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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 636/23 R.G. promossa d a rappresentata e difesa dall'avv. TONSI VALENTINA e Parte_1
OGGETTO: dall'avv. FACCARDI EMILIANO ( ) VIA C.F._1
Assicurazione contro i
23 BRESCIA;
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO CP_1 danni 23 BRESCIA presso il difensore avv. TONSI VALENTINA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 3 , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. MODENA NADIA e dall'avv. POMARI VITTORIO
( VIA A. SCIESA 9 37122 VERONA;
elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA A. SCIESA 9 VERONA presso il difensore avv.
MODENA NADIA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 1200/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
con sentenza n. 1200/23 il tribunale di Brescia - decidendo sull'opposizione proposta da avverso il decreto con cui, istante Controparte_2 [...]
(oggi , le aveva ingiunto il pagamento Parte_2 Parte_1
della somma di euro 7.545, a titolo di pagamento di premio assicurativo –
revocava il decreto ingiuntivo n. 5377/2018 e condannava alla Parte_1
rifusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_2
la sentenza veniva gravata da Parte_1
l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello;
con provvedimento del 26 novembre 2024 veniva dichiarata l'interruzione del pagina 2 di 3 giudizio a seguito dell'emissione di decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa della società Controparte_2
il giudizio non veniva riassunto entro il termine perentorio di tre mesi;
letto l'art. 305 c.p.c.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Cons. est. Il Presidente
Daniela Fedele Giuseppe Serao
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 636/23 R.G. promossa d a rappresentata e difesa dall'avv. TONSI VALENTINA e Parte_1
OGGETTO: dall'avv. FACCARDI EMILIANO ( ) VIA C.F._1
Assicurazione contro i
23 BRESCIA;
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO CP_1 danni 23 BRESCIA presso il difensore avv. TONSI VALENTINA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 3 , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. MODENA NADIA e dall'avv. POMARI VITTORIO
( VIA A. SCIESA 9 37122 VERONA;
elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA A. SCIESA 9 VERONA presso il difensore avv.
MODENA NADIA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 1200/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
con sentenza n. 1200/23 il tribunale di Brescia - decidendo sull'opposizione proposta da avverso il decreto con cui, istante Controparte_2 [...]
(oggi , le aveva ingiunto il pagamento Parte_2 Parte_1
della somma di euro 7.545, a titolo di pagamento di premio assicurativo –
revocava il decreto ingiuntivo n. 5377/2018 e condannava alla Parte_1
rifusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_2
la sentenza veniva gravata da Parte_1
l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello;
con provvedimento del 26 novembre 2024 veniva dichiarata l'interruzione del pagina 2 di 3 giudizio a seguito dell'emissione di decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa della società Controparte_2
il giudizio non veniva riassunto entro il termine perentorio di tre mesi;
letto l'art. 305 c.p.c.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Cons. est. Il Presidente
Daniela Fedele Giuseppe Serao
pagina 3 di 3