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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4986/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LA, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4986/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GURRIERI CLAUDIO ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risoluzione contratto comodato precario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del marzo 2025, parte attrice, premesso il contratto di comodato d'uso gratuito del
1.3.2024, stipulato in forma orale con la convenuta e registrato il 3.2.205, avente ad oggetto una porzione dell'immobile sito in Aci Castello ed ivi meglio descritto al fine di destinarlo al deposito di beni mobili, riferiva che la sig.ra in spregio al detto accordo aveva ivi ricoverato svariati cani, CP_1 con gravi disagi degli abitanti dei fabbricati vicini, rischio alla circolazione dei veicoli e pericolo per l'incolumità; deduceva di aver richiesto il rilascio dell'immobile con lettera racc.ta del 30.1.2025 rimasta inesitata;
chiedeva, pertanto, convalidarsi lo sfratto per finito comodato ed ordinarsi alla convenuta l'immediato rilascio del bene immobile, con vittoria di spese e compensi.
In esito all'udienza del 8.5.2025 veniva disposto il mutamento del rito con la seguente motivazione: “ considerato che la notifica dell'atto introduttivo del procedimento di intimazione di sfratto ai sensi dell'art.143 cpc, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti nonché alla luce delle sentenza della pagina 1 di 3 Corte Costituzionale n.15/2000, appare incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, sia perchè tale notifica preclude l'osservanza dell'adempimento previsto dall'art.663 cpc, che impone al giudice di ordinare il rinnovo della citazione se risulta o appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza, sia perché precluderebbe l'adempimento della formalità prescritta dal VII comma dell'art.660 cpc, dato che l'ufficiale giudiziario non sarebbe in condizioni di conoscere il luogo ove spedire la chiesta raccomandata;
ritenuto che
la richiesta di convalida di sfratto per morosità importa implicitamente la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
ritenuto invece che la notificazione ex art.143 cpc appare compatibile con la struttura del processo di cognizione secondo il rito locatizio”.
La controversia, istruita documentalmente, viene assunta in decisione all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Accetta citata ex art. 143 cpc non si è costituita e va dichiarata contumace. Controparte_1
Sebbene sia stato disposto il mutamento del rito, appare utile rammentare che a seguito dell'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs n. 149/2022, è possibile agire ex art. 657 cpc anche per sentire convalidare lo sfratto per finito comodato cd precario, condividendosi sul punto quanto già affermato da giurisprudenza di merito ( cfr Corte Appello Brescia sent. n. 991/2024 : “ Tornando a quella che è la questione processuale sollevata dall'appellante, a sostegno dell'opposizione alla convalida di sfratto e ora dell'appello, il fatto che il comodato precario non preveda un termine non è di ostacolo all'applicazione della procedura di sfratto, estesa al comodato di beni immobili col D.lgs. n. 149/2022, in quanto, come rilevato nell'impugnata sentenza, con argomentazione che resiste alle critiche dell'appellante, il legislatore, modificando l'art. 657 c.p.c., si è limitato ad inserire il riferimento al comodato di beni immobili, senza distinguere se a termine o a tempo indeterminato, dunque, in virtù del brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, non si ritiene applicabile la limitazione a un solo tipo di comodato, non prevista dal legislatore e, in ogni caso, non giustificata dal riferimento che l'art. 657 c.p.c. fa alla “scadenza”, dato che nel comodato ex art. 1810 c.c. la scadenza contrattuale non
è inesistente, ma coincide con la richiesta di restituzione del bene immobile concesso in godimento”).
Cionondimeno, nel caso di specie, parte attrice insiste in domanda a seguito di mutamento del rito e, dunque, nel processo a cognizione piena.
Ai sensi dell'art. 1810 cc “ Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda”.
Nel caso che occupa il contratto è stato stipulato in forma orale e, pertanto, non vi è prova che fosse pagina 2 di 3 stato stipulato per il solo deposito di beni mobili;
in ogni caso, non essendo stato convenuto un termine, il bene immobile va restituito su richiesta del comodante, regolarmente effettuata già con racc.ta del
30.1.2025.
La domanda pertanto può trovare accoglimento.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, non tenendo conto dei compensi previsti per la fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di comodato inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna la convenuta al rilascio del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1701,00 per compensi ed € 180,00 per spese vive oltre IVA , CPA e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 21.10.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di LA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LA, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4986/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GURRIERI CLAUDIO ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risoluzione contratto comodato precario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del marzo 2025, parte attrice, premesso il contratto di comodato d'uso gratuito del
1.3.2024, stipulato in forma orale con la convenuta e registrato il 3.2.205, avente ad oggetto una porzione dell'immobile sito in Aci Castello ed ivi meglio descritto al fine di destinarlo al deposito di beni mobili, riferiva che la sig.ra in spregio al detto accordo aveva ivi ricoverato svariati cani, CP_1 con gravi disagi degli abitanti dei fabbricati vicini, rischio alla circolazione dei veicoli e pericolo per l'incolumità; deduceva di aver richiesto il rilascio dell'immobile con lettera racc.ta del 30.1.2025 rimasta inesitata;
chiedeva, pertanto, convalidarsi lo sfratto per finito comodato ed ordinarsi alla convenuta l'immediato rilascio del bene immobile, con vittoria di spese e compensi.
In esito all'udienza del 8.5.2025 veniva disposto il mutamento del rito con la seguente motivazione: “ considerato che la notifica dell'atto introduttivo del procedimento di intimazione di sfratto ai sensi dell'art.143 cpc, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti nonché alla luce delle sentenza della pagina 1 di 3 Corte Costituzionale n.15/2000, appare incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, sia perchè tale notifica preclude l'osservanza dell'adempimento previsto dall'art.663 cpc, che impone al giudice di ordinare il rinnovo della citazione se risulta o appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza, sia perché precluderebbe l'adempimento della formalità prescritta dal VII comma dell'art.660 cpc, dato che l'ufficiale giudiziario non sarebbe in condizioni di conoscere il luogo ove spedire la chiesta raccomandata;
ritenuto che
la richiesta di convalida di sfratto per morosità importa implicitamente la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
ritenuto invece che la notificazione ex art.143 cpc appare compatibile con la struttura del processo di cognizione secondo il rito locatizio”.
La controversia, istruita documentalmente, viene assunta in decisione all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Accetta citata ex art. 143 cpc non si è costituita e va dichiarata contumace. Controparte_1
Sebbene sia stato disposto il mutamento del rito, appare utile rammentare che a seguito dell'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs n. 149/2022, è possibile agire ex art. 657 cpc anche per sentire convalidare lo sfratto per finito comodato cd precario, condividendosi sul punto quanto già affermato da giurisprudenza di merito ( cfr Corte Appello Brescia sent. n. 991/2024 : “ Tornando a quella che è la questione processuale sollevata dall'appellante, a sostegno dell'opposizione alla convalida di sfratto e ora dell'appello, il fatto che il comodato precario non preveda un termine non è di ostacolo all'applicazione della procedura di sfratto, estesa al comodato di beni immobili col D.lgs. n. 149/2022, in quanto, come rilevato nell'impugnata sentenza, con argomentazione che resiste alle critiche dell'appellante, il legislatore, modificando l'art. 657 c.p.c., si è limitato ad inserire il riferimento al comodato di beni immobili, senza distinguere se a termine o a tempo indeterminato, dunque, in virtù del brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, non si ritiene applicabile la limitazione a un solo tipo di comodato, non prevista dal legislatore e, in ogni caso, non giustificata dal riferimento che l'art. 657 c.p.c. fa alla “scadenza”, dato che nel comodato ex art. 1810 c.c. la scadenza contrattuale non
è inesistente, ma coincide con la richiesta di restituzione del bene immobile concesso in godimento”).
Cionondimeno, nel caso di specie, parte attrice insiste in domanda a seguito di mutamento del rito e, dunque, nel processo a cognizione piena.
Ai sensi dell'art. 1810 cc “ Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda”.
Nel caso che occupa il contratto è stato stipulato in forma orale e, pertanto, non vi è prova che fosse pagina 2 di 3 stato stipulato per il solo deposito di beni mobili;
in ogni caso, non essendo stato convenuto un termine, il bene immobile va restituito su richiesta del comodante, regolarmente effettuata già con racc.ta del
30.1.2025.
La domanda pertanto può trovare accoglimento.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, non tenendo conto dei compensi previsti per la fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di comodato inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna la convenuta al rilascio del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1701,00 per compensi ed € 180,00 per spese vive oltre IVA , CPA e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 21.10.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di LA
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