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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n.10854/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritto al n.10854 del ruolo generale dell'anno 2019
promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Margilio;
Parte_1
-attore -
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Romeo Russo;
CP_1
-convenuto -
nonché contro
rappr.to e difeso dall'avv. Paolo Marseglia in virtù di procura in atti;
CP_2
- convenuto -
nonché contro
e Controparte_3 CP_4
-convenuti contumaci-
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, riassumeva Parte_1 innanzi al Tribunale di Lecce il giudizio già contrassegnato dal n.1458/1998 R.G., citando
, e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
1.1 Invero, con atto di citazione del 26.05.1998, premesso di essere Parte_1 comproprietario in ragione di 2/5 indivisi del fondo rustico sito in agro di Lecce, località
“Sabatini” (distinto nel nuovo catasto alla partita n. 8954 foglio 162. p.lla 6), conveniva in giudizio e , in qualità di comproprietarie per i residui 3/5 del Controparte_5 CP_6 suddetto fondo rustico, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione del bene innanzi descritto.
e , costituitesi in giudizio, non si opponevano alla richiesta di Controparte_5 CP_6 scioglimento.
Tuttavia, nelle more del giudizio alienava la sua quota parte in favore di Controparte_5
mentre , a seguito di separazione personale dal coniuge CP_2 CP_6 [...]
, vedeva attribuita in favore di quest'ultimo la sua quota di comproprietà del CP_1 suddetto fondo.
e , costituitisi in giudizio con comparse di intervento del CP_2 CP_1
29.09.2000 e dell'11.04.2006, si riportavano agli scritti difensivi dei rispettivi danti causa, non opponendosi allo scioglimento della comunione.
1.2. Il giudizio veniva definito con sentenza del 5.11 - 1.12.2014, a mezzo della quale il
Tribunale rigettava la domanda attorea di scioglimento della comunione, ritenuta acclarata l'indivisibilità dell'immobile oggetto di lite.
1.3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello, chiedendone la Parte_1 parziale riforma.
La Corte d'Appello, ritenendo indispensabile disporre una nuova consulenza d'ufficio al fine di verificare sia il valore che la frazionabilità del fondo, con ordinanza del 9-
11.10.2018 nominava CTU, il quale, con istanza depositata in data 22.01.2019, dichiarava di aver accertato che nel giudizio di primo grado fossero stati pretermessi due litisconsorti necessari, e i quali, due anni prima dell'atto introduttivo del Controparte_3 CP_4 giudizio n.1458/1998 R.G., avevano acquistato da e 16/100 CP_6 Controparte_5 indivisi dello stesso fondo.
La Corte D'Appello di Lecce, letta la citata relazione, disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 21/05/2019, in occasione della quale chiedeva ex art. 354 Parte_1
c.p.c. la rimessione delle parti innanzi al primo Giudice per consentire l'integrazione del contraddittorio.
1.4. Con Sentenza n. 1076/2019, la Corte d'Appello di Lecce dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio, rimettendo la controversia innanzi al Tribunale di Lecce.
1.5. Con il suddetto atto riassuntivo del 6.11.2019, riassumeva la causa Parte_1 innanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo, in via principale, di disporre lo scioglimento della comunione dell'immobile innanzi descritto;
in via gradata, per l'eventualità di opposizione pagina 2 di 5 n.10854/2019 R.G.
delle controparti, chiedeva ordinarsi lo scioglimento del bene, con attribuzione della quota ad esso spettante;
in via ulteriormente gradata, in caso di accertata indivisibilità del bene, chiedeva disporsi la vendita dell'immobile, con conseguente ripartizione della somma ricavanda in proporzione alle rispettive quote.
2. Si costituivano in giudizio e , rispettivamente a mezzo CP_2 CP_1 dell'avv. Paolo Marseglia e dell'avv. Angelo Marzo, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di citazione, rilevando come la domanda subordinata di vendita dell'immobile comune, con ripartizione della somma ricavanda in proporzione alle rispettive quote dei contitolari del bene, costituisse domanda nuova.
I convenuti concludevano, quindi, chiedendo accertarsi la non divisibilità del terreno oggetto di causa, nonché l'impossibilità di procedere allo scioglimento della comunione esistente, con conseguente rigetto della domanda attorea;
in subordine, chiedevano che l'immobile fosse assegnato a previo pagamento della quota di €20.000,00 Parte_1 per ciascuna frazione.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori, entrambi dichiaratisi antistatari.
3. e rimanevano, invece, contumaci. Controparte_3 CP_4
4. Con ordinanza del 10.06.2020, il Giudice rigettava l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti convenute e disponeva nuova CTU, per accertare la comoda divisibilità del bene e formare un progetto di divisione o, in caso di indivisibilità, stimare il bene ai fini della vendita.
5. Con provvedimento del 17.02.2023, il Giudice, appurata - alla luce delle risultanze istruttorie - la non comoda divisibilità del fondo, ordinava la vendita del bene.
6. In data 11.04.2024, l'immobile veniva aggiudicato in favore di Controparte_7
per l'importo di €27.000,00.
[...]
7. In data 19.07.2024, questo Giudice decretava il trasferimento del cespite immobiliare oggetto di causa.
8. Con comparsa del 14.11.2024, l'avv. Romeo Russo si costituiva quale nuovo procuratore di , in sostituzione del precedente difensore, avv. Angelo CP_1
Marzo.
9. All'udienza del 17.01.2025 la causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
10. La domanda di divisione formulata nell'interesse di parte attrice merita di trovare accoglimento.
10.1. Va premesso che la domanda svolta nel presente giudizio riguarda la divisione del fondo rustico sito in agro di Lecce (LE), località “Sabatini”, il quale risulta cointestato a
- proprietario per 8/100, - proprietario per 22/100, Controparte_3 CP_1 Pt_1
- proprietario per 40/100, - proprietario per 22/100, -
[...] CP_2 CP_4 proprietario per 8/100.
pagina 3 di 5 n.10854/2019 R.G.
Orbene, premesso che non vi è contestazione riguardo allo scioglimento della comunione, quanto alle modalità attraverso le quali procedersi alla divisione essenziale rilevanza deve essere attribuita, da un lato, agli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio - come risultanti dalla relazione del 7.6.2018 - e, dall'altro, al progetto di divisione redatto dal
Professionista delegato.
Tali elaborati risultano, infatti, idonei ad essere posti alla base della presente decisione poiché logicamente argomentati, frutto di uno studio approfondito e aderente ai fatti di causa.
Nella specie, il CTU, dopo aver operato un'accurata descrizione del fondo rustico, evidenziando ogni elemento utile alla verifica dell'eventuale divisibilità, ha provveduto ad elaborare le sue conclusioni, ritenendo insussistenti i presupposti per una divisibilità in natura del bene, in considerazione tanto delle norme di attuazione relative alla Zona
Agricola E1, che impongono un lotto minimo pari a ha 2,00, quanto dell'impossibilità di garantire un accesso indipendente a ciascuno dei cinque lotti che verrebbero a formarsi.
D'altro canto, il professionista delegato, una volta perfezionatasi la vendita in favore dell'aggiudicataria per l'importo di €27.000,00, ha proceduto Controparte_7 ad elaborare il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita medesima, in esecuzione del quale questo Giudice ritiene che le stesse possano essere ripartite come segue:
- € 14.262,30 in favore di Parte_1
- € 3.469,07 in favore di CP_2
- € 3.469,07 in favore di;
CP_1
- € 1.261,48 in favore di CP_4
- € 1.261,48 in favore di;
Controparte_3
- €. 3.664,00 in favore del P.D. Avv. Campa.
Le spese per l'estinzione del c.c. bancario intestato alla Procedura esecutiva andranno a decremento della somma da assegnarsi a Parte_1
Gli eventuali interessi netti che saranno accreditati al momento dell'estinzione del c.c. bancario intestato alla Procedura saranno assegnati a Parte_1
10.2. Per tutto quanto innanzi, la domanda attorea merita di trovare accoglimento.
11. Le spese di lite possono compensarsi per intero atteso l'esito della lite.
11.1. Le spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa con decreto del 5.7.2021, vanno poste a carico di , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4
nella misura di 1/5 ciascuno, trattandosi di attività svolta nell'interesse Controparte_3 comune.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4
con atto di citazione in riassunzione del 6.11.2019, così provvede: Controparte_3
pagina 4 di 5 n.10854/2019 R.G.
- ASSEGNA E TRASFERISCE a la somma di €14.262,30; Parte_1
- ASSEGNA E TRASFERISCE a la somma di €3.469,07; CP_2
- ASSEGNA E TRASFERISCE a la somma di €3.469,07; CP_1
- ASSEGNA E TRASFERISCE a la somma di €1.261,48; CP_4
- ASSEGNA E TRASFERISCE a la somma di €1.261,48; Controparte_3
- COMPENSA per intero le spese di questo giudizio;
- PONE a carico di , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4
, in solido tra loro, le somme occorse per la CTU espletata e separatamente Controparte_3 liquidate con decreto del 5.7.2021.
Lecce, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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