Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10333 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10333 / 2024 promossa da: nata il [...] in [...] Parte_1
nato il [...] in [...] Pt_2 Persona_1
ata il 5.4.2002 in Argentina Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. CIPOLLETTA LUIGI
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“• accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis dalla nascita in favore dei ricorrenti, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
• per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei
• condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antitstatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
11.6.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_2
Bormida (AL), come da estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 3). emigrava in Argentina dopo aver sposato la sig.ra Persona_2 Per_3
il 31.3.1932 (cfr. doc. 4). In data 4.9.1935 nasceva in Argentina la loro figlia
[...] [...]
(cfr. doc. 6). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato Persona_4
dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “Certifico che presso il Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di 16 anni e gli argentini naturalizzati di anni 18, non risulta iscritto fino alla data odierna: , nato il [...], a [...], Alessandria, Per_2 Persona_5
Italia. Deceduto” (cfr. doc. 5).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 19.7.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 17.1.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], prov. di Alessandria, che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_4
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_5
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_2
Bormida (AL) ed è emigrato in Argentina dopo aver contratto matrimonio il 31.3.1932 con in Italia (All. 3-4); Persona_3
- che non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_2
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (All. 5);
- che dall'unione tra e è nata in [...] Persona_2 Persona_3
in data 4.9.1935 (All.6), la quale in data 2.4.1959 ha contratto Persona_4
matrimonio con argentino, (All.7) e dalla loro unione nasceva Controparte_2
l'odierna ricorrente, in data 15.2.1974 (All. 8); Parte_1
- che in data 9.9.1944 contraeva matrimonio con Parte_1
(All. 9) e dalla loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: Parte_6
in data 26.5.1997 (All. 10) e in Parte_7 Parte_3
data 5.4.2002 (All. 11). 6. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_4
iure sanguinis alla figlia: nata nel 1974. Parte_1
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano
è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
- nata il [...] in [...], Parte_1
- ato il 26.5.1997 in Argentina e Parte_7
- ata il 5.4.2002 in Argentina, Parte_3 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 16/1/2025
Il Giudice
Dr. Andrea Natale