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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 760/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pietrosanti, presso il cui studio elettivamente Parte_1 domicilia in Velletri, alla Via Privata Jori n. 17
APPELLANTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma Repertorio 37590 Raccolta 7131 del Persona_1
23.1.2023, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2514/2023 pubblicata il 10.3.2023
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
rappresentava che: - in data 20.11.2019 aveva ricevuto due distinti provvedimenti con cui Parte_1
l' gli aveva comunicato, in qualità di erede di l'esistenza di un debito a suo CP_1 Persona_2 carico ammontante a complessivi euro 2.633,16 per presunta incumulabilità della quota di pensione di reversibilità categoria SOCOM n. 38023128 con i redditi percepiti dal dante causa ex art. 1, comma
41 della legge 335 del 1995 nel periodo che andava dall'1.1.2009 al 31.10.2012.; - in particolare, con il primo provvedimento l' gli aveva comunicato l'esistenza di un debito ammontante ad euro CP_1
195,25 per la seguente motivazione: «a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che
l'importo della pensione spetta in misura diversa;
sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge
335/95», facendo altresì presente che l'ammontare del suddetto debito si riferiva al periodo compreso tra l'1.1.2009 e il 30.11.2011; - con il secondo provvedimento l' aveva comunicato l'esistenza CP_1 di un ulteriore debito ammontante ad euro 2.437,91 sulla base di identica motivazione, ma con riferimento al periodo compreso tra l'1.1.2011 e il 30.10.2012.
Tanto premesso, il ricorrente contestava non solo la parziale prescrizione del presunto credito vantato dall' , ma anche l'evidente genericità dei provvedimenti ricevuti, che gli impediva di CP_1 comprendere l'effettiva fondatezza delle pretese avanzate dall' , oltre che l'illegittimità degli CP_1 stessi per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 52 della legge 88 del 1989 e 13, primo comma, della legge 412 del 1991, nonché delle disposizioni di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 412 del 1991 per intervenuta decadenza dell' dal diritto di recuperare le somme pregresse ritenute CP_1 indebite.
Pertanto, così concludeva:
a) «In via principale dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle somme richieste in relazione al periodo dal 01.01.2009 al 21.11.2009 per totale assenza di atti interruttivi intermedi e per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le somme recuperate a tale titolo per il CP_1 suddetto periodo oltre agli accessori di legge;
b) Nel merito dichiarare l'illegittimità del debito per genericità della motivazione riportata nella lettera di messa in mora e per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le somme CP_1 recuperate a tale titolo oltre agli accessori di legge;
c) Dichiarare comunque l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall' con cui è stata CP_1 richiesta la restituzione della complessiva somma di € 2.633,16 ex artt. 52 della legge 88/89 e 13 della legge 412/91 commi 1 e 2 per intervenuta prescrizione e per l'effetto condannare l' alla CP_1
2 restituzione di tutte le somme recuperate a tale titolo oltre agli accessori di legge», con vittoria di spese di lite da distrarsi e da liquidarsi secondo il DM 55/14, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1-bis, tenuto conto che la redazione del ricorso è avvenuta con tecnica informatica idonea ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale.
Si costituiva l' , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 avversario, in quanto infondato, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio, chiesti chiarimenti all' e acquisita documentazione, il Tribunale CP_1 così decideva: «Dichiara irripetibile la somma di € 195,25 riferita al periodo complessivo 1.1.2009
- 30.11.2011 oggetto del provvedimento di indebito ricevuto dal ricorrente in data 20.11.2019. CP_1
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari alla metà delle stesse e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' della residua quota di metà delle spese di lite, quota che CP_1 liquida in € 442,50 oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA».
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) «Mancata e/o errata valutazione dei fatti di causa e dei documenti offerti in comunicazione.
Violazione della norma di cui all'art. 13 della legge 412/91 comma 2», laddove il Tribunale aveva così statuito: «Parte ricorrente non ha allegato l'invio all' delle dichiarazioni dei redditi inviate CP_1 anche alla Amministrazione Finanziaria. Pertanto sulla base dei principi sopra esposti della Corte di Cassazione, l appena venuto a conoscenza dei redditi effettivi percepiti dal CP_1 Persona_2 ha provveduto a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dallo stesso al suo erede. Nessuna violazione del termine di verifica annuale dei dati reddituali del de cuius può sussistere in assenza di prova dell'invio di tali dati da parte di a ; Persona_2 CP_1
2) «Omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 112 cpc per non aver il Tribunale emesso alcun tipo di pronuncia in ordine all'eccezione di genericità ed incomprensibilità dei provvedimenti impugnati»;
3) «Illegittima condanna al pagamento delle spese processuali poste a carico della parte parzialmente vittoriosa. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 91 e 92 c.p.c.».
