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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
1
R.g. n. 1387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1387/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/06/2024 da rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv.to MENDITTO FILOMENA e CANNELLINO EMILIO, rappresentato e difeso dall' avv.to
D'ORSO DANIELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in SA UN (CE) in data
28/06/2017 e che dalla loro unione è nata la figlia (il 16.10.2018); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) La moglie ha già lasciato la casa coniugale ubicata in SA UN (CE), di proprietà della madre del marito unitamente al mobilio ivi presente, e si è trasferita con la piccola presso l'abitazione Per_1
dei propri genitori ubicata nello stesso Comune alla frazione Fasani alla Via Amendola;
il sig.
NE per motivi di lavoro conduce in locazione un appartamento a Latina (LT) per un canone locatizio mensile pari ad € 480,00 (quattrocentoottantaeuro/00) oltre € 35,00 per oneri condominiali
– forniture domestiche e tributi (v. all. contratto di locazione), dove vive quando espleta i turni di lavoro di Agente di Polizia Municipale presso il Comune di Latina per poi far ritorno nella casa coniugale durante il fine settimana e/o quando è libero dai turni;
2
b) La sig.ra non ha ancora portato via dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali (a Pt_1
titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, biancheria ed oggetti preziosi tenuti in cassaforte) e, pertanto, si dovrà provvedere alla consegna di detti effetti personali alla Sig.ra allorquando quest'ultima avrà una propria abitazione con spazi idonei dove poter riporre Pt_1
il tutto, poiché attualmente e provvisoriamente vive con i propri genitori, nelle more si procederà a stilare un inventario di tali beni;
per quanto riguarda la piccola è stato lasciato nella casa Per_1
coniugale tutto quanto necessario per la bambina quando, durante la permanenza con il padre, vi farà ritorno;
c) La moglie (titolo di studio Licenza liceale) è alla ricerca di una stabile occupazione ed attualmente
è impegnata nel settore privato ricoprendo un profilo professionale per il quale sono richieste attestazioni professionali che la stessa dovrà conseguire, in considerazione del fatto che la stessa
Sig.ra ha sempre lavorato come cassiera alle dipendenze della famiglia del Sig. Pt_1
NE, proprietari di supermercati, ed, allo stato, percepisce uno stipendio mensile di circa €
500,00 (nell'ultima dichiarazione dei redditi risulta a carico del marito – v. dichiarazione dei redditi allegate e, pertanto, lo stesso ha beneficiato anche delle relative detrazioni fiscali); il marito è Agente di Polizia Municipale presso il Comune di Latina e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00
(milleseicentoeuro/00); i coniugi non sono titolari di immobili, la sig.ra è titolare di Pt_1
un'autovettura modello Fiat Panda anno d'immatricolazione 2005 tg CV623XD, che ha acquistato con l'aiuto dei suoi genitori poiché prima della separazione di fatto, aveva in uso un'autovettura di proprietà della mamma del coniuge, e il sig. NE è titolare di un'autovettura modello Golf anno d'immatricolazione 2007 tg DJ741ET;
d) La piccola ha compiuto cinque anni, frequenterà fino a giugno 2024 la scuola privata per Per_1
l'infanzia “Primavera” in Cellole (CE) dalle 08:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, nel mese di settembre 2024 inizierà la scuola pubblica Primaria in Cellole (CE);
e) La piccola avrà la dimora principale presso l'abitazione materna. La responsabilità Per_1
genitoriale con riferimento alla minore verrà esercitata, nei termini dell'affido condiviso come per legge, da entrambi i genitori che, di comune accordo, adotteranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, almeno due fine settimana al mese dalle 10:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica (compatibilmente con i turni presso il Comando di 3
Polizia Municipale a tal fine ogni mese saranno anticipatamente comunicati alla sig.ra i Pt_1
fine settimana in cui il padre potrà stare con la bambina e possibilmente quando potrà raggiungerla durante la settimana) o durante la settimana (quando non la terrà il fine settimana) almeno due pomeriggi liberi dal lavoro, previo accordo con la madre. La bambina potrà pernottare con il padre, salvo diversa volontà della stessa. Durante la settimana il padre potrà ricevere o effettuare delle videochiamate alla bambina nel rispetto della volontà della stessa, compatibilmente agli impegni lavorativi suoi e della moglie. Il sig. NE preleverà la bambina presso l'abitazione materna e/o la scuola per l'infanzia e la riaccompagnerà presso la residenza materna;
come avviene abitualmente la bambina potrà essere accompagnata/prelevata alle lezioni di nuoto, al campo estivo e a scuola anche dai nonni materni, dalla nonna paterna e dalla zia paterna, Sig.ra con le quali Parte_2
potrà trascorrere del tempo libero, come già è in uso, previo accordo con la madre;
La festività del
Natale e la relativa Vigilia un anno sarà trascorsa con un genitore mentre quella di Capodanno e la relativa Vigilia con l'altro e, viceversa, nell'anno successivo;
L'Epifania sarà trascorsa con il genitore che non trascorrerà con la bambina il giorno di Natale;
la festività della Pasqua verrà trascorsa con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
il genitore che non trascorrerà la Pasqua con la figlia la terrà la Domenica delle Palme ed il Lunedì dell'Angelo; il padre potrà tenere con sé la minore per sette giorni continuativi durante le vacanze estive e per sette giorni continuativi durante il periodo invernale da concordarsi preventivamente tra i genitori, durante tale periodo il padre comunicherà alla madre il luogo di permanenza e la madre potrà ricevere o effettuare delle videochiamate alla bambina nel rispetto della volontà della stessa;
La piccola trascorrerà la festività del Per_1
Compleanno con entrambi i genitori;
il sig. NE, se la minore dovesse manifestare il desiderio di stare con il padre più giorni a settimana o anche più tempo durante i pomeriggi di visita, fin da ora si rende disponibile a venire incontro alla volontà e desideri della bambina, previo accordo con la madre e compatibilmente alle esigenze lavorative del padre e della madre;
f) Il sig. IL NE contribuirà al mantenimento della piccola , versando alla Sig.ra Per_1
a favore della minore una somma pari ad € 300,00 (trecentoeuro/00) Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese con accredito sulla posta pay (o c/c) [...] intestata alla predetta;
Il sig. NE concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50% (le spese straordinarie restano individuate secondo le linee guida allegate al presente atto e sottoscritte dalle parti) spese preventivamente concordate o comunque indispensabili e documentate, nonché consone al regime economico di essi genitori, fatta eccezione per la retta della scuola privata che il sig. NE pagherà interamente fino a quando sarà percettore nella misura del 100% 4
dell'assegno unico erogato per la bambina pari ad € 199,40 (centonovantanoveeuro/40), quando la piccola non frequenterà più la scuola privata ovvero a far data dal 01-07-2024, il Sig. Per_1
NE provvederà a versare alla Sig.ra il 50% dell'assegno unico, pari ad € 99,70, Pt_1
erogato dall'Inps unitamente alla contribuzione al mantenimento. Nell'ipotesi in cui la piccola Per_1
dovesse frequentare il campo estivo in Baia TI (CE) per il mese di Luglio 2024, il Sig. NE provvederà al pagamento del relativo costo. All'uopo si precisa che dal prossimo anno ciascun genitore provvederà a richiedere all'Inps in piena autonomia la quota riconosciuta a ciascuno di essi dell'assegno Unico
g) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, nessun assegno di mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altra.
h) I genitori s'impegnano a far frequentare regolarmente la scuola per l'infanzia alla piccola Per_1
presso la scuola privata ove è attualmente iscritta fino a conclusione dell'anno scolastico previsto per il 30/06/2024, il campo estivo ed eventuali sport nel rispetto dell'inclinazione e del volere della bambina che in nessun modo potrà essere condizionata e/o forzata, in particolare la bambina attualmente frequenta un corso di nuoto due giorni a settimana presso la piscina di SA UN
(CE) e continuerà a frequentarlo con la medesima modalità fino a quando la minore lo vorrà;
i) I genitori s'impegnano a far frequentare il corso di nuoto a SA UN (CE) ed il campo estivo in Baia OM (CE) - la retta del campo estivo sarà regolata nei termini della retta della scuola per l'infanzia – v. punto e,f), nel rispetto dell'inclinazione e del volere della bambina che in nessun modo potrà essere condizionata e/o forzata;
j) Non pendono tra le parti procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
k) I ricorrenti, sin d'ora, dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni questione di tipo patrimoniale;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi all' interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 5
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e CANNELLINO EMILIO, Parte_1
nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA UN (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 9, parte I, serie , anno 2017;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
R.g. n. 1387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1387/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/06/2024 da rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv.to MENDITTO FILOMENA e CANNELLINO EMILIO, rappresentato e difeso dall' avv.to
D'ORSO DANIELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in SA UN (CE) in data
28/06/2017 e che dalla loro unione è nata la figlia (il 16.10.2018); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) La moglie ha già lasciato la casa coniugale ubicata in SA UN (CE), di proprietà della madre del marito unitamente al mobilio ivi presente, e si è trasferita con la piccola presso l'abitazione Per_1
dei propri genitori ubicata nello stesso Comune alla frazione Fasani alla Via Amendola;
il sig.
NE per motivi di lavoro conduce in locazione un appartamento a Latina (LT) per un canone locatizio mensile pari ad € 480,00 (quattrocentoottantaeuro/00) oltre € 35,00 per oneri condominiali
– forniture domestiche e tributi (v. all. contratto di locazione), dove vive quando espleta i turni di lavoro di Agente di Polizia Municipale presso il Comune di Latina per poi far ritorno nella casa coniugale durante il fine settimana e/o quando è libero dai turni;
2
b) La sig.ra non ha ancora portato via dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali (a Pt_1
titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, biancheria ed oggetti preziosi tenuti in cassaforte) e, pertanto, si dovrà provvedere alla consegna di detti effetti personali alla Sig.ra allorquando quest'ultima avrà una propria abitazione con spazi idonei dove poter riporre Pt_1
il tutto, poiché attualmente e provvisoriamente vive con i propri genitori, nelle more si procederà a stilare un inventario di tali beni;
per quanto riguarda la piccola è stato lasciato nella casa Per_1
coniugale tutto quanto necessario per la bambina quando, durante la permanenza con il padre, vi farà ritorno;
c) La moglie (titolo di studio Licenza liceale) è alla ricerca di una stabile occupazione ed attualmente
è impegnata nel settore privato ricoprendo un profilo professionale per il quale sono richieste attestazioni professionali che la stessa dovrà conseguire, in considerazione del fatto che la stessa
Sig.ra ha sempre lavorato come cassiera alle dipendenze della famiglia del Sig. Pt_1
NE, proprietari di supermercati, ed, allo stato, percepisce uno stipendio mensile di circa €
500,00 (nell'ultima dichiarazione dei redditi risulta a carico del marito – v. dichiarazione dei redditi allegate e, pertanto, lo stesso ha beneficiato anche delle relative detrazioni fiscali); il marito è Agente di Polizia Municipale presso il Comune di Latina e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00
(milleseicentoeuro/00); i coniugi non sono titolari di immobili, la sig.ra è titolare di Pt_1
un'autovettura modello Fiat Panda anno d'immatricolazione 2005 tg CV623XD, che ha acquistato con l'aiuto dei suoi genitori poiché prima della separazione di fatto, aveva in uso un'autovettura di proprietà della mamma del coniuge, e il sig. NE è titolare di un'autovettura modello Golf anno d'immatricolazione 2007 tg DJ741ET;
d) La piccola ha compiuto cinque anni, frequenterà fino a giugno 2024 la scuola privata per Per_1
l'infanzia “Primavera” in Cellole (CE) dalle 08:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, nel mese di settembre 2024 inizierà la scuola pubblica Primaria in Cellole (CE);
e) La piccola avrà la dimora principale presso l'abitazione materna. La responsabilità Per_1
genitoriale con riferimento alla minore verrà esercitata, nei termini dell'affido condiviso come per legge, da entrambi i genitori che, di comune accordo, adotteranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, almeno due fine settimana al mese dalle 10:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica (compatibilmente con i turni presso il Comando di 3
Polizia Municipale a tal fine ogni mese saranno anticipatamente comunicati alla sig.ra i Pt_1
fine settimana in cui il padre potrà stare con la bambina e possibilmente quando potrà raggiungerla durante la settimana) o durante la settimana (quando non la terrà il fine settimana) almeno due pomeriggi liberi dal lavoro, previo accordo con la madre. La bambina potrà pernottare con il padre, salvo diversa volontà della stessa. Durante la settimana il padre potrà ricevere o effettuare delle videochiamate alla bambina nel rispetto della volontà della stessa, compatibilmente agli impegni lavorativi suoi e della moglie. Il sig. NE preleverà la bambina presso l'abitazione materna e/o la scuola per l'infanzia e la riaccompagnerà presso la residenza materna;
come avviene abitualmente la bambina potrà essere accompagnata/prelevata alle lezioni di nuoto, al campo estivo e a scuola anche dai nonni materni, dalla nonna paterna e dalla zia paterna, Sig.ra con le quali Parte_2
potrà trascorrere del tempo libero, come già è in uso, previo accordo con la madre;
La festività del
Natale e la relativa Vigilia un anno sarà trascorsa con un genitore mentre quella di Capodanno e la relativa Vigilia con l'altro e, viceversa, nell'anno successivo;
L'Epifania sarà trascorsa con il genitore che non trascorrerà con la bambina il giorno di Natale;
la festività della Pasqua verrà trascorsa con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
il genitore che non trascorrerà la Pasqua con la figlia la terrà la Domenica delle Palme ed il Lunedì dell'Angelo; il padre potrà tenere con sé la minore per sette giorni continuativi durante le vacanze estive e per sette giorni continuativi durante il periodo invernale da concordarsi preventivamente tra i genitori, durante tale periodo il padre comunicherà alla madre il luogo di permanenza e la madre potrà ricevere o effettuare delle videochiamate alla bambina nel rispetto della volontà della stessa;
La piccola trascorrerà la festività del Per_1
Compleanno con entrambi i genitori;
il sig. NE, se la minore dovesse manifestare il desiderio di stare con il padre più giorni a settimana o anche più tempo durante i pomeriggi di visita, fin da ora si rende disponibile a venire incontro alla volontà e desideri della bambina, previo accordo con la madre e compatibilmente alle esigenze lavorative del padre e della madre;
f) Il sig. IL NE contribuirà al mantenimento della piccola , versando alla Sig.ra Per_1
a favore della minore una somma pari ad € 300,00 (trecentoeuro/00) Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese con accredito sulla posta pay (o c/c) [...] intestata alla predetta;
Il sig. NE concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50% (le spese straordinarie restano individuate secondo le linee guida allegate al presente atto e sottoscritte dalle parti) spese preventivamente concordate o comunque indispensabili e documentate, nonché consone al regime economico di essi genitori, fatta eccezione per la retta della scuola privata che il sig. NE pagherà interamente fino a quando sarà percettore nella misura del 100% 4
dell'assegno unico erogato per la bambina pari ad € 199,40 (centonovantanoveeuro/40), quando la piccola non frequenterà più la scuola privata ovvero a far data dal 01-07-2024, il Sig. Per_1
NE provvederà a versare alla Sig.ra il 50% dell'assegno unico, pari ad € 99,70, Pt_1
erogato dall'Inps unitamente alla contribuzione al mantenimento. Nell'ipotesi in cui la piccola Per_1
dovesse frequentare il campo estivo in Baia TI (CE) per il mese di Luglio 2024, il Sig. NE provvederà al pagamento del relativo costo. All'uopo si precisa che dal prossimo anno ciascun genitore provvederà a richiedere all'Inps in piena autonomia la quota riconosciuta a ciascuno di essi dell'assegno Unico
g) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, nessun assegno di mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altra.
h) I genitori s'impegnano a far frequentare regolarmente la scuola per l'infanzia alla piccola Per_1
presso la scuola privata ove è attualmente iscritta fino a conclusione dell'anno scolastico previsto per il 30/06/2024, il campo estivo ed eventuali sport nel rispetto dell'inclinazione e del volere della bambina che in nessun modo potrà essere condizionata e/o forzata, in particolare la bambina attualmente frequenta un corso di nuoto due giorni a settimana presso la piscina di SA UN
(CE) e continuerà a frequentarlo con la medesima modalità fino a quando la minore lo vorrà;
i) I genitori s'impegnano a far frequentare il corso di nuoto a SA UN (CE) ed il campo estivo in Baia OM (CE) - la retta del campo estivo sarà regolata nei termini della retta della scuola per l'infanzia – v. punto e,f), nel rispetto dell'inclinazione e del volere della bambina che in nessun modo potrà essere condizionata e/o forzata;
j) Non pendono tra le parti procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
k) I ricorrenti, sin d'ora, dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni questione di tipo patrimoniale;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi all' interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 5
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e CANNELLINO EMILIO, Parte_1
nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA UN (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 9, parte I, serie , anno 2017;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio