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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7980/2024 R.G. vertente tra:
(Avv. Donato Manelli) Parte_1
- ATTORE -
E
Avv. Roberto Palmisano) CP_1
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha chiesto di “
1. Accertare Parte_1
e dichiarare l'invalidità (inesistenza, nullità, annullamento) e/o comunque l'illegittimità della delibera della società el 18 aprile 2024, in quanto la stessa è stata approvata in Controparte_1
palese violazione del diritto di difesa del socio o, comunque, non Parte_1
rispettando i principi regolatori della materia di riferimento, ovvero per taluno dei motivi meglio esposti nel presente atto e/o comunque per tutte le ragioni che l'On.le Tribunale adito dovesse ravvisare, anche in corso di causa;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare che il bilancio chiuso al
31.12.2023 della società laddove si ritenga un mero “lapsus calami l'erronea Controparte_1
indicazione dell'anno 2022 (anziché 2023) e pertanto si ritenga che il verbale approvato dall'assemblea in data 18 aprile 2024 è quello al 31.12.2023 in quanto indicato ai punti n. 1 e 2 all'O.d.G., è comunque viziato ed invalido per i motivi di cui sopra, con conseguente necessità di convocare una nuova assemblea ordinaria al fine di discutere e deliberare sull'eventuale approvazione del bilancio al 31.12.2023, e ciò solo e soltanto dopo che tutti i soci della summenzionata compagine società abbiano preso visione – nei termini di legge – di tutta la documentazione necessaria ai fini di una corretta valutazione del bilancio stesso, della nota integrativa e di ogni altro ulteriore documento a ciò connesso e/o correlato;
3. Con condanna a spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Costituendosi la ha sollevato eccezione di compromesso in arbitri della presente CP_1
controversia, chiedendo comunque il rigetto della domanda;
con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante il deposito documentale delle parti e viene oggi decisa sul rinvio sulla questione pregiudiziale per la sollevata eccezione di compromesso.
2. Come eccepito dalla difesa della società convenuta, l'art. 30 dello statuto della società prevede una clausola compromissoria in forza della quale “le eventuali controversie tra i soci e la società o tra i soci per fatti della società che abbiano ad oggetto diritti disponibili devono essere devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del distretto nel cui ambito è posta la sede della società. … L'Arbitro giudicherà secondo equità ed in assenza d formalità, con giudizio inappellabile …”.
Dunque, lo statuto societario devolve ad un arbitrato irrituale la soluzione delle controversie su diritti disponibili tra soci e società, come quella in esame.
Infatti, l'attore lamenta la mancanza di informazione ex art. 2429 co. 3 c.c. e l'omesso accesso agli atti ex art. 2476 c.c., quindi diritti disponibili del socio. Né possono rilevare nella specie le pronunce della giurisprudenza di legittimità richiamate dalla difesa attorea per cui “non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione” (v. Cass. 20674/2016), poiché, contrariamente a quanto assunto dalla difesa attorea, l'assunta violazione del diritto del socio all'informazione non comporta, di per sé, la violazione dei principi di veridicità, chiarezza e precisione del bilancio: l'informazione è strumentale al controllo del socio, ma se questa non viene resa non necessariamente il bilancio non è veritiero, chiaro o preciso.
Ne deriva che la domanda proposta è improcedibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, di cui al DM 55/2014, applicando lo scaglione per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
PQM
- Dichiara improcedibile la domanda perché compromessa in arbitrato irrituale.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Roberto Parte_1
Palmisano dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 9.6.2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana