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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 2 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1467/2024 R.G. e vertente
fra
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Abbate ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello alla Via Lauria n.
9- giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, Per_1
domiciliato in Potenza via Pretoria 263, come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: invalidità civile 75%.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 15.5.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove la Commissione ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della qualità di invalido almeno della misura del 67%..
Con memoria depositata il 26.3.2025 si è costituito l' eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa rigettata la richiesta di ctu per mancanza di elementi di novità e di elementi a confutazione dell'elaborato tecnico del ctu della fase, è stata istruita in via documentale.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, costituenti mere critiche all'operato della Commissione e poi del ctu della fase ATP, devesi rilevare che non sono CP_1
sopraggiunte variazioni rispetto al quadro sanitario già valutato dai predetti, le cui conclusioni vengono contestate dalla ricorrente mediante interpretazione e valutazione soggettiva delle condizioni della ricorrente;
in tal senso non rileva la certificazione prodotta con le note conclusive in quanto non afferente alle patologie dedotte nel ricorso originario né in quello di merito post ATP, ragioni per le quali si è ritenuto di rigettare la richiesta di rinnovazione della ctu.
Il CTU invero ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre siano pari a un grado di invalidità del 67%,
Le conclusioni cui è pervenuto meritano di essere condivise anche in questa fase in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili sussistendo in atti valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. Cpc;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Spese irripetibili;
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla