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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2022
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 26/03/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo
Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1417/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guarcello
– ATTORE –
E
, nata a [...], in data [...], c.f.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guarcello
– ATTRICE –
CONTRO
con sede in Bologna, Via Stalingrado, 45 - P.IVA. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Rosario Giuseppe Maisano;
– CONVENUTA –
E
nata a [...], il [...], c.f.: , Controparte_3 C.F._3
residente in [...];
– CONVENUTA CONTUMACE –
E
1 con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa Controparte_4
14 (C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentate p.t., P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Tusa;
– INTERVENUTA –
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
l'avv. Massimo Guarcello per gli attori;
l'avv. Maria Concetta Tusa per la;
Controparte_4
l'avv. Rosario Giuseppe Maisano per la;
CP_5 CP_6
L'avv. Guarcello insiste e si riporta a quanto già dedotto, eccepito e richiesto in atti e verbali di causa, rilevando che gli attori hanno raggiunto, per mezzo del testimone escusso nel corso del giudizio, la prova della dinamica del sinistro e segnatamente della responsabilità esclusiva della convenuta . Insiste nella richiesta di Controparte_3
CTU medica, ai fini della quantificazione del danno e, parimenti, nella CTU tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro. In via gradata, insiste nella querela di falso e chiede la revoca dell'ordinanza che ha disposto l'inammissibilità su tale istanza.
Evidenzia che il verbale in oggetto non ha fede privilegiata, poiché contiene valutazioni personali dei verbalizzanti.
L'Avv. Maisano e L'Avv. Tusa contestano tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dagli attori e si oppongono alle richieste istruttorie reiterate da controparte, ritenendosi già provata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, Parte_1
come rilevato dall'accertamento dei vigili. Precisano le conclusioni riportandosi a quanto già dedotto eccepito e richiesto in atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia posta in decisione. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie reiterate da controparte, chiedono di essere ammesse alla prova del contrario e di essere autorizzati alla nomina di ctp.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
2 SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli attori e convenivano in giudizio la compagnia Parte_1 Controparte_1
e esponendo che, il giorno Controparte_2 Controparte_3
26.09.2018, alle ore 15:00, , alla guida del motociclo BMW tg. Parte_1
DX19185, di proprietà del medesimo e di , percorreva la Via Consolare Controparte_1
Antica del Comune di Capo d'Orlando, con direzione di marcia ME-PA, allorquando giunto in prossimità del civico 437, veniva coinvolto in un sinistro stradale con il veicolo Nissan MI tg CL435FE.
Chiedevano, per i fatti e i motivi descritti in citazione, il risarcimento per i danni occorsi al mezzo attoreo e per le lesioni subite dal conducente a causa del Parte_1
sinistro stradale oggetto di causa, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva la compagnia la quale, per le Controparte_2
argomentazioni esposte in comparsa, chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta interveniva la società , Controparte_4
quale mandataria della compagnia , evidenziando di avere già pagato la CP_2
somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento per i danni occorsi al motoveicolo attoreo;
chiedeva il rigetto di tutte le pretese avversarie, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
In corso di causa, veniva proposta dalla parte attrice querela di falso, che era dichiarata inammissibile con ordinanza del 20.03.2025.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
3 Va dichiarata la contumacia di , poiché non costituitasi in giudizio, Controparte_3
nonostante la regolare evocazione in giudizio.
Va confermata la declaratoria di inammissibilità della querela, come già statuito con l'ordinanza del 20 marzo 2025, le cui motivazioni si intendono qui riportate e si confermano.
Le domande attrici sono infondate.
Chi propone domanda di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza di un sinistro, è chiamato a dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento.
Nell'ipotesi di mancato assolvimento, da parte del danneggiato, di tale onere probatorio, la domanda non può essere accolta.
Nel caso di specie, gli attori riconducono il verificarsi dell'evento dannoso alla responsabilità esclusiva della conducente l'autovettura Nissan MI tg. CL435FE, la quale, sopraggiungendo da una strada secondaria, si immetteva nella direttrice principale (S.P. 148), senza accordare la precedenza al motoveicolo attoreo che in quel frangente percorreva la Via Consolare Antica (S.P. 148), nella direzione di marcia da
Messina verso Palermo;
l'attore ha dedotto di aver tentato una manovra Parte_1
di emergenza per evitare l'impatto, salvo poi perdere il controllo del mezzo, terminando la propria corsa sotto il veicolo di parte convenuta.
Le parti convenute hanno contestato la dinamica attorea facendo propria, invece, la ricostruzione presente nel rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale del
Comune di Capo d'Orlando in seguito all'intervento sui luoghi del sinistro stradale.
All'interno del rapporto si legge che “la sig.ra , alla guida Parte_2
dell'autovettura Nissan MI tg. CL435FE, percorreva la traversa posta di fronte al civico 437 della via Consolare Antica con direzione di marcia mare/monte per immettersi in quest'ultima in direzione Messina. Dopo essersi fermata all'incrocio, non vedendo veicoli in movimento in entrambi i sensi di marcia, effettuava manovra di svolta a sinistra. Giunta nella sua corsia di marcia, sopraggiungeva, a velocità sostenuta, dalla via Consolare Antica direzione Me/Pa il motoveicolo BMW tg,
4 DX19185, condotto dal Sig. il quale, uscendo a forte velocità dalla Parte_1
curva, invadeva la corsia di marcia opposta, e, dopo aver frenato, perdeva il controllo del veicolo condotto che, caduto al suolo, scivolava per alcuni metri andando quindi ad impattare contro il sottoporta dello sportello posteriore sinistro della Nissan
MI” (v. rapporto di polizia municipale in atti).
Gli attori hanno contestato la fede privilegiata del citato rapporto di polizia municipale, osservando che le circostanze verbalizzate dagli agenti sono state apprese mediante la visione delle riprese di una telecamera privata presente in prossimità dei luoghi dell'evento, oltreché con la raccolta delle dichiarazioni della sola convenuta
[...]
. Parte_2
L'ispettore Capo ed il commissario di P.M. , entrambi Persona_1 Persona_2
escussi all'udienza del 07.06.2024, hanno confermato di avere redatto personalmente il rapporto di Polizia Municipale depositato in atti e hanno altresì specificato che la dinamica del sinistro è stata ricostruita mediante la visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza del bar “Chupitos” (v. verbale udienza 07.06.2024).
In particolare, il Commissario ha precisato che: “la telecamera da Persona_2
cui sono state estratte le immagini riprendeva la carreggiata da Messina verso
Palermo ed anche la semicurva da dove proveniva il sig. (v. verbale udienza Parte_1
07.06.2024).
In diritto, va osservato che il verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del medesimo dal soggetto che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In giurisprudenza è stato osservato che il verbale redatto dal pubblico ufficiale può anche provare circostanze di fatto non avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ma da lui apprese mediante le dichiarazioni di terzi o attraverso l'esame di documenti;
in tali casi, però, l'efficacia probatoria privilegiata non può estendersi alla veridicità delle dichiarazioni raccolte o al contenuto dei documenti esaminati, i quali rimangono esposti alla contestazione con qualsiasi mezzo di prova, senza la necessità di ricorrere
5 alla querela di falso (Cass n. 11751 del 24/06/2004; Cass., Sez. 2, 02/08/2001, n.
10569; Cass., Sez. 2, 09/03/2012, n. 3787; Cass. 19/04/2010, n. 9251; Cass., Sez. 2,
24/11/2008, n. 27937; Cass., Sez. 2, 12/01/2006, n. 457).
In particolare, se da un lato “deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale
(così come l'avvenuta esecuzione dell'esame di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante” (Cass., Sez. 3, 12 luglio 2022 n. 31107).
Nel caso di specie, gli attori hanno contestato gli accertamenti compiuti dagli agenti della Polizia Municipale di Capo d'Orlando senza offrire, a prova contraria, elementi da cui desumere una dinamica diversa e conforme alla versione dei fatti dedotta in citazione.
Ed invero, all'udienza del 07.06.2024, , unico teste di parte attrice Testimone_1
escusso sulla prova dell'an, ha dichiarato che “la sig.ra si era fermata nella CP_3
carreggiata, sostando alcuni secondi, per poi immettersi verso Capo d'Orlando.
Sopraggiungeva poi all'improvviso la moto” (v. verbale udienza 07.06.2024).
Quel che emerge dal tenore letterale delle dichiarazioni testimoniali di Testimone_1
non avvalora la tesi che il sinistro si sia verificato per colpa e fatto esclusivi della
, ma rende certi taluni elementi dai quali si può desumere che il motociclo di CP_3
parte attrice sia giunto al punto di intersezione quando il veicolo di parte convenuta aveva già impegnato l'incrocio.
Si aggiunga, inoltre, che il sopraggiungere “improvviso” del motoveicolo, così come raccontato dal teste , rende probabile la tesi che l'impatto si sia Testimone_1
verificato a velocità elevata, a conferma di quanto verbalizzato dagli agenti della
6 Polizia Municipale che rilevavano altresì “l'evidente traccia della frenata del motoveicolo BMW” (v. rapporto di polizia municipale in atti).
Gli ingenti danni, riportati dal motoveicolo attoreo, non escludono che il conducente stesse viaggiando ad una velocità tale da non consentire il tempestivo Parte_1
arresto della marcia alla vista del veicolo della che in quel frangente aveva già CP_3
impegnato l'incrocio.
Nessuna contestazione è sorta con riferimento alla manovra di svolta eseguita dalla convenuta rispetto alla quale il Commissario della Polizia Controparte_3
Municipale ha dichiarato che “dalla strada da cui proveniva la Persona_2
signora si può svoltare sia a destra che a sinistra” (v. verbale udienza CP_3
07.06.2024).
Nessun rilievo assumono, infine, le contestazioni attoree inerenti al mutamento dello stato di quiete che i veicoli avevano assunto dopo l'urto; a tal riguardo, infatti, si osserva che se da un lato è stato provato che al momento dei rilievi effettuati dalla
Polizia Municipale i mezzi potessero trovarsi in posizione diversa rispetto a quella descritta nel rapporto, dall'altro, non risulta raggiunta la prova sull'an gravante sugli attori.
Pertanto, le domande attrici vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra gli attori e la convenuta e CP_7
vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del tenore dell'attività espletata e considerata la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese con la vanno invece compensate, atteso che la stessa ha riconosciuto CP_4
le pretese di parte attrice, pagando i danni al mezzo in via stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_3
rigetta le domande attrici;
7 - condanna gli attori al pagamento, in solido, in favore della , delle CP_2
spese di lite, che liquida in euro € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- dichiara compensate le spese processuali con la . Controparte_4
Così deciso telematicamente in data 26/03/2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
8
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 26/03/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo
Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1417/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guarcello
– ATTORE –
E
, nata a [...], in data [...], c.f.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guarcello
– ATTRICE –
CONTRO
con sede in Bologna, Via Stalingrado, 45 - P.IVA. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Rosario Giuseppe Maisano;
– CONVENUTA –
E
nata a [...], il [...], c.f.: , Controparte_3 C.F._3
residente in [...];
– CONVENUTA CONTUMACE –
E
1 con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa Controparte_4
14 (C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentate p.t., P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Tusa;
– INTERVENUTA –
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
l'avv. Massimo Guarcello per gli attori;
l'avv. Maria Concetta Tusa per la;
Controparte_4
l'avv. Rosario Giuseppe Maisano per la;
CP_5 CP_6
L'avv. Guarcello insiste e si riporta a quanto già dedotto, eccepito e richiesto in atti e verbali di causa, rilevando che gli attori hanno raggiunto, per mezzo del testimone escusso nel corso del giudizio, la prova della dinamica del sinistro e segnatamente della responsabilità esclusiva della convenuta . Insiste nella richiesta di Controparte_3
CTU medica, ai fini della quantificazione del danno e, parimenti, nella CTU tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro. In via gradata, insiste nella querela di falso e chiede la revoca dell'ordinanza che ha disposto l'inammissibilità su tale istanza.
Evidenzia che il verbale in oggetto non ha fede privilegiata, poiché contiene valutazioni personali dei verbalizzanti.
L'Avv. Maisano e L'Avv. Tusa contestano tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dagli attori e si oppongono alle richieste istruttorie reiterate da controparte, ritenendosi già provata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, Parte_1
come rilevato dall'accertamento dei vigili. Precisano le conclusioni riportandosi a quanto già dedotto eccepito e richiesto in atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia posta in decisione. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie reiterate da controparte, chiedono di essere ammesse alla prova del contrario e di essere autorizzati alla nomina di ctp.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
2 SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli attori e convenivano in giudizio la compagnia Parte_1 Controparte_1
e esponendo che, il giorno Controparte_2 Controparte_3
26.09.2018, alle ore 15:00, , alla guida del motociclo BMW tg. Parte_1
DX19185, di proprietà del medesimo e di , percorreva la Via Consolare Controparte_1
Antica del Comune di Capo d'Orlando, con direzione di marcia ME-PA, allorquando giunto in prossimità del civico 437, veniva coinvolto in un sinistro stradale con il veicolo Nissan MI tg CL435FE.
Chiedevano, per i fatti e i motivi descritti in citazione, il risarcimento per i danni occorsi al mezzo attoreo e per le lesioni subite dal conducente a causa del Parte_1
sinistro stradale oggetto di causa, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva la compagnia la quale, per le Controparte_2
argomentazioni esposte in comparsa, chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta interveniva la società , Controparte_4
quale mandataria della compagnia , evidenziando di avere già pagato la CP_2
somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento per i danni occorsi al motoveicolo attoreo;
chiedeva il rigetto di tutte le pretese avversarie, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
In corso di causa, veniva proposta dalla parte attrice querela di falso, che era dichiarata inammissibile con ordinanza del 20.03.2025.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
3 Va dichiarata la contumacia di , poiché non costituitasi in giudizio, Controparte_3
nonostante la regolare evocazione in giudizio.
Va confermata la declaratoria di inammissibilità della querela, come già statuito con l'ordinanza del 20 marzo 2025, le cui motivazioni si intendono qui riportate e si confermano.
Le domande attrici sono infondate.
Chi propone domanda di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza di un sinistro, è chiamato a dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento.
Nell'ipotesi di mancato assolvimento, da parte del danneggiato, di tale onere probatorio, la domanda non può essere accolta.
Nel caso di specie, gli attori riconducono il verificarsi dell'evento dannoso alla responsabilità esclusiva della conducente l'autovettura Nissan MI tg. CL435FE, la quale, sopraggiungendo da una strada secondaria, si immetteva nella direttrice principale (S.P. 148), senza accordare la precedenza al motoveicolo attoreo che in quel frangente percorreva la Via Consolare Antica (S.P. 148), nella direzione di marcia da
Messina verso Palermo;
l'attore ha dedotto di aver tentato una manovra Parte_1
di emergenza per evitare l'impatto, salvo poi perdere il controllo del mezzo, terminando la propria corsa sotto il veicolo di parte convenuta.
Le parti convenute hanno contestato la dinamica attorea facendo propria, invece, la ricostruzione presente nel rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale del
Comune di Capo d'Orlando in seguito all'intervento sui luoghi del sinistro stradale.
All'interno del rapporto si legge che “la sig.ra , alla guida Parte_2
dell'autovettura Nissan MI tg. CL435FE, percorreva la traversa posta di fronte al civico 437 della via Consolare Antica con direzione di marcia mare/monte per immettersi in quest'ultima in direzione Messina. Dopo essersi fermata all'incrocio, non vedendo veicoli in movimento in entrambi i sensi di marcia, effettuava manovra di svolta a sinistra. Giunta nella sua corsia di marcia, sopraggiungeva, a velocità sostenuta, dalla via Consolare Antica direzione Me/Pa il motoveicolo BMW tg,
4 DX19185, condotto dal Sig. il quale, uscendo a forte velocità dalla Parte_1
curva, invadeva la corsia di marcia opposta, e, dopo aver frenato, perdeva il controllo del veicolo condotto che, caduto al suolo, scivolava per alcuni metri andando quindi ad impattare contro il sottoporta dello sportello posteriore sinistro della Nissan
MI” (v. rapporto di polizia municipale in atti).
Gli attori hanno contestato la fede privilegiata del citato rapporto di polizia municipale, osservando che le circostanze verbalizzate dagli agenti sono state apprese mediante la visione delle riprese di una telecamera privata presente in prossimità dei luoghi dell'evento, oltreché con la raccolta delle dichiarazioni della sola convenuta
[...]
. Parte_2
L'ispettore Capo ed il commissario di P.M. , entrambi Persona_1 Persona_2
escussi all'udienza del 07.06.2024, hanno confermato di avere redatto personalmente il rapporto di Polizia Municipale depositato in atti e hanno altresì specificato che la dinamica del sinistro è stata ricostruita mediante la visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza del bar “Chupitos” (v. verbale udienza 07.06.2024).
