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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 583/2022 R.G., promossa da
(cod.fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. E. Pacini,
Appellante
CONTRO
(cod.fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della rappresentati e Controparte_2
difesi, dagli avv.ti M. Galeano e M.R. Battiato,
e già Controparte_3 [...]
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. S. Finocchiaro,
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8/2022, depositata in data 12 gennaio 2022, il Tribunale di
Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione promossa da avverso gli estratti di ruolo riprodotti dalle cartelle e dagli avvisi di Parte_1
addebito distinti dai numeri 29720070022996863, 29720080021817968,
29720090002400258, 29720090012206102, 29720090021604051,
29720100007973769, 29720100020149901, 29720100028188838,
29720110001710812, 29720110004676704, 29720112000044457,
59720112000124521, 59720112000158986, 59720112000253610,
59720112000555856, 59720112000614383, 597201120000037889,
597201120001203932, 59720120001834413, 59720130000968579,
59720140000027949 relativi al pagamento di contributi asseritamente non versati all' , nonché avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. CP_1
29776201400006568.
Il tribunale, in particolare, escludeva che gli atti di riscossione dovessero essere notificati al socio illimitatamente responsabile, il quale, “pur essendo privo della qualità di contribuente, resta sottoposto all'esazione del debito fiscale definitivamente accertato nei confronti della società di persone, alle ordinarie condizioni poste dall'art. 2304 c.c.”.
Riteneva inammissibile mutamento della domanda le doglienze, fatte valere con le note difensive, inerenti all'omessa o irregolare notifica degli atti impugnati nei confronti della società Omega Plant, nonché generica la contestazione in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli importi iscritti a ruolo e degli accessori.
Avverso la sentenza proponeva appello parte soccombente con atto depositato in data 6.7.2022, cui resistevano gli enti appellati.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 29720070022996863,
29720080021817968, 29720090002400258, 29720090012206102,
29720090021604051, 29720100007973769, 29720110001710812, in ragione dello sgravio operato ex lege dall , nonché in merito al Controparte_5
parziale azzeramento dei carichi di cui alle cartelle nn. 29720100020149901 e
29720100028188838.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza per assenza di motivazione in merito al mancato rispetto dell'art.77 D.P.R. 602/1973.
Lamenta che pur avendo il giudice affermato che “Con riferimento alla comunicazione preventiva di ipoteca, l'art. 77 del d.P.R. citato stabilisce che
“L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma
1”. Tali somme sono ben individuate nella comunicazione impugnata ed ivi quantificate avuto riguardo ai parametri normativi esplicitamente richiamati in calce all'atto”, ha omesso di motivare sull'avvenuta violazione della citata norma, limitandosi a rilevare l'assenza di indeterminatezza dei crediti indicati negli estratti di ruolo.
3. Con il terzo motivo, censura la sentenza per avere il tribunale ritenuto tardiva l'eccezione di omessa e/o irregolare notifica degli atti impugnati nei confronti della società “Omega Plant”.
L'appellante sostiene che detta eccezione è stata tempestivamente formulata in seno al ricorso introduttivo (pag.1) e alle note autorizzate per la prima udienza, ragione per cui insiste nel ritenere che gli atti impugnati non sono stati notificati alla società “Omega Plant” e che l'ente di riscossione non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta notifica, non avendo prodotto gli originali degli avvisi di ricevimento, nè una loro copia con adeguata attestazione e certificazione di conformità all'originale. Ritiene, inoltre, che le dette copie non recano alcuna indicazione del numero e della tipologia di atto consegnato, con assoluta inidoneità a provare la notificazione degli avvisi per cui è causa. CP_1
4. costituendosi in giudizio ha eccepito Controparte_5
l'inammissibilità del ricorso avverso i ruoli esattoriali ex art. 12 comma 4 bis DPR n.
602/1973, richiamando Cass. SS.UU. n. 26283/2022, nonché l'inammissibilità poiché
ha proposto il ricorso non quale socio o, comunque, nell'interesse Parte_1
della società, a carico della quale risultano le iscrizioni a ruolo contestate, ma in proprio.
5. L' costituendosi ha rilevato che lo stesso preavviso di iscrizione CP_1
ipotecaria, insieme con le cartelle e gli avvisi di addebito sottesi è stato opposto dalla società, che il relativo giudizio si è concluso con sentenza che ha dichiarato l'opposizione inammissibile e che il successivo giudizio di appello si è estinto per rinuncia della società appellante.
6. L'appello è infondato.
Invero, “le società di persone… - pur non avendo personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale - costituiscono, tuttavia, un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di interessi e d'imputazione di situazioni giuridiche sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci - che, pertanto, non sono legittimati ad agire per gli interessi della società - …” (Cass. civ. n.
18156/2006; cfr. anche Cass. n. 26744/2006, n. 10427/2002, n. 17792/2014).
Ne consegue che mentre l'appellante poteva e può far valere delle omissioni rispetto alla sua qualità di socio, non può poi rilevare circostanze che riguardano la società.
Pertanto, correttamente il tribunale si è pronunciato sulla eccezione di omessa notifica degli atti della procedura, rigettandola in quanto non è previsto che tali atti siano notificati ai singoli soci (compresa la comunicazione preventiva di ipoteca, sulla quale non vi è omessa pronuncia, dal momento che la motivazione del primo giudice riguarda sia l'atto impositivo originario che tutti gli atti amministrativi o processuali conseguenti).
Invece, tutte le questioni relative all'annullamento d'ufficio di carichi impositivi riguardanti la società o all'istanza di adesione agevolata dalla stessa presentata non possono essere fatti valere dal singolo socio che non è a tal fine legittimato. Lo stesso dicasi quanto ad eventuali vizi formali della procedura nei confronti della società.
7. La pronuncia va, pertanto, confermata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
€ 260.001,00 ad € 520.000,00) e dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €
10.060,00 in favore di ciascuno degli appellati, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi