Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6420/2021 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Parte_1
Biondi ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante p.t., NTroparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Agnello e Davide
Antonino Dilettoso ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
03/09/2019 al 31/01/2020 nonché alle successive proroghe relative ai periodi dal 01/02/2020 al
31/07/2020 e dal 01/08/2020 al 31/01/2021; 2) di conseguenza, accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la società convenuta si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 03/09/2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
3) ordinare alla in persona del suo legale rappresentante p.t, di dare corso a tutti gli effetti al CP_1 rapporto di lavoro in essere, disponendo la ricostituzione del rapporto di lavoro e/o la reintegra del ricorrente nel suo posto di lavoro con contratto di lavoro full-time ed inquadramento nel livello retributivo 3° S di cui al CCNL per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione;
4) condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t, al pagamento, in favore dell'istante, dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, pari a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
(pari ad € 2.047,93), sopra indicata;
5) determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la società convenuta al pagamento in suo favore delle relative somme;
6) vinte le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione ex art.93 c.p.c. al sottoscritto Avvocato che ne è creditore, e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.
55/10 in virtù dei collegamenti ipertestuali ai documenti allegati al presente ricorso.
PER PARTE RESISTENTE: in via preliminare e pregiudiziale dichiarare, sulla scorta di quanto rassegnato al superiore paragrafo 1, la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 413
c.p.c. e, conseguentemente, affermare la competenza del Tribunale di NI;
nel merito, in via preliminare dichiararsi inammissibili le domande di cui al ricorso per decadenza del termine di impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro. Senza recesso, in accoglimento del contenuto della presente memoria, contrariis reiectis, voler rigettare le domande di controparte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o rigettare il ricorso avversario;
in subordine, nella non temuta ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, sulla scorta di quanto dedotto con il presente ricorso, si chiede la condanna al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 prevista dall'art. 28 del D.
Lgs. 81/2015 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quale ristoro per l'intero pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e l'eventuale pronuncia con la quale il giudice ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro. Con condanna alla rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.12.2021, il ricorrente in epigrafe riferiva: - di aver lavorato alle dipendenze della società esercente attività di trasporto CP_2 merci su strada per conto terzi – dal 03.09.2019 al 31.01.2021, in virtù di un contratto di lavoro subordinato full-time a tempo determinato, con scadenza al 31.01.2020, successivamente prorogata al 31.07.2020 e, da ultimo, al 31.01.2021;
- che né al momento dell'assunzione, né successivamente, la datrice di lavoro gli aveva sottoposto il contratto di lavoro per la sottoscrizione, né aveva avuto modo di sottoscrivere le relative proroghe, avendo la società inviato le comunicazioni di avvenuta assunzione e di proroga esclusivamente al competente Centro per l'Impiego;
- che, per tutta la durata del rapporto, aveva espletato la mansione di autista di autoarticolati di portata superiore a 80 quintali ed era stato inquadrato nel livello retributivo 3 Super di cui al
CCNL per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione;
- di essere stato adibito al deposito aziendale sito in Mariglianella (Na), luogo ove era sorto il rapporto di lavoro;
- che, in ogni turno lavorativo, si era recato presso il deposito di Mariglianella, ove erano stazionati i mezzi aziendali, aveva ritirato l'autoarticolato assegnatogli e si era diretto verso il porto di Salerno, presso il quale aveva preso in consegna i rimorchi, carichi di merci, inviati dall'azienda e provenienti dal porto di NI;
dopodiché, si era diretto verso i luoghi di consegna della merce indicati dall'azienda; terminate le consegne, aveva ricondotto il mezzo presso il deposito di Mariglianella, concludendo la propria giornata lavorativa;
- che, con lettera comunicata a mezzo p.e.c. dal difensore in data 02.07.2021, aveva impugnato il termine apposto al summenzionato contratto di lavoro subordinato nonché quello apposto alle successive proroghe, perché nulli, ingiustificati, illegittimi ed invalidi, avendo cristo al contempo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 03.09.2019.
Eccepiva la nullità del termine apposto al contratto di lavoro per difetto del requisito della forma scritta;
deduceva, inoltre, l'illegittimità delle proroghe, oltre i dodici mesi, in assenza di una delle causali giustificative previste dall'art. 19 comma 1 D.Lgs. n. 81/2015.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la , in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo l'accoglimento CP_1 delle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, la società convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, la decadenza della parte dal termine di impugnazione del licenziamento.
NTestava, in fatto e diritto, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Falliti i tentativi di definizione bonaria della lite, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 10.04.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito.
Nel formulare l'eccezione di incompetenza, la parte resistente ha dedotto che “Risulta documentalmente provato che il rapporto tra le parti in causa sia sorto in data 03.09.2019 a
NI … Come risulta dalla visura camerale storica che si allega (All. 6), a NI si trova NT anche la sede legale della società … Poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in cancelleria solo in data 06.12.2021, e dunque oltre il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'intestato Tribunale deve essere ritenuto territorialmente incompetente ai sensi del succitato art. 413 comma 3 c.p.c.. … Il contratto di lavoro allegato da codesta difesa risulta esaustivo sul punto in quanto nello stesso si riporta “La assume CP_1 presso la sede di CA (CT) - STR. STATALE 114 KM 106,2, SN il Sig. Parte_1
”. Pertanto si deduce l'incompetenza territoriale del giudice adito con individuazione
[...] del giudice competente nel foro di NI, nel cui circondario si trova l'unica sede della società NT
.
Si rammenti che “… l'art. 413 co. 2 c.p.c. prevede, in tema di competenza territoriale e secondo
l'interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, tre fori speciali di carattere alternativo: il foro in cui è sorto il rapporto;
il foro dell'azienda; il foro della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (Cass. sez. lav. 29 maggio
1998, n. 5356; Cass. sez. lav., 10 dicembre 1985, n. 6237; Cass. sez. lav. 25 luglio 1986, n. 4782).
Le numerose pronunce che si sono susseguite hanno chiarito che, per luogo in cui è sorto il rapporto deve intendersi quello della stipula del contratto, e non quello nel quale abbia avuto inizio la prestazione lavorativa;
che il foro dell'azienda va identificato con quello della sede effettiva della società, con il luogo nel quale l'attività sociale si è realmente svolta, si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell'impresa, sono tenute le scritture contabili, in sintesi quello in cui si realizza l'effettivo svolgimento dell'attività sociale (Cass. s.u. 25 novembre 1983, n.
7070; Cass. Sez. I, 23 luglio 1983, n. 5087; Cass. Sez. lav.30 gennaio 1985, n. 590). A lungo si è dibattuto sulla nozione di dipendenza fino a giungere a ritenere che per dipendenza deve intendersi, (in modo conforme al principio di uguaglianza e tenendo conto, come termini di comparazione il criterio del domicilio, che viene previsto al co. 4 dell'art. 413 c.p.c. per quanto riguarda i rapporti di agenzia e il criterio della sede di lavoro, contemplato al co. 5 dell'art. 413
c.p.c. per i rapporti di lavoro pubblico), anche una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari all'espletamento dell'attività lavorativa (Cass. sez. lav. 5 giugno 2000, n. 7489; Cass. sez. lav., 1° marzo 2001, n. 2971; Cass. sez.lav.,15 settembre 2003, n. 13547).
La giurisprudenza dominante è ormai consolidata nel ritenere (anche successivamente alle pronunce della Corte Cost. n. 341 del 1993 e n. 177 del 1994 che hanno ritenuto non costituzionalmente illegittimo il co. 2 dell'art. 413 laddove consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel foro dell'azienda ancorché il lavoratore presti servizio in un luogo diverso) che i fori speciali di cui alla richiamata norma sono posti tutti sullo stesso piano stante il loro carattere alternativo senza che sia da attribuire carattere prevalente al luogo di prestazione dell'attività lavorativa. La ratio della previsione normativa richiamata è da ricercare nell'esigenza di radicare il processo nel luogo in cui è possibile lo svolgimento dell'attività probatoria” (così Cass. civ., sez. VI, 07/11/2011, n. 23139).
Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi come non vi è alcuna prova che il rapporto sia sorto – e, dunque, il contratto di lavoro stipulato – a NI, presso la sede legale della convenuta.
Invero, come osservato dalla parte ricorrente nelle note autorizzate del 09.10.2023, nella produzione documentale della società resistente (cfr. all. n. 2 alla memoria), si rinviene un contratto di lavoro (in formato .pdf) privo di sottoscrizione.
È evidente, pertanto, che detto documento nulla dimostra circa il luogo in cui è sorto il rapporto.
Parte ricorrente ha dedotto, già in ricorso, di essere stato adibito, per tutta la durata del rapporto lavorativo, “al deposito aziendale sito in Mariglianella (NA), alla Via B. Croce, 42, luogo ove è sorto il rapporto di lavoro”; in particolare, ha riferito, per quanto qui interessa, che “all'inizio di ogni turno lavorativo, si recava presso il deposito di Mariglianella, ove stazionavano i mezzi aziendali, ritirava
l'autoarticolato assegnatogli e (…) Terminate le consegne (…) riconduceva il proprio mezzo presso il deposito di Mariglianella, e, dopo averlo lì parcheggiato, smontava dal servizio”.
Tale circostanza, ribadita più volte dalla parte nel corso del giudizio, non è stata oggetto di contestazione da parte della società.
Ebbene, deve a questo punto, richiamarsi quanto, in fattispecie simili, è stato affermato dalla
Suprema Corte secondo cui “Rientra nella nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (nella specie, mezzi aziendali con cui il dipendente effettuava viaggi nazionali ed internazionali)” (ex multis Cass. civ., sez. VI, 07/12/2017, n. 29344; Cass. civ., sez. VI,
02/02/2016, n. 2003).
Ebbene, è pacifico che in Mariglianella (NA), alla Via B. Croce n. 42 vi fosse un parcheggio/deposito degli automezzi aziendali utilizzati dalla società per le consegne per conto di terzi;
sicché, indipendentemente da quanto formalmente risulta dalla visura camerale, ben può ritenersi, alla stregua delle richiamate coordinate ermeneutiche, il parcheggio/deposito degli automezzi aziendali sito in Mariglianella dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, idonea a radicare la competenza territoriale del Tribunale di Nola.
Inoltre, privo di pregio è il rilievo per il quale “Poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in cancelleria solo in data 06.12.2021, e dunque oltre il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'intestato Tribunale deve essere ritenuto territorialmente incompetente ai sensi del succitato art. 413 comma 3 c.p.c.”.
Invero, il comma 3 dell'art. 413 c.p.c. stabilisce che la competenza territoriale come individuata al comma precedente (giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) “permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”; dunque, a nulla rileva che la domanda giudiziale sia stata proposta oltre i sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Va, in conclusione, affermata la competenza territoriale del Tribunale adito.
3. Infondata si rileva, altresì, l'eccezione di decadenza formulata dalla società con riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro/licenziamento.
Si evidenzia come l'odierno giudizio non ha ad oggetto un'impugnativa di licenziamento, bensì del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, come successivamente prorogato, posto che l'estromissione del lavoratore dall'organizzazione aziendale per scadenza di un termine non può essere equiparata al licenziamento;
per cui il riferimento normativo del termine di decadenza, applicabile alla fattispecie, è da ricercarsi nell'art. 28, comma 1, D.Lgs. n.
81/2015 secondo cui “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6”.
Orbene, si osserva che, con atto sottoscritto dall'istante e dal suo difensore, inoltrato alla società con p.e.c. del 02.07.2021, è stato tempestivamente impugnato il termine (prorogato) apposto al contratto di lavoro intercorso inter partes, cui è seguito il tempestivo deposito dell'odierno ricorso giudiziale, effettuato in data 06.12.2021.
4. Venendo al merito, con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente denuncia il difetto di forma scritta dell'apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso con la società convenuta, rappresentando come non abbia mai sottoscritto il predetto contratto.
Al riguardo, la società ha dedotto che “il ricorrente era pienamente a conoscenza che il proprio rapporto di lavoro con la era a tempo determinato in quanto ha ricevuto il CP_1 contratto medesimo a mezzo whatsapp, ed allo stesso modo ha ricevuto gli Unilav di proroga, come risulta dai relativi messaggi della medesima applicazione di messaggistica”.
Tale ultimo assunto è totalmente irrilevante posto che la trasmissione dell'UniLav di assunzione e delle successive proroghe non può sopperire in alcun modo alla mancanza di accordo tra le parti circa la tipologia di rapporto di lavoro.
Invero, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del
D.Lgs. n. 81/2015, deve avvenire mediante forma scritta ad substantiam; invero, la richiamata disposizione prevede, al primo alinea, che “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. …”.
Ne discende che condicio sine qua non per la legittimità di un contratto a tempo determinato
è il rispetto della forma scritta;
ciò in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato (cfr. art. 1 D.Lgs. n.
81/2015), costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria. In particolare, la forma scritta è richiesta ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto e la violazione di tale requisito comporta la nullità del termine e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
La forma scritta deve, inoltre, essere anteriore o contestuale all'effettivo inizio della prestazione di lavoro a termine e se il termine viene apposto al contratto successivamente all'inizio della prestazione deve considerarsi non apposto (Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2011,
n. 15494; Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2018, n. 2774).
Questo significa, pertanto, che la clausola appositiva del termine presuppone la sottoscrizione del contratto stesso da parte del prestatore, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, senza che ciò possa essere provato con mezzi diversi dall'esibizione del documento scritto (Cass. civ., sez. lav., n. 13393/2017).
La previsione della forma scritta, infatti, “tende a realizzare un incremento del livello di forma del contratto che è strettamente funzionale alla qualità soggettiva del contraente prestatore di lavoro, il quale deve essere posto in grado di percepire con certezza quale sia la reale natura del rapporto e di controllare la effettiva sussistenza delle ragioni poste a base della sua instaurazione” (Cass. civ., sez. lav., n. 4418/2016).
Conseguentemente, non è sufficiente nemmeno la consegna al prestatore del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro, in quanto “la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente la semplice volontà del lavoratore di essere parte di un contratto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., n. 2774/2018).
Pertanto, nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato, la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto, non comportando alcuna accettazione della durata limitata del rapporto, determina la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In altri termini, il difetto della forma scritta comporta che la clausola appositiva del termine debba considerarsi tamquat non esset, con la conseguenza che deve essere dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4.1. Ciò posto, è pacifico che tra le parti non è mai stato sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con cui la società avrebbe instaurato il rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente;
sicché, coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, va dichiarata la nullità del termine apposto al rapporto di lavoro intercorso con Parte_1 con conseguente conversione dello stesso in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 03.09.2019.
4.2. Quanto alle conseguenze patrimoniali, l'art. 28 comma 2 sancisce che “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Orbene, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e del numero dei lavoratori impiegati, come risultante dalla visura camerale versata in atti, nonché della durata del rapporto di lavoro nel suo complesso (circa un anno e mezzo), oltre che del comportamento delle parti (in specie la volontà transattiva manifestata dalla società convenuta), appare equo quantificare la predetta indennità in 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (correttamente individuata, alla luce dei cedolini versati in atti, in € 2.047,93) e, dunque, in complessivi € