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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51 e
49 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZANDAVAL SILVIA, come da mandato difensivo in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZANDAVAL SILVIA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il PM nulla ha opposto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.51 e 479 bis.49 c.p.c.;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
rilevato che i coniugi non hanno formulato domande per il proprio mantenimento;
dato atto che le condizioni di divorzio oggetto del ricorso, confermate dalle parti in corso di causa, risultano eque e non contrastano con norme imperative;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art. 3 Legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 19/06/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva;
pagina 2 di 3 ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a NEGRAR (VR), il 06/08/1978, CF. Parte_1
e , n. a BUSSOLENGO (VR), C.F._1 Controparte_1
il 21/06/1975, CF. , celebrato il 18/06/2005 e C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN PIETRO
IN CARIANO (VR) al Num. 20 – PARTE II - SERIE A - ANNO 2005;
2) omologa le condizioni dell'accordo di divorzio raggiunto dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di SAN PIETRO IN
CARIANO (VR).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51 e
49 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZANDAVAL SILVIA, come da mandato difensivo in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZANDAVAL SILVIA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il PM nulla ha opposto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.51 e 479 bis.49 c.p.c.;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
rilevato che i coniugi non hanno formulato domande per il proprio mantenimento;
dato atto che le condizioni di divorzio oggetto del ricorso, confermate dalle parti in corso di causa, risultano eque e non contrastano con norme imperative;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art. 3 Legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 19/06/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva;
pagina 2 di 3 ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a NEGRAR (VR), il 06/08/1978, CF. Parte_1
e , n. a BUSSOLENGO (VR), C.F._1 Controparte_1
il 21/06/1975, CF. , celebrato il 18/06/2005 e C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN PIETRO
IN CARIANO (VR) al Num. 20 – PARTE II - SERIE A - ANNO 2005;
2) omologa le condizioni dell'accordo di divorzio raggiunto dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di SAN PIETRO IN
CARIANO (VR).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3