Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/1967, n. 566
CASS
Sentenza 9 marzo 1967

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La questione sulla titolarita passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio attiene al merito della causa e non gia alla legitimatio ad causam. La Cassazione, pertanto, riguardo ad essa puo esercitare soltanto il normale Sindacato di legittimita e non puo riesaminare e valutare direttamente gli elementi probatori acquisiti,dovendo limitarsi ad indagare se nell'ambito dei motivi di censura specificamente dedotti col ricorso sussistano difetti di attivita o la violazione di legge lamentata dal ricorrente. Conforme alla sentenza n.1870-66, massima n.323644.*

Il controllo di legittimita spettante alla Cassazione in tema di valutazione delle prove non puo avere per oggetto il risultato concreto delle indagini espletate,ma il ragionamento seguito dal giudice di merito, che deve risultare immune da errori di diritto, di logica e da difetti di motivazione. Conforme alla sentenza n.1360-66, massima n.322708.*

L'omesso esame di documenti, in tanto puo essere denunciato in Cassazione sotto il profilo di cui all'art. 360 n.5 cod.proc.civ., in quanto si tratti di documenti idonei a stabilire un fatto non preso in considerazione dal giudice e che avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. ( Cfr. 321779).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/1967, n. 566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 566
    Data del deposito : 9 marzo 1967

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