Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
Proc. n. 465 /2024 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 07/04/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. Angelo Gabriele Bisone in sostituzione dell'avv. Parte_1
MONARDO GIUSEPPE
Per l'avv. Angela Congi in sostituzione degli avv.ti Controparte_1
ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE
I difensori delle parti, dando atto del fallimento dei tentativi di bonario componimento, discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni rispettivamente rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 465 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa - giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto introduttivo - dagli avv.ti Giuseppe Angelo Monardo e Irene Francesca
Carchedi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Vibo Valentia, alla via Elio Vittorini
- OPPONENTE -
E
(P. Iva ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante , con sede legale in 20121 Milano, Controparte_2
Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea Omati e con domicilio eletto in via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1084/2023 del Tribunale di Cosenza, emesso a definizione del procedimento monitorio n. 3274/2023 RG.
2
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 7.4.2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte opponente (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e richiamate all'udienza di discussione): “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA PRELIMINARE: a) ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace per violazione degli artt. 633, 644 c.p.c., 50 e 117 T.U.B. e 1284
c.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1084/2023 (R.G. 3274/2023) depositato in data 02.11.2023, su ricorso di emesso dal Tribunale Controparte_1
di Cosenza, per i motivi e le eccezioni tutti in narrativa;
b) rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione dedotta da controparte, per violazione delle norme imperative citate in atti;
c) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a mancando Controparte_1
la prova che il credito oggetto di causa rientri nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco previste dalle circolari della Banca d'Italia del 26.0.2016 e del 30.12.2016 e/o comunque nelle ipotesi previste dalla normativa indicata dalla convenuta opposta nei propri atti relativi alla cessione dei crediti in blocco e conseguentemente respingere le domande proposte dalla ricorrente;
d) accertare e dichiarare la nullità dell'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. e conseguentemente respingere le domande proposte dalla ricorrente, con revoca del decreto ingiuntivo. NEL MERITO, IN VIA GRADATA e
PRINCIPALE, in ordine al contratto di prestito personale, stipulato con Compass Banca
S.p.A. e poi ceduto pro soluto: 1) accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dalla Banca di interessi a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonché delle clausole e delle pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale del contratto con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni, costi non validamente pattuiti;
2) accertare e dichiarare la nullità dei contratti in oggetto (contratti di conto corrente e di apertura di credito) per violazione dell'articolo 117 T.U.B., e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali, commissioni e spese applicati nel corso dell'intero rapporto, con la conseguenza che ai sensi dell'articolo 117, comma 3,
3 T.U.B., nessun interesse passivo, moratorio, nonché nessuna spesa e commissione potrà essere applicato ai rapporti indicati;
3) accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti del mutuatario, nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D. Lgs. 385/1993, della legge
154/1992, della legge 108/1996; 4) accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula e conseguentemente accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della clausola del contratto stipulato e specificato in epigrafe relativa alla determinazione del TAEG, e, alla luce dell'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346, 1418 e 1419 cc nonché, con specifico riferimento al dimostrato effetto anatocistico del tasso di mora, per violazione dell'art. 1283 c.c., per l'effetto, sostituire le clausole nulle con la previsione dell'art. 1284, comma 3 c.c. di un saggio di interessi equivalente al tasso legale ovvero ex art. 117 e 125 bis c. 6 e 7 TUB al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, così rideterminando il piano di ammortamento del contratto medesimo;
condannare la banca alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che tenga conto - previa compensazione delle somme già versate in eccedenza - dell'applicazione del sopra individuato tasso di interesse in luogo di quanto originariamente pattuito;
e, per l'effetto, ordinare alla banca convenuta di rimodulare il piano d'ammortamento originario con il nuovo piano d'ammortamento stabilito dal nominando CTU per tutta la durata del rapporto;
5) per l'effetto, dichiarata la nullità
e/o invalidità anche parziale del contratto di mutuo inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
6) condannare la Banca alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del
4 sinallagma contrattuale e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 1-9-1993
n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
7) accertare e dichiarare - nel caso - che la Banca non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda principale, accertare e dichiarare che la banca ha diritto a procedere solo limitatamente alla minor somma accertata dal nominando CTU;
8) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della società resistente e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
Per parte opposta (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e richiamate nelle note conclusive del 28.2.2025 e all'udienza di discussione): “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via pregiudiziale, di rito, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
in via pregiudiziale, ma gradata, concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1
mediazione; in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1084/2023 del 02/11/2023 RG n. 3274/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1084/2023 del 02/11/2023 RG n.
3274/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in favore della società Parte_1 [...] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1
dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
[...]
in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dalla signora Controparte_1
5 ; in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1
mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte a in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_1
indicati in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla signora , Parte_1
condannare la società al pagamento del minor importo ritenuto Controparte_1
di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio nasce dall'opposizione promossa da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da per il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di euro 29.378,75, oltre interessi e spese, in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento al rapporto contrattuale intercorrente tra l'opponente e Findomestic Banca S.p.A., di cui l'opposta assumeva di essere titolare a seguito della cessione del credito intervenuta con la cedente
[...]
CP_3
L'opponente, in particolare, eccepiva: l'inadeguatezza dello strumento utilizzato dall'odierna opposta al fine di certificare il proprio credito e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso;
la nullità del contratto di cessione per violazione degli artt.
106 TUB, 1418 c.c. e 2, comma 3, lett. c), l. n. 130/1999; la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la difformità tra il TAEG previsto dal contratto e il TAEG effettivo;
la previsione di interessi moratori anatocistici (e, dunque, la nullità delle relative clausole) nonché la violazione dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza da parte dell'intermediaria.
Costituitasi in giudizio, l'opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, evidenziando, in via preliminare, l'intempestività dell'opposizione proposta dall'ingiunto, notificata oltre il quarantesimo giorno dal perfezionarsi della notifica del provvedimento monitorio. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (ordinanza del 10 ottobre 2024) e svoltasi con esito negativo la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc, non rendendosi necessaria istruttoria.
2. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
6 Ai fini della definizione del presente giudizio, è necessario, infatti, esaminare - in via preliminare rispetto alle ulteriori questioni di merito - l'eccezione di intempestività dell'opposizione, formulata dall'opposta nella comparsa di costituzione.
Sul punto, vale evidenziare come l'atto di citazione in opposizione debba essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel provvedimento monitorio e come detto termine (pari, di regola, a quaranta giorni) cominci a decorrere dal momento in cui si perfeziona la notificazione del decreto ingiuntivo. L'art. 641 c.p.c. stabilisce che, in presenza delle condizioni di legge, “il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”, prevedendo altresì, al comma 2, che, ove ricorrano giusti motivi, il termine possa essere ridotto sino a dieci giorni ovvero aumentato sino a sessanta.
Nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza ha ingiunto a di pagare la Parte_1
somma di euro 29.378,75 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione e che, in mancanza di quest'ultima, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata. Contestato appare, invero, il momento stesso di perfezionamento della notifica, giusta la deduzione di parte opponente contenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 1, secondo la quale il termine per il perfezionarsi della notifica,
Parte in ipotesi di compiuta giacenza, sarebbe di trenta giorni decorrenti dall'invio della .
Trattasi, tuttavia, di deduzione infondata in diritto. La notificazione degli atti giudiziari soggiace, infatti, alla peculiare disciplina dettata dalla legge 890/1982, non potendo trovare applicazione il diverso termine di trenta giorni stabilito dalle norme sul servizio postale in relazione alle raccomandate ordinarie. L'art. 8, comma 4, l. 890/1982
(erroneamente richiamato dall'opponente nei propri scritti difensivi), dopo aver stabilito
- a carico dell'operatore postale - un obbligo di notiziare il destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito (“mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”), aggiunge che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della suddetta lettera raccomandata. In definitiva, la data della notifica può coincidere con il giorno in cui il
7 destinatario abbia provveduto a ritirare il plico ove ciò avvenga prima dello spirare del termine di dieci giorni fissato per detto incombente;
in caso contrario, trovano applicazione i termini di legge, tanto al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la tutela degli interessi del soggetto notificante, i quali verrebbero pregiudicati ove si facesse coincidere il dies a quo con la data di ritiro del plico raccomandato presso l'ufficio postale poiché, in tal modo, si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a partire dal quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato.
Dalla documentazione in atti emerge che il decreto ingiuntivo emesso a carico di
[...]
è stato notificato a mezzo del servizio postale a norma degli artt. 149 c.p.c. e 8 l. Pt_1
890/1982. Stante l'assenza della destinataria e di altri soggetti legittimati, l'agente postale provvedeva al deposito dell'atto da notificare presso l'ufficio postale di riferimento e di ciò dava comunicazione al destinatario a mezzo raccomandata informativa spedita il
21.11.2023. La notifica si perfezionava, quindi, per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa (e cioè il 2.12.2023), in mancanza di prova di un antecedente ritiro del plico da parte della destinataria.
Essendo stato, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione notificato a mezzo
PEC il 5.2.2024 provata per tabulas è l'intempestività dell'opposizione, non fondata su alcune delle ragioni di cui all'art. 650 cpc e in alcun modo volta a far valere l'abusività delle clausole contenute nel contratto a base della domanda (Cass., Sez. Un., 9479/2023), essendo tutte le deduzioni dell'opponente basate su violazioni di legge non connesse alla sua qualifica di consumatore.
Conseguenza dell'intempestività dell'opposizione è l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo opposto. Ciò preclude la disamina dei motivi di opposizione dell'opponente.
Essendo stata concessa la provvisoria esecutorietà in corso di causa, non occorre la dichiarazione di cui all'art. 653 cpc con la presente sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e dei minimi tabellari che si giustificano in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da rispetto al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1084/2023, emesso da questo ufficio a definizione del procedimento monitorio n. 3274/2023 RG, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
8 1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di opposizione in favore dell'opposta, che liquida in euro 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 07/04/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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