TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4076/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4076/2024 R.G. promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Leonardo
Paterniti, presso il cui studio in TE (AR), Viale Armando Diaz n. 124, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.9.2025, per e , l'Avv. Leonardo Paterniti così Parte_1 Parte_2 conclude: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto secondo il rito civile in Gaiole in Chianti (SI), annotato nei Registri dello Stato civile di detto Comune Anno 2014 –
Parte 1 – Atto n. 6 alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione 2 / 5
consensuale dei coniugi, di seguito riprodotte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La figlia minore di anni 8 frequenta attualmente la scuola elementare di Gaiole in Per_1
Chianti (SI) e verrà affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. ER 3) La figlia rimarrà ad abitare nella casa familiare posta in Gaiole in Chianti (SI) Loc.
Trebbio, 29/A e vi manterrà la propria residenza e continuerà a frequentare la stessa scuola di
Gaiole in Chianti. ER 4) I genitori potranno tenere con sé la figlia alternativamente per una settimana ciascuno dalle ore 16 del Sabato fino alle ore 16,00 del Sabato successivo. Durante tale periodo i genitori provvederanno personalmente a tutte le spese ordinarie della figlia. Per quanto riguarda le spese straordinarie come le vacanze, lo sport, visite specialistiche, oculistiche, odontoiatriche ecc., dovranno essere preventivamente concordate fra entrambi genitori;
il genitore anticipatario delle spese, sarà rimborsato al 50% dall'altro, previa esibizione della relativa ricevuta. Per quanto riguarda le Feste nazionali e quelle principali come il Natale e la Pasqua, solo a titolo di esempio e meramente esplicativo, la figlia le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore, se il Natale del 2024 lo passerà con la madre, quello successivo lo passerà con il padre. Durante le ferie estive che dovranno essere annunciate almeno con un mese di anticipo, ciascun genitore potrà trattenere e portare la figlia in viaggio anche all'estero per un massimo di due settimane ciascuno e fin da ora i genitori ne danno il reciproco consenso impegnandosi a firmare i necessari documenti di espatrio.
5) I genitori hanno redditi derivanti dalle quote societarie della HTD Medical srl di Gaiole in
Chianti (SI) e dal lavoro ivi svolto: per quanto riguarda ha un reddito Parte_1 lordo di € 91.791,00 come risulta dalla denuncia dei redditi anno 2024 e ha un Parte_2 reddito lordo di € 69.474 come risulta dalla denuncia dei redditi anno 2024. Per tale motivo i coniugi entrambi autonomi economicamente, rinunciano l'un l'altra a qualsiasi tipo di mantenimento.
6) L'abitazione familiare è identificata al Catasto fabbricati di Gaiole in Chianti nel F. 35 part. 15 Subalterno 26, Cat. A/2, Cl. 3 vani 10 superficie totale mq. 234; Loc. Trebbio n. 29/A; RCE
929,62; rendita con riserva ex DM 701/94 giusta denuncia di variazione per divisione del
10.03.2016 n. 3629, già subalterno 22 e subalterno 25 graffati;
Catasto Terreni di Gaiole in 3 / 5
Chianti nel Foglio 35; particella 140; bosco misto cl. 3 a. 44,51 RDE 2.76 RAE 0,69, già particella 134 giusta frazionamento n. 11202 del 09.03.2016. Confini con , Controparte_1
, , salvo altri. La suddetta abitazione familiare posta in ERona_2 ERona_3
Gaiole in Chianti (SI) Loc. Trebbio, 29/A ha una superficie di circa 234 mq. con n. 10 vani e con diverse camere da letto oltre un grande giardino e risulta essere in comproprietà indivisa dei coniugi per una quota del 50% ciascuno.
7) La madre IG.ra ha trovato una nuova abitazione e a breve stipulerà l'atto di Parte_2 acquisto. La casa coniugale verrà assegnata al padre che si accollerà, a Parte_1 fare data del 01.11.2024, l'intera quota del mutuo ipotecario esistente stipulato con Banca Intesa
San Paolo ove residua un debito ad oggi comprensivo di interessi di € 92.927,24, di cui €
88.963,94 di capitale, impegnandosi altresì ad acquistare la quota di proprietà al 50% della
IG.ra per un corrispettivo non inferiore a € 225.000,00 Parte_2
(Duecentoventicinquemila/00). I IGg.ri e dichiarano al Parte_1 Parte_2 riguardo che tali accordi ed il correlato trasferimento immobiliare della quota avvengono al solo fine di riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in quanto funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, risultando in tal modo definito ogni loro rapporto economico.
8) Al fine di agevolare l'acquisto della nuova casa da parte della IG.ra , il IG. Parte_2 [...]
concede alla IG.ra un prestito di € 150.000,00 Parte_1 Parte_2
(Centocinquantamila/00) che verrà poi estinto mediante compensazione con il corrispettivo dovuto alla stessa , per l'acquisto della di lei quota della casa coniugale (da calcolarsi Parte_2 in misura pari al valore della quota dedotto il 50% quota capitale del mutuo residuo), salvo il maggior credito.
9) La IG.ra dichiara di aver già ritirato i propri effetti personali dall'abitazione Parte_2 coniugale.
10) I coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti mentre per l'eventuale passaporto della figlia o carta d'identità valida Per_1 per l'espatrio, presteranno il loro consenso al momento della richiesta di rilascio.”;
Pubblico Ministero: visto in data 6.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.10.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio civile in data
[...] Parte_2 4 / 5
12.7.2014 in Gaiole in Chianti (SI), atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti, all'anno 2014 - Parte 1 - Atto n. 6, che dal matrimonio era nata a [...] l'[...] la figlia e che il rapporto coniugale si era deteriorato e la convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 185/2024 del 6.12.2024, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, la pronuncia di Pt_1 Parte_2
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) .
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 185/2024 del 6.12.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive della figlia minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. 5 / 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ; celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2 data 12.7.2014 in Gaiole in Chianti (SI), trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti, all'anno 2014 - Parte 1 - Atto n. 6, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4076/2024 R.G. promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Leonardo
Paterniti, presso il cui studio in TE (AR), Viale Armando Diaz n. 124, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.9.2025, per e , l'Avv. Leonardo Paterniti così Parte_1 Parte_2 conclude: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto secondo il rito civile in Gaiole in Chianti (SI), annotato nei Registri dello Stato civile di detto Comune Anno 2014 –
Parte 1 – Atto n. 6 alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione 2 / 5
consensuale dei coniugi, di seguito riprodotte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La figlia minore di anni 8 frequenta attualmente la scuola elementare di Gaiole in Per_1
Chianti (SI) e verrà affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. ER 3) La figlia rimarrà ad abitare nella casa familiare posta in Gaiole in Chianti (SI) Loc.
Trebbio, 29/A e vi manterrà la propria residenza e continuerà a frequentare la stessa scuola di
Gaiole in Chianti. ER 4) I genitori potranno tenere con sé la figlia alternativamente per una settimana ciascuno dalle ore 16 del Sabato fino alle ore 16,00 del Sabato successivo. Durante tale periodo i genitori provvederanno personalmente a tutte le spese ordinarie della figlia. Per quanto riguarda le spese straordinarie come le vacanze, lo sport, visite specialistiche, oculistiche, odontoiatriche ecc., dovranno essere preventivamente concordate fra entrambi genitori;
il genitore anticipatario delle spese, sarà rimborsato al 50% dall'altro, previa esibizione della relativa ricevuta. Per quanto riguarda le Feste nazionali e quelle principali come il Natale e la Pasqua, solo a titolo di esempio e meramente esplicativo, la figlia le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore, se il Natale del 2024 lo passerà con la madre, quello successivo lo passerà con il padre. Durante le ferie estive che dovranno essere annunciate almeno con un mese di anticipo, ciascun genitore potrà trattenere e portare la figlia in viaggio anche all'estero per un massimo di due settimane ciascuno e fin da ora i genitori ne danno il reciproco consenso impegnandosi a firmare i necessari documenti di espatrio.
5) I genitori hanno redditi derivanti dalle quote societarie della HTD Medical srl di Gaiole in
Chianti (SI) e dal lavoro ivi svolto: per quanto riguarda ha un reddito Parte_1 lordo di € 91.791,00 come risulta dalla denuncia dei redditi anno 2024 e ha un Parte_2 reddito lordo di € 69.474 come risulta dalla denuncia dei redditi anno 2024. Per tale motivo i coniugi entrambi autonomi economicamente, rinunciano l'un l'altra a qualsiasi tipo di mantenimento.
6) L'abitazione familiare è identificata al Catasto fabbricati di Gaiole in Chianti nel F. 35 part. 15 Subalterno 26, Cat. A/2, Cl. 3 vani 10 superficie totale mq. 234; Loc. Trebbio n. 29/A; RCE
929,62; rendita con riserva ex DM 701/94 giusta denuncia di variazione per divisione del
10.03.2016 n. 3629, già subalterno 22 e subalterno 25 graffati;
Catasto Terreni di Gaiole in 3 / 5
Chianti nel Foglio 35; particella 140; bosco misto cl. 3 a. 44,51 RDE 2.76 RAE 0,69, già particella 134 giusta frazionamento n. 11202 del 09.03.2016. Confini con , Controparte_1
, , salvo altri. La suddetta abitazione familiare posta in ERona_2 ERona_3
Gaiole in Chianti (SI) Loc. Trebbio, 29/A ha una superficie di circa 234 mq. con n. 10 vani e con diverse camere da letto oltre un grande giardino e risulta essere in comproprietà indivisa dei coniugi per una quota del 50% ciascuno.
7) La madre IG.ra ha trovato una nuova abitazione e a breve stipulerà l'atto di Parte_2 acquisto. La casa coniugale verrà assegnata al padre che si accollerà, a Parte_1 fare data del 01.11.2024, l'intera quota del mutuo ipotecario esistente stipulato con Banca Intesa
San Paolo ove residua un debito ad oggi comprensivo di interessi di € 92.927,24, di cui €
88.963,94 di capitale, impegnandosi altresì ad acquistare la quota di proprietà al 50% della
IG.ra per un corrispettivo non inferiore a € 225.000,00 Parte_2
(Duecentoventicinquemila/00). I IGg.ri e dichiarano al Parte_1 Parte_2 riguardo che tali accordi ed il correlato trasferimento immobiliare della quota avvengono al solo fine di riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in quanto funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, risultando in tal modo definito ogni loro rapporto economico.
8) Al fine di agevolare l'acquisto della nuova casa da parte della IG.ra , il IG. Parte_2 [...]
concede alla IG.ra un prestito di € 150.000,00 Parte_1 Parte_2
(Centocinquantamila/00) che verrà poi estinto mediante compensazione con il corrispettivo dovuto alla stessa , per l'acquisto della di lei quota della casa coniugale (da calcolarsi Parte_2 in misura pari al valore della quota dedotto il 50% quota capitale del mutuo residuo), salvo il maggior credito.
9) La IG.ra dichiara di aver già ritirato i propri effetti personali dall'abitazione Parte_2 coniugale.
10) I coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti mentre per l'eventuale passaporto della figlia o carta d'identità valida Per_1 per l'espatrio, presteranno il loro consenso al momento della richiesta di rilascio.”;
Pubblico Ministero: visto in data 6.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.10.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio civile in data
[...] Parte_2 4 / 5
12.7.2014 in Gaiole in Chianti (SI), atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti, all'anno 2014 - Parte 1 - Atto n. 6, che dal matrimonio era nata a [...] l'[...] la figlia e che il rapporto coniugale si era deteriorato e la convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 185/2024 del 6.12.2024, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, la pronuncia di Pt_1 Parte_2
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) .
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 185/2024 del 6.12.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive della figlia minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. 5 / 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ; celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2 data 12.7.2014 in Gaiole in Chianti (SI), trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti, all'anno 2014 - Parte 1 - Atto n. 6, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi