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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1392/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA MANLIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE CP_1
resistente
Nonché
Contr
in persona del legale rappresentante
resistente contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 luglio 2017, la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso gli estratti di ruolo comunicati da Equitalia Sud S.p.A. in data
27 giugno 2017, mediante i quali veniva a conoscenza dell'esistenza di cartelle di
1 pagamento per contributi previdenziali e somme aggiuntive, per un importo complessivo pari ad euro 7.840,81.
2. Le cartelle oggetto di opposizione risultavano iscritte nei ruoli n. 97/2001 e n.
46/2003.
3. A fondamento della domanda, l'opponente deduceva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, non essendole mai stato notificato alcun atto interruttivo idoneo.
4. Si costituiva in giudizio l' , la quale dichiarava che le cartelle riportate negli CP_1
estratti di ruolo erano state annullate automaticamente per effetto dello stralcio previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n.
136/2018, in quanto riferite a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e di importo residuo non superiore a 1.000 euro per singola partita.
5. A conferma di quanto sostenuto, l' depositava in atti apposito prospetto CP_1 contenente l'elenco analitico delle cartelle oggetto di opposizione, con l'indicazione dei riferimenti identificativi e della loro inclusione tra i carichi oggetto di annullamento automatico ex lege.
*****
6. Alla luce delle dichiarazioni della parte resistente, confermate dalla documentazione depositata e non contestate, risulta dimostrato che i crediti oggetto di causa sono stati estinti per effetto di annullamento automatico, ai sensi della normativa richiamata.
7. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
8. Quanto alle spese di lite, in considerazione della sopravvenienza normativa indipendente dalla volontà delle parti e della mancata opposizione sulla questione sostanziale, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
2 Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso gli estratti di ruolo notificati in data 27 giugno 2017,
– dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuto annullamento automatico ex lege dei crediti sottesi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n.
136/2018, come documentato dall' ; CP_1
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Così deciso, 04/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1392/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA MANLIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE CP_1
resistente
Nonché
Contr
in persona del legale rappresentante
resistente contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 luglio 2017, la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso gli estratti di ruolo comunicati da Equitalia Sud S.p.A. in data
27 giugno 2017, mediante i quali veniva a conoscenza dell'esistenza di cartelle di
1 pagamento per contributi previdenziali e somme aggiuntive, per un importo complessivo pari ad euro 7.840,81.
2. Le cartelle oggetto di opposizione risultavano iscritte nei ruoli n. 97/2001 e n.
46/2003.
3. A fondamento della domanda, l'opponente deduceva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, non essendole mai stato notificato alcun atto interruttivo idoneo.
4. Si costituiva in giudizio l' , la quale dichiarava che le cartelle riportate negli CP_1
estratti di ruolo erano state annullate automaticamente per effetto dello stralcio previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n.
136/2018, in quanto riferite a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e di importo residuo non superiore a 1.000 euro per singola partita.
5. A conferma di quanto sostenuto, l' depositava in atti apposito prospetto CP_1 contenente l'elenco analitico delle cartelle oggetto di opposizione, con l'indicazione dei riferimenti identificativi e della loro inclusione tra i carichi oggetto di annullamento automatico ex lege.
*****
6. Alla luce delle dichiarazioni della parte resistente, confermate dalla documentazione depositata e non contestate, risulta dimostrato che i crediti oggetto di causa sono stati estinti per effetto di annullamento automatico, ai sensi della normativa richiamata.
7. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
8. Quanto alle spese di lite, in considerazione della sopravvenienza normativa indipendente dalla volontà delle parti e della mancata opposizione sulla questione sostanziale, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
2 Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso gli estratti di ruolo notificati in data 27 giugno 2017,
– dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuto annullamento automatico ex lege dei crediti sottesi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n.
136/2018, come documentato dall' ; CP_1
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Così deciso, 04/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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