Versione
6 febbraio 1994
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1 gennaio 1995
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1 gennaio 1997
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Art. 3. 1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonche' a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento.
2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti gia' cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.
(( 3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1o dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 30 novembre 1994. ))
2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti gia' cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.
(( 3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1o dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 30 novembre 1994. ))
Commentari • 3
- 1. Ricorso straordinario, legittimità, giudizio di ottemperanza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2011 · 3.228618
Giurisprudenza • 185
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 11/03/2014, n. 330Provvedimento: […] 1. La ricorrente propone l'odierno ricorso per ottenere il ricalcolo della liquidazione di buonuscita includendovi anche l'indennità integrativa speciale in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 243/1993 e della successiva norma applicativa contenuta nell'art. 3 della Legge n. 87/1994. […] - ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 87/1994, il diritto alla riliquidazione spetta “ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento”;Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- retroattività delle sentenze costituzionali·
- giurisdizione del TAR·
- art. 3 Legge n. 87/1994·
- indennità integrativa speciale·
- giurisdizione della Corte dei Conti·
- D.P.R. n. 345/1983·
- estinzione del rapporto giuridico·
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita