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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409/2018 R.G.A.C. vertente TRA
.f. Parte_1 in C.F._1
e, dall'avv. Vincenzo Pizzari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla via Saverio De Fiore n.19/B;
-ATTORE/ OPPONENTE- CONTRO (già RT [...] erso Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata avv. Giancarlo Longo in virtù di procura in calce all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fernando Rubino con studio in Catanzaro alla Via Conte Falluc 70/A
-CONVENUTA/ OPPOSTA- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il
[...]
7 emesso dal tribunale di Catanzaro in data 23/11/2017, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 5.509,25 oltre interessi e spese della procedura monitoria quale ammontare della fattura insoluta n. 79276211024508A per fornitura di energia elettrica relativa all'utenza cod. Pod IT001E790822218 erogata nei locali di Via Stretto Antico in Catanzaro Lido (CZ) e relativa al periodo 17/01/09 al 16/01/14 il cui credito era pari ad euro 5.509,25. Eccepiva l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e l'erronea quantificazione e l'irregolare registrazione dei consumi chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1.1. Si costituiva in giudizio la convenuta società RT deducendo l'infondatezza dell'opposizi
[...] il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e refusione delle spese di lite. All'esito di un'istruttoria documentale, , la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024 allorquando è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. 2. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. E invero, la pretesa creditoria della società è RT stata sorretta, in sede monitoria, dalla produzione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili e dalla lettera di diffida al pagamento del 16.06.2017, non essendo evincibile alcun collegamento della prima raccomandata del 12.10.2016 con l'indirizzo del sig. . Parte_2
Tale documentazione è da ritenersi idonea a costituire prova scritta rilevante ai sensi dell'art. 634 c.p.c. In punto di diritto, giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, dalla persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Pagina 2 di 6 Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
3. Ciò chiarito, venendo al caso in esame, in primo luogo, si osserva che la nel costituirsi nel presente giudizio Controparte_3 di opposizione, ha completato il quadro assertorio, depositando oltre il fascicolo del monitorio da cui risulta l'estratto conto autenticato della fattura emessa e lettera di sollecito al pagamento del 16.06.2017 , anche la fattura in contestazione dal quale emerge in modo chiaro ed esaustivo la determinatezza della domanda ingiunta, mentre da parte opponente nulla è stato provato in merito al suo adempimento, ma solo contestato in maniera del tutto generica la pretesa creditoria di parte opposta.
4. Sull'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla insussistenza del credito per mancanza di prova e comunque per errori sulla quantificazione dei consumi di cui alla fattura n. 79276211024508A si osserva che la pretesa creditoria di cui all'opposto decreto ingiuntivo è conseguenza dell'accertamento effettuato dalla competente società di distribuzione – E Distribuzione S.p.A. (già - in Controparte_4 data 16 gennaio 2014 presso il punto di for ido (CZ) alla Via Stretto Antico, in uso proprio all'odierno opponente (cfr.
Pagina 3 di 6 doc. n. 3) la quale coadiuvata nell'occasione anche dai Carabinieri di Catanzaro, accedeva presso il punto di fornitura ubicato in 88100 Catanzaro Lido (CZ) alla Via Stretto Antico, identificato univocamente con codice POD IT001E90822218, in uso all'odierno opponente, al fine di eseguire una verifica sul misuratore di energia elettrica ivi installato (cfr. doc. n. 3). Sul posto il personale della competente società di distribuzione rinveniva proprio l'odierno opponente, sig. , il Parte_1 quale partecipava personalmente alle operazioni di verifica in essere (cfr. doc. n. 3) e dove rinvenivano delle irregolarità nella registrazione dei consumi consistenti in un “Allaccio diretto alla rete realizzato con cavo CP_2 elettrico privato da 2 x 1,5 giuntato poi con un cavo privato di cui un'estremità del suddetto cavo è stato collegato ad un cavo mmarrato al muro di 10mm. CP_2
L'altra estremità terminava nell'abitazione g. Parte_1 alimentando l'impianto elettrico. I dati anagrafici relativi all'utilizzatore della fornitura sono stati forniti dai carabinieri di Catanzaro Lido” (cfr. doc. n. 3). Quindi il Distributore territorialmente competente, Controparte_4
(avendo la Società convenuta,
[...] RT
e di esercente il Servizio di Ma libera e successive modifiche ed integrazioni dell'Autorità C.F._2 ica il gas ed il sistema idrico), aveva provveduto a quantificare, con le tariffe vigenti nel periodo interessato dall'anomalia nella misurazione, il corrispondente importo dovuto. Le operazioni di verifica del misuratore avvenivano nel pieno contraddittorio con l'utente finale odierno ingiunto opponente che, invitato in quella sede ad esporre eventuali osservazioni su quanto riscontrato, AVEVA DA DICHIARARE, ed anzi, SI Per_1
RIFUTAVA DI SOTTOSCRIVERE IL VERBALE (cfr. doc. n. 3). Con comunicazione del 23 gennaio 2014 la società Controparte_4 evidenziava alla società odierna creditrice oppo RT nonché all'intestatario della fornitu
[...] [...]
che : Parte_1
a effettuata in data 16 gennaio 2014 veniva accertata una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo della fornitura in 88100 Catanzaro Lido (CZ) alla Via Stretto Antico, identificato univocamente con codice POD IT001E790822218, associata all'opponente;
Pagina 4 di 6 - che, ai fini della ricostruzione delle misure dei prelievi, veniva preso in considerazione il periodo di competenza da 17 gennaio 2009 al 16 gennaio 2014– intervallo di tempo in cui il punto di prelievo era univocamente al contratto di somministrazione con RT
(cfr. doc. n. 4);
- la società di distribuzione competente attestava che la ricostruzione delle misure dei prelievi relativa al periodo dal 17 gennaio 2009 al 16 gennaio 2014 veniva effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile tenendo conto della portata della sezione del conduttore abusivo pari a 2 x 2,5 mmq (cfr. doc. n. 4); Né, peraltro, il suddetto criterio risulta specificamente contestato dall'opponente, il quale si è limitato ad eccepire l'erroneità dei conteggi, non tenendo conto dei consumi fraudolentemente sottratti ad . CP_4
Tutti i suddetti elementi inducono a conferire alla operazion a di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento, ai fini della determinazione del consumo, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Cass. 13605/19). 5. Quanto poi, all'eccepita prescrizione del credito, si osserva che il pagamento dei corrispettivi sorti in virtù degli accordi negoziali di somministrazione delle utenze, come nel caso di specie, è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., integrando una prestazione periodica dipendente da una causa debendi a carattere continuativo, che diventa esigibile solo alle scadenze convenute. Nello specifico, deve osservarsi che la fattura azionata con il giudizio monitorio, emessa in data 26/09/2014, riporta la data di scadenza del 16/10/2014 e che con la diffida di pagamento del 16/06/2017 regolarmente ricevuta dall'opponente in data 28/06/2017 (cfr. doc. n. 6bis) è stata interrotta la prescrizione ed inoltre, la stessa è stata nuovamente interrotta con la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, in data 18/12/2017. In considerazione di quanto esposto, appare di tutta evidenza come abbia legittimamente agito al fine di RT tutelare il proprio diritto di credito. Tutto quanto sopra esposto l'opposizione risulta infondata e come tale deve essere rigettata. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia,
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P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiunt
[...]
i Catanzaro;
- condanna al pagamento in Parte_1 favore di persona del legale RT rapprese resente giudizio che liquida nella somma complessiva di 2.540,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Catanzaro, 03 giugno 2025
Il Giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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