudizio di primo grado con ricorso CP_2
proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., il tribunale ha successivamente disposto il mutamento del rito in ordinario (v. verbale di udienza del 18.07.2023), pronunciandosi con sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Di conseguenza, in base al principio di ultrattività del rito, vanno applicate al presente giudizio le regole del rito ordinario, per cui il termine per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado è quello previsto all'art. 327
c.p.c.
L'appello è stato, dunque, tempestivamente proposto.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere pertanto accolto.
Agli atti risulta, infatti, che è già destinataria della sentenza n. Controparte_2
5578/2019 del Tribunale di Napoli (resa tra le medesime parti in un giudizio avente stessi petitum e causa petendi del presente), confermata dalla sentenza n. 1816/2022 della Corte d'Appello di Napoli che, non essendo stata impugnata, ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Al riguardo, non può trovare accoglimento l'eccezione dell'appellata secondo cui non può dichiararsi il giudicato poiché manca la certificazione del passaggio in giudicato delle sentenze in questione.
Ed invero, è principio giurisprudenziale che La “certificazione” del cancelliere di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è una prova legale dell'esistenza (o dell'inesistenza) del giudicato e, come statuito dalla Corte di ON in recente arresto, “è parimenti possibile che il cancelliere attesti l'avvenuta proposizione d'una impugnazione, la quale però non abbia impedito la formazione del giudicato esterno: basti pensare
3 all'ipotesi dell'estinzione del giudizio d'appello (art. 310 c.p.c.) e, soprattutto, alle ipotesi in cui siano impugnati solo alcuni capi della sentenza, autonomi rispetto agli altri (impugnazione parziale oggettiva: art. 329 c.p.c.) oppure l'impugnazione sia proposta solo da alcune parti in cause scindibili (impugnazione parziale soggettiva: art. 332 c.p.c.). Ipotesi, quest'ultima, per l'appunto verificatasi nel caso di specie. 2.3.
Il cancelliere, dunque, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. attesta la mancanza o la presenza di impugnazioni, non la formazione o la mancata formazione del giudicato”
( v. Cassaz. n. 4276/2025).
Posto, infatti, che nel caso di specie la questione non verte sul passaggio in giudicato della sentenza (e dunque della relativa certificazione) ma della formazione del giudicato soltanto rispetto alla posizione della la quale non ha proposto ricorso CP_2
per ON avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli – l'eccezione formulata dall'appellata è generica, in quanto la stessa non ha specificato quale dovesse essere l'attestazione alternativa che l'appellante avrebbe potuto depositare per dimostrare la mancata proposizione del ricorso per ON da parte della CP_2
e, dunque, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza d'appello nei suoi confronti.
Al contrario, l'insussistenza del giudicato poteva essere provata dalla sola appellata, la quale, tuttavia, non ha esibito in giudizio né il ricorso per ON, né altro atto equivalente e idoneo a fornire la prova della attuale pendenza di altro giudizio nei suoi confronti, ovvero della non identità di petitum e causa petendi tra i due giudizi.
Il mero disconoscimento della sottoscrizione del mandato conferito all'avvocato
– difensore della nel giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte Parte_1 CP_2
d'Appello di Napoli – non è rilevante nel presente giudizio, fermo rimanendo, sempre con riferimento all'altro giudizio, che la procura è da considerarsi pienamente efficace fino a prova contraria ed invalidabile solo mediante querela di falso (sul punto, v. Cass.
n. 3653/2025, secondo cui “la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti effettuata dal difensore ex art. 83 c.p.c. può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume
4 su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale” ).
L'appello va dunque accolto.
L'accoglimento dell'appello giustifica la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Controparte_1
liquidate come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie l'appello.
-Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_2
giudizio in favore della liquidandole in Controparte_1
complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre spese generali per il giudizio di primo grado e in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre spese generali per il giudizio di appello.
Roma, 24.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
5
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4621/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
c.f.: ) Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francescopaolo Carrara
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 11785/2024 del Tribunale di Roma - risarcimento del danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata.
La ha proposto appello avverso la sentenza in Controparte_1
oggetto, con la quale è stata accolta la domanda formulata da - Controparte_2
medico specializzato in pediatria con frequentazione del relativo corso negli anni accademici dal 1985/86 al 1988/89 - avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE in materia di specializzandi.
L'appellante ha dedotto al riguardo che risulta già destinataria della Controparte_2
sentenza n. 5578/2019 del Tribunale di Napoli (resa tra le medesime parti in un giudizio avente stessi petitum e causa petendi del presente), confermata dalla sentenza n.
1816/2022 della Corte d'Appello di Napoli che, non essendo stata impugnata, ha acquisito autorità di cosa giudicata. si è costituita in giudizio, deducendo che: Controparte_2
I) la sentenza impugnata è passata in giudicato ex artt. 702-quater e 325 c.p.c., in quanto l'appello è stato notificato il 15/09/2024, ovvero oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza (avvenuta in data 10 luglio 2024);
2) nell'atto di appello non è stata riprodotta la motivazione della sentenza che l'Amministrazione sostiene essere passata in giudicato, in violazione del principio di autosufficienza del gravame;
3) il gravame è “inammissibile ed improcedibile nonché non provato nel suo fondamento” poiché agli atti manca la certificazione del passaggio in giudicato delle sentenze che costituirebbero precedente giudicato esterno tra le parti;
4) non è stato allegato né provato dall'Amministrazione alcun elemento costitutivo dell'azione che possa far ritenere accertato il conferimento del mandato all'avvocato da parte dell'appellata per il giudizio di primo e di secondo grado che Parte_1
2 avrebbero dato luogo al giudicato esterno eccepito, non essendo stata depositata la procura della dott.ssa CP_2
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dall'appellata è infondata.
Benché, infatti, la abbia introdotto il giudizio di primo grado con ricorso CP_2
proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., il tribunale ha successivamente disposto il mutamento del rito in ordinario (v. verbale di udienza del 18.07.2023), pronunciandosi con sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Di conseguenza, in base al principio di ultrattività del rito, vanno applicate al presente giudizio le regole del rito ordinario, per cui il termine per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado è quello previsto all'art. 327
c.p.c.
L'appello è stato, dunque, tempestivamente proposto.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere pertanto accolto.
Agli atti risulta, infatti, che è già destinataria della sentenza n. Controparte_2
5578/2019 del Tribunale di Napoli (resa tra le medesime parti in un giudizio avente stessi petitum e causa petendi del presente), confermata dalla sentenza n. 1816/2022 della Corte d'Appello di Napoli che, non essendo stata impugnata, ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Al riguardo, non può trovare accoglimento l'eccezione dell'appellata secondo cui non può dichiararsi il giudicato poiché manca la certificazione del passaggio in giudicato delle sentenze in questione.
Ed invero, è principio giurisprudenziale che La “certificazione” del cancelliere di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è una prova legale dell'esistenza (o dell'inesistenza) del giudicato e, come statuito dalla Corte di ON in recente arresto, “è parimenti possibile che il cancelliere attesti l'avvenuta proposizione d'una impugnazione, la quale però non abbia impedito la formazione del giudicato esterno: basti pensare
3 all'ipotesi dell'estinzione del giudizio d'appello (art. 310 c.p.c.) e, soprattutto, alle ipotesi in cui siano impugnati solo alcuni capi della sentenza, autonomi rispetto agli altri (impugnazione parziale oggettiva: art. 329 c.p.c.) oppure l'impugnazione sia proposta solo da alcune parti in cause scindibili (impugnazione parziale soggettiva: art. 332 c.p.c.). Ipotesi, quest'ultima, per l'appunto verificatasi nel caso di specie. 2.3.
Il cancelliere, dunque, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. attesta la mancanza o la presenza di impugnazioni, non la formazione o la mancata formazione del giudicato”
( v. Cassaz. n. 4276/2025).
Posto, infatti, che nel caso di specie la questione non verte sul passaggio in giudicato della sentenza (e dunque della relativa certificazione) ma della formazione del giudicato soltanto rispetto alla posizione della la quale non ha proposto ricorso CP_2
per ON avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli – l'eccezione formulata dall'appellata è generica, in quanto la stessa non ha specificato quale dovesse essere l'attestazione alternativa che l'appellante avrebbe potuto depositare per dimostrare la mancata proposizione del ricorso per ON da parte della CP_2
e, dunque, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza d'appello nei suoi confronti.
Al contrario, l'insussistenza del giudicato poteva essere provata dalla sola appellata, la quale, tuttavia, non ha esibito in giudizio né il ricorso per ON, né altro atto equivalente e idoneo a fornire la prova della attuale pendenza di altro giudizio nei suoi confronti, ovvero della non identità di petitum e causa petendi tra i due giudizi.
Il mero disconoscimento della sottoscrizione del mandato conferito all'avvocato
– difensore della nel giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte Parte_1 CP_2
d'Appello di Napoli – non è rilevante nel presente giudizio, fermo rimanendo, sempre con riferimento all'altro giudizio, che la procura è da considerarsi pienamente efficace fino a prova contraria ed invalidabile solo mediante querela di falso (sul punto, v. Cass.
n. 3653/2025, secondo cui “la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti effettuata dal difensore ex art. 83 c.p.c. può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume
4 su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale” ).
L'appello va dunque accolto.
L'accoglimento dell'appello giustifica la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Controparte_1
liquidate come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie l'appello.
-Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_2
giudizio in favore della liquidandole in Controparte_1
complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre spese generali per il giudizio di primo grado e in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre spese generali per il giudizio di appello.
Roma, 24.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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