Chiedeva, quindi, la parziale riforma della sentenza impugnata e così concludeva: “a) In via principale dichiarare l'illegittimità del secondo provvedimento emesso dall' con cui è stata CP_1 richiesta la restituzione della complessiva somma di € 2.437,91 per il periodo dal 01.01.2011 al
30.10.2012 per violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 412/91 e comunque per genericità e/o incomprensibilità dello stesso e per l'effetto condannare l' alla CP_1 restituzione di tutte le somme recuperate a tale titolo oltre agli accessori di legge con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e
3 da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b, tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della legittimità del provvedimento in questa sede impugnato, dichiarare comunque l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha posto il pagamento delle spese processuali a carico della parte risultata parzialmente vincitrice nel corso del giudizio di primo grado, compensando totalmente le spese di primo grado ovvero ponendole
a carico dell' ai sensi dell'art. 91 cpc con vittoria di spese di lite del secondo grado di giudizio, CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b, tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
Si costituiva in giudizio l , confutando gli avversi motivi di censura e chiedendo il rigetto CP_1 del gravame.
All'udienza del 19 novembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Occorre preliminarmente dare atto che la sentenza pronunciata dal Tribunale è passata in giudicato nella parte in cui ha ritenuto irripetibile la somma di euro 195,25, riferita al periodo complessivo 1.1.2009 - 30.11.2011, oggetto del primo dei due provvedimenti di indebito CP_1 ricevuti dal ricorrente in data 20.11.2019.
Pertanto, oggetto del presente gravame è unicamente il secondo provvedimento, avente ad oggetto la somma di euro 2.437,91, riferita al periodo compreso tra il 01.01.2011 e il 30.10.2012.
3. L'appello è fondato solo in parte e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. Con il primo motivo di gravame – denominato «Mancata e/o errata valutazione dei fatti di causa e dei documenti offerti in comunicazione. Violazione della norma di cui all'art. 13 della legge 412/91 comma 2» – l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha statuito: «Parte ricorrente non ha allegato l'invio all' delle dichiarazioni dei redditi inviate anche alla CP_1
Amministrazione Finanziaria. Pertanto sulla base dei principi sopra esposti della Corte di
Cassazione, l' appena venuto a conoscenza dei redditi effettivi percepiti dal ha CP_1 Persona_2 provveduto a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dallo stesso al suo erede.
4 Nessuna violazione del termine di verifica annuale dei dati reddituali del de cuius può sussistere in assenza di prova dell'invio di tali dati da parte di a . Persona_2 CP_1
In particolare, lamenta parte appellante che il Tribunale, pur avendo preso atto che il dante causa aveva, a suo tempo, comunicato i propri redditi all'Amministrazione Finanziaria a mezzo di modelli 730 (depositati contestualmente al ricorso), ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente per permettere all' di avere piena conoscenza dei redditi percepiti, ritenendo che sul pensionato CP_1 gravasse l'obbligo di trasmettere l'ammontare dei propri redditi anche all'Istituto in parola.
Ebbene, secondo l'appellante siffatta conclusione sarebbe smentita tanto dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (v. sentenza n. 12608/2020), quanto dalla normativa in materia (a mente della quale i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria, sicché non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione) e dallo stesso (circolare n. 195 del 30.11.2015). CP_1
La doglianza non ha efficacia emendativa della sentenza impugnata alla luce delle motivazioni che seguono.
Come noto, il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 52, comma 2, legge n. 88 del
1989 e 13, comma 1, legge n. 412 del 1991 subordina l'irripetibilità dell'indebito previdenziale al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata – quoad effectum – l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente competente. Difettando anche solo una di tali condizioni, l'indebito deve intendersi ripetibile ex art. 2033 c.c. (in questo senso, ex multis, Cass. nn.
10337 del 2023, 5984 del 2022, 21878 del 2022, 18615 del 2021, 31832 del 2019 e 28771 del 2018).
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che «la questione attinente alle modifiche reddituali» di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene «all'ambito degli errori (così, Cass. n. 3802 del 2019, confermata, più di recente, CP_1 da Sez. L, ord. n. 16767 del 2024, Sez. L, ord. n. 21878 del 2022); ne consegue che le somme oggetto di contestazione sfuggono all'irripetibilità sancita dalle norme summenzionate, ben potendo dunque l' chiederne e ottenerne la restituzione. CP_1
Ciò premesso, giova ricordare che il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito CP_1 previdenziale incontra un limite nel superamento del termine decadenziale stabilito dall'art. 13,
5 comma 2, della legge n. 412 del 1991, secondo cui «l' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche
e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Per la Corte di cassazione, tale norma deve interpretarsi nel senso che «l deve procedere CP_1 alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere,
a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito» (Cass. n. 3802 del 2019).
La scansione temporale sancita dal richiamato art. 13, comma 2, come ben evidenziato dalla
Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 166 del 1996), trova la sua giustificazione nell'assunto che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica circa il mantenimento dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili».
Orbene, nel caso di specie, come detto, l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto che sia stato rispettato il termine di verifica annuale dei dati reddituali del de cuius.
Il Collegio ritiene che le conclusioni cui è giunto il Tribunale siano corrette – in quanto il termine decadenziale contemplato dal citato art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 è stato pienamente rispettato dall' - sia pure sulla base di diversa motivazione. CP_1
Invero, come risulta dalla documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado dall' in data 5.2.2023, su ordine del giudice, ed acquisita dal Tribunale ai sensi dell'art. 421 CP_1
c.p.c., nel contraddittorio delle parti, l' ha provveduto – con “RED-DEB” del 10.10.2012, CP_1 spedito a mezzo raccomandata AR in data 15.10.2012 – a dare avviso al de cuius di Persona_2 dover rideterminare l'importo della sua pensione sulla base della sua comunicazione dei redditi 2010
e, conseguentemente, di dover ripetere quanto indebitamente corrispostogli in relazione agli anni
2011 e 2012 per “incumulabilità con redditi del titolare” (cfr. “dettaglio conguaglio” allegato al documento), indicando altresì le modalità del recupero delle somme (24 rate mensili a cominciare dal gennaio 2013). È appena il caso di evidenziare che il predetto documento si riferisce inequivocabilmente alla richiesta dell' per cui è causa, avuto riguardo all'espressa indicazione, CP_1 nella comunicazione “RED-DEB” del 10.10.2012, della prestazione in relazione alla quale è maturato l'indebito (ovvero la pensione INPS n. 38023128 categoria SOCOM: cfr. riquadro grigio in fondo alla pagina 2 del documento), nonché degli anni e delle causali dell'indebito (2011, 2012 per
“incumulabilità con redditi del titolare”). La circostanza che la somma richiesta all'erede sia leggermente inferiore rispetto all'importo dell'indebito indicato nel documento “RED-DEB” del
10.10.2012 (euro 2.574,68) è perfettamente spiegabile in ragione dei necessari conguagli effettuati
6 dall'ente al momento della chiusura della posizione previdenziale di a seguito del decesso Parte_1 di questi, intervenuto in data 13.1.2013 (ovvero nel mese in cui era prevista la prima trattenuta).
Avuto riguardo ai tempi della dichiarazione dei redditi del 2010 (da effettuarsi nell'anno
2011), è evidente la tempestività dell'azione dell'Istituto nel 2012.
A tale ultimo proposito giova rilevare che la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 13, comma
2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza «entro l'anno successivo», si interpreta nel senso che è sufficiente che l' formalizzi la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito – cioè, inizi il CP_1 procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato –, senza la necessità di provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (così, Cass. n. 13918 del 2021).
In applicazione di tali principi, la Corte ha, per esempio, giudicato tempestiva la richiesta di restituzione inoltrata ad ottobre 2006, in relazione a un indebito dell'anno 2004, accertato nel 2005, in esito alla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio dello stesso anno. Il termine ultimo per procedere al controllo spirava, infatti, il 31 dicembre 2006 (cfr., in termini, Cass. nr. 3802 del 2019, richiamata da Cass. 29689 del 2024, che a sua volta ha affermato: «tornando alla fattispecie concreta,
l'indebito dell'anno 2008, conosciuto nel 2009 -a seguito della dichiarazione dei redditi- e richiesto in restituzione nel corso del 2010, è dunque ripetibile»).
