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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LANNA ANGELO VALERIO, Presidente e Relatore
FREGNANI LORELLA, Giudice
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Mons. Maverna, 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 – nella veste di titolare della ditta individuale Ricorrente_1
- ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo al periodo d'imposta 2020, per imposte dirette e iva, emesso per avere il contribuente dedotto integralmente dal reddito le spese sostenute per manutenzioni e riparazioni ordinarie, così violando l'art. 102, comma 6, TUIR, che fissa il limite di deducibilità entro la soglia del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. Veniva rilevata, inoltre, la mancata imputazione nel conto economico di tre fatture per manutenzione, annotate invece nel registro cespiti;
infine, risultava l'imputazione di un costo pari a € 9.800,00 riferito a tre fatture, rispettivamente per contributo pubblicitario e per corrispettivi da sponsorizzazione, accompagnate da versamenti in contanti sul conto corrente intestato al ricorrente. Rilevava l'Ufficio, quindi, come i versamenti in contante - comunque eccedenti i corrispettivi incassati nei lassi temporali di riferimento - fossero avvenuti in prossimità del pagamento di tre assegni per sponsorizzazioni.
Con il primo motivo, il Nominativo_1 auspica l'applicazione del sesto comma dell'art. 102 TUIR, sostenendo la legittimità delle deduzioni operate, senza applicazione della soglia del 5% alla deducibilità delle spese, venendo in rilievo compensi periodici dovuti su base contrattuale. Con il secondo motivo, il ricorrente rappresenta come le associazioni sportive sponsorizzate, in realtà, non abbiano mai restituito somme di denaro. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Ferrara ed ha domandato il rigetto del ricorso, ribadendo la non deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione, secondo quanto sussunto nel relativo contratto in atti e l'indeducibilità di costi sostenuti per lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti nella porzione di fabbricato, di proprietà del ricorrente, in cui viene svolta l'attività economica in oggetto. Per ciò che attiene alle spese pubblicitarie ed al relativo costo indeducibile per euro 6.136,00, l'Ufficio ha reputato non congrue le spiegazioni fornite dal contribuente, circa l'estraneità dei versamenti in contanti all'attività svolta e, consequenzialmente, in ordine alla pretesa illegittimità del recupero a tassazione. Tanto precisato, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte di giustizia tributaria – in composizione collegiale – ha deciso nei termini riportati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Al fine di stabilire un preciso ancoraggio normativo, giova ricordare come l'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisca quanto segue: ‹‹Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;
per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio.
L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato››. Deriva da tale dettato normativo il fatto che possano essere detratti nell'esercizio di competenza, senza l'applicazione dello sbarramento del 5%, i costi sostenuti periodicamente e corrisposti, per contratto, a terzi per la manutenzione di determinati beni››.
3. Nella concreta fattispecie, il contratto di manutenzione in vigore, tra la ditta individuale rappresentata dal ricorrente e la Società_1 non stabiliva cadenze fisse di intervento, né precisava un compenso forfettario sempre dovuto in maniera fissa;
al contrario, veniva specificata la tariffa oraria applicabile ai singoli interventi, stabilendosi anche le eventuali modalità di sostituzione di componentistica e, infine, i prezzi da praticare in caso si fosse reso necessario reperire ricambi.
Non avendo tale contratto la pretesa connotazione di periodicità, i relativi costi avrebbero dovuto sottostare – in punto di deducibilità – al limite del 5% di cui sopra, con conseguente legittimità dell'avversato recupero a tassazione. Discorso esattamente sovrapponibile deve farsi, quanto ai costi sostenuti per la manutenzione della sede operativa della società. Il primo motivo di ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
4. Deduce il ricorrente, con la seconda doglianza sintetizzata in parte narrativa, l'erroneità della contestazione operata dall'Ufficio, circa il fatto di aver ricevuto somme di denaro non tracciabili, da parte di associazioni sponsorizzate (tali somme costituirebbero – secondo la tesi posta a fondamento dell'atto impositivo – la restituzione parziale di quanto erogato dal contribuente, mediante assegni, per le stesse sponsorizzazioni).
Tale tesi si fonda sul semplice fatto oggettivo – rilevato per tabulas, mediante l'analisi delle giacenze bancarie – rappresentato dal fatto che, in stretta contiguità temporale, rispetto all'emissione degli assegni intestati alle associazioni sponsorizzate, il ricorrente abbia eseguito depositi di denaro in contante in conto corrente, senza fornire adeguata giustificazione in merito all'accumulo di tale provvista, nonché in assenza di corrispondenza, tra i versamenti stessi e gli incassi giornalieri della ditta.
Le argomentazioni poste dall'Ufficio a fondamento del recupero a tassazione, però, si connotano in termini di marcata genericità e presentano un forte carattere congetturale e presuntivo;
nulla dimostra, allo stato, la provenienza delle suddette somme di denaro versate in contanti, dalla pretesa operazione di retrocessione di somme versate per sponsorizzazioni. A tal fine, non può essere sufficiente la mera contiguità temporale, fra dazioni mediante assegno e versamenti effettuati in contanti da Nominativo_1 sul conto corrente della società. Parte resistente, peraltro, evita il confronto sostanziale con la principale giustificazione addotta dal ricorrente, circa il preteso accumulo di contante – con correlata diradazione dei depositi bancari – in corrispondenza con il periodo della pandemia del 2020.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con riferimento al secondo motivo e, consequenzialmente, con annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla doglianza inerente alla deducibilità delle spese di natura pubblicitaria;
viene disattesa ogni residua deduzione;
tale esito determina la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato, limitatamente al motivo inerente alla deducibilità dei costi per spese pubblicitarie;
rigetta nel resto;
compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LANNA ANGELO VALERIO, Presidente e Relatore
FREGNANI LORELLA, Giudice
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Mons. Maverna, 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I4002542025 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 – nella veste di titolare della ditta individuale Ricorrente_1
- ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo al periodo d'imposta 2020, per imposte dirette e iva, emesso per avere il contribuente dedotto integralmente dal reddito le spese sostenute per manutenzioni e riparazioni ordinarie, così violando l'art. 102, comma 6, TUIR, che fissa il limite di deducibilità entro la soglia del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. Veniva rilevata, inoltre, la mancata imputazione nel conto economico di tre fatture per manutenzione, annotate invece nel registro cespiti;
infine, risultava l'imputazione di un costo pari a € 9.800,00 riferito a tre fatture, rispettivamente per contributo pubblicitario e per corrispettivi da sponsorizzazione, accompagnate da versamenti in contanti sul conto corrente intestato al ricorrente. Rilevava l'Ufficio, quindi, come i versamenti in contante - comunque eccedenti i corrispettivi incassati nei lassi temporali di riferimento - fossero avvenuti in prossimità del pagamento di tre assegni per sponsorizzazioni.
Con il primo motivo, il Nominativo_1 auspica l'applicazione del sesto comma dell'art. 102 TUIR, sostenendo la legittimità delle deduzioni operate, senza applicazione della soglia del 5% alla deducibilità delle spese, venendo in rilievo compensi periodici dovuti su base contrattuale. Con il secondo motivo, il ricorrente rappresenta come le associazioni sportive sponsorizzate, in realtà, non abbiano mai restituito somme di denaro. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Ferrara ed ha domandato il rigetto del ricorso, ribadendo la non deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione, secondo quanto sussunto nel relativo contratto in atti e l'indeducibilità di costi sostenuti per lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti nella porzione di fabbricato, di proprietà del ricorrente, in cui viene svolta l'attività economica in oggetto. Per ciò che attiene alle spese pubblicitarie ed al relativo costo indeducibile per euro 6.136,00, l'Ufficio ha reputato non congrue le spiegazioni fornite dal contribuente, circa l'estraneità dei versamenti in contanti all'attività svolta e, consequenzialmente, in ordine alla pretesa illegittimità del recupero a tassazione. Tanto precisato, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte di giustizia tributaria – in composizione collegiale – ha deciso nei termini riportati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Al fine di stabilire un preciso ancoraggio normativo, giova ricordare come l'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisca quanto segue: ‹‹Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;
per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio.
L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato››. Deriva da tale dettato normativo il fatto che possano essere detratti nell'esercizio di competenza, senza l'applicazione dello sbarramento del 5%, i costi sostenuti periodicamente e corrisposti, per contratto, a terzi per la manutenzione di determinati beni››.
3. Nella concreta fattispecie, il contratto di manutenzione in vigore, tra la ditta individuale rappresentata dal ricorrente e la Società_1 non stabiliva cadenze fisse di intervento, né precisava un compenso forfettario sempre dovuto in maniera fissa;
al contrario, veniva specificata la tariffa oraria applicabile ai singoli interventi, stabilendosi anche le eventuali modalità di sostituzione di componentistica e, infine, i prezzi da praticare in caso si fosse reso necessario reperire ricambi.
Non avendo tale contratto la pretesa connotazione di periodicità, i relativi costi avrebbero dovuto sottostare – in punto di deducibilità – al limite del 5% di cui sopra, con conseguente legittimità dell'avversato recupero a tassazione. Discorso esattamente sovrapponibile deve farsi, quanto ai costi sostenuti per la manutenzione della sede operativa della società. Il primo motivo di ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
4. Deduce il ricorrente, con la seconda doglianza sintetizzata in parte narrativa, l'erroneità della contestazione operata dall'Ufficio, circa il fatto di aver ricevuto somme di denaro non tracciabili, da parte di associazioni sponsorizzate (tali somme costituirebbero – secondo la tesi posta a fondamento dell'atto impositivo – la restituzione parziale di quanto erogato dal contribuente, mediante assegni, per le stesse sponsorizzazioni).
Tale tesi si fonda sul semplice fatto oggettivo – rilevato per tabulas, mediante l'analisi delle giacenze bancarie – rappresentato dal fatto che, in stretta contiguità temporale, rispetto all'emissione degli assegni intestati alle associazioni sponsorizzate, il ricorrente abbia eseguito depositi di denaro in contante in conto corrente, senza fornire adeguata giustificazione in merito all'accumulo di tale provvista, nonché in assenza di corrispondenza, tra i versamenti stessi e gli incassi giornalieri della ditta.
Le argomentazioni poste dall'Ufficio a fondamento del recupero a tassazione, però, si connotano in termini di marcata genericità e presentano un forte carattere congetturale e presuntivo;
nulla dimostra, allo stato, la provenienza delle suddette somme di denaro versate in contanti, dalla pretesa operazione di retrocessione di somme versate per sponsorizzazioni. A tal fine, non può essere sufficiente la mera contiguità temporale, fra dazioni mediante assegno e versamenti effettuati in contanti da Nominativo_1 sul conto corrente della società. Parte resistente, peraltro, evita il confronto sostanziale con la principale giustificazione addotta dal ricorrente, circa il preteso accumulo di contante – con correlata diradazione dei depositi bancari – in corrispondenza con il periodo della pandemia del 2020.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con riferimento al secondo motivo e, consequenzialmente, con annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla doglianza inerente alla deducibilità delle spese di natura pubblicitaria;
viene disattesa ogni residua deduzione;
tale esito determina la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato, limitatamente al motivo inerente alla deducibilità dei costi per spese pubblicitarie;
rigetta nel resto;
compensa le spese.