In particolare, il Commissario ha precisato che: “la telecamera da Persona_2
cui sono state estratte le immagini riprendeva la carreggiata da Messina verso
Palermo ed anche la semicurva da dove proveniva il sig. (v. verbale udienza Parte_1
07.06.2024).
In diritto, va osservato che il verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del medesimo dal soggetto che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In giurisprudenza è stato osservato che il verbale redatto dal pubblico ufficiale può anche provare circostanze di fatto non avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ma da lui apprese mediante le dichiarazioni di terzi o attraverso l'esame di documenti;
in tali casi, però, l'efficacia probatoria privilegiata non può estendersi alla veridicità delle dichiarazioni raccolte o al contenuto dei documenti esaminati, i quali rimangono esposti alla contestazione con qualsiasi mezzo di prova, senza la necessità di ricorrere
5 alla querela di falso (Cass n. 11751 del 24/06/2004; Cass., Sez. 2, 02/08/2001, n.
10569; Cass., Sez. 2, 09/03/2012, n. 3787; Cass. 19/04/2010, n. 9251; Cass., Sez. 2,
24/11/2008, n. 27937; Cass., Sez. 2, 12/01/2006, n. 457).
In particolare, se da un lato “deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale
(così come l'avvenuta esecuzione dell'esame di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante” (Cass., Sez. 3, 12 luglio 2022 n. 31107).
Nel caso di specie, gli attori hanno contestato gli accertamenti compiuti dagli agenti della Polizia Municipale di Capo d'Orlando senza offrire, a prova contraria, elementi da cui desumere una dinamica diversa e conforme alla versione dei fatti dedotta in citazione.
Ed invero, all'udienza del 07.06.2024, , unico teste di parte attrice Testimone_1
escusso sulla prova dell'an, ha dichiarato che “la sig.ra si era fermata nella CP_3
carreggiata, sostando alcuni secondi, per poi immettersi verso Capo d'Orlando.
Sopraggiungeva poi all'improvviso la moto” (v. verbale udienza 07.06.2024).
Quel che emerge dal tenore letterale delle dichiarazioni testimoniali di Testimone_1
non avvalora la tesi che il sinistro si sia verificato per colpa e fatto esclusivi della
, ma rende certi taluni elementi dai quali si può desumere che il motociclo di CP_3
parte attrice sia giunto al punto di intersezione quando il veicolo di parte convenuta aveva già impegnato l'incrocio.
Si aggiunga, inoltre, che il sopraggiungere “improvviso” del motoveicolo, così come raccontato dal teste , rende probabile la tesi che l'impatto si sia Testimone_1
verificato a velocità elevata, a conferma di quanto verbalizzato dagli agenti della
6 Polizia Municipale che rilevavano altresì “l'evidente traccia della frenata del motoveicolo BMW” (v. rapporto di polizia municipale in atti).
Gli ingenti danni, riportati dal motoveicolo attoreo, non escludono che il conducente stesse viaggiando ad una velocità tale da non consentire il tempestivo Parte_1
arresto della marcia alla vista del veicolo della che in quel frangente aveva già CP_3
impegnato l'incrocio.
Nessuna contestazione è sorta con riferimento alla manovra di svolta eseguita dalla convenuta rispetto alla quale il Commissario della Polizia Controparte_3
Municipale ha dichiarato che “dalla strada da cui proveniva la Persona_2
signora si può svoltare sia a destra che a sinistra” (v. verbale udienza CP_3
07.06.2024).
Nessun rilievo assumono, infine, le contestazioni attoree inerenti al mutamento dello stato di quiete che i veicoli avevano assunto dopo l'urto; a tal riguardo, infatti, si osserva che se da un lato è stato provato che al momento dei rilievi effettuati dalla
Polizia Municipale i mezzi potessero trovarsi in posizione diversa rispetto a quella descritta nel rapporto, dall'altro, non risulta raggiunta la prova sull'an gravante sugli attori.
Pertanto, le domande attrici vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra gli attori e la convenuta e CP_7
vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del tenore dell'attività espletata e considerata la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese con la vanno invece compensate, atteso che la stessa ha riconosciuto CP_4
le pretese di parte attrice, pagando i danni al mezzo in via stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_3
rigetta le domande attrici;
7 - condanna gli attori al pagamento, in solido, in favore della , delle CP_2
spese di lite, che liquida in euro € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- dichiara compensate le spese processuali con la . Controparte_4
Così deciso telematicamente in data 26/03/2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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