3.2. Con il secondo motivo di gravame, denominato «Omessa pronuncia su una eccezione ritualmente introdotta in giudizio. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 112 c.p.c.», sostiene l'appellante che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla questione relativa alla evidente genericità ed incomprensibilità dei provvedimenti impugnati.
Assume, in particolare, che l'indebito sarebbe irripetibile giacché l' , lungi Parte_1 CP_1 dall'indicare «gli importi precedentemente percepiti e quelli cui avrebbe avuto diritto con la specifica indicazione dell'ammontare del debito accumulato nel corso del periodo stesso», si sarebbe semplicemente «limitato ad indicare un importo senza chiarire come lo stesso si sia generato e quale sia la riduzione che sia stata applicata alle varie mensilità».
Anche tale motivo di impugnazione è infondato.
Sul punto deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 198 del
2011), secondo cui «nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale [devono essere] richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza».
7 Ed invero, nel provvedimento oggetto di contestazione, comunicato all'erede , Parte_1 risultano chiaramente indicati l'importo dell'indebito (€ 2.437,91), le ragioni della pretesa (non spettanza delle quote di pensione ai superstiti per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge
335/1995), nonché i periodi in cui le somme sono state percepite (2011 e 2012).
Tanto premesso in modo assorbente, deve aggiungersi, in ogni caso, che il giudice del lavoro e della previdenza - in quanto giudice del rapporto controverso e non dell'atto - deve comunque valutare nel merito la sussistenza o meno della pretesa, indipendentemente dai profili formali della comunicazione dell' . CP_1
3.3. Con il terzo motivo di appello, denominato «Illegittima condanna al pagamento delle spese processuali poste a carico della parte parzialmente vittoriosa. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 91 e 92 c.p.c.», assume l'appellante l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha posto a carico della parte ricorrente il pagamento delle spese processuali nonostante quest'ultima sia risultata parzialmente vittoriosa, in chiara violazione delle disposizioni di cui all'art. 91 e 92 c.p.c.
In altri termini, «avendo il giudice di prime cure accertato la fondatezza parziale del ricorso ed annullato una parte del debito comunicato dall' avrebbe ben potuto compensare in tutto o CP_1 in parte le spese di lite ma non avrebbe potuto porre a carico della parte vittoriosa le somme non compensate che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 91 cpc, dovevano essere poste a carico dell'unica parte soccombente (cioè l' e non certo a carico della parte (parzialmente) CP_1 vittoriosa».
La doglianza è fondata.
In proposito giova richiamare l'autorevole orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Cassazione (sentenza n. 32061 del 2022), secondo cui «In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.».
Sulla scorta del principio affermato dal Supremo Consesso, appare dunque dirimente stabilire se, nel caso di specie, l'originaria domanda fosse o meno composta da più capi.
8 Orbene, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, lungi dall'impugnare separatamente i due provvedimenti di messa in mora, contestava la ripetibilità del preteso indebito complessivamente considerato.
Trattasi chiaramente di una domanda unica, non già articolata in più capi, con la conseguenza che la pronuncia del giudice – che ha ritenuto non ripetibile l'importo di euro 195,25, essendo, invece, dovuta la restituzione all' della somma di euro 2.437,91 – ha comportato un accoglimento CP_1 parziale del ricorso, composto da un unico capo.
Deve escludersi, pertanto, alla luce del principio innanzi richiamato (di recente ribadito da
Cass. Sez. II, sentenza n. 13827 del 2024 e Sez. V, sentenza n. 25461 del 2025), qualsivoglia ipotesi di reciproca soccombenza;
di talché, l'odierno appellante non poteva essere condannato al pagamento, neanche parziale, delle spese di lite e la sentenza impugnata va sul punto riformata.
Ciò posto, come richiesto dallo stesso nelle conclusioni del ricorso in appello, Parte_1 sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del primo grado, anche avuto riguardo alla assai esigua misura di accoglimento dell'originaria domanda.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, anche le spese del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- compensa totalmente le spese del primo grado;
- dichiara interamente compensate le spese del presente grado.
Il Presidente est. Gabriella Piantadosi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessio Valenti, Magistrato ordinario in tirocinio.
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