Articolo 9 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11
Articolo 8Articolo 10
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9 marzo 1971
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9 marzo 1972
Art. 9.
Resta in vigore l' articolo 11 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 . ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Entrata in vigore il 9 marzo 1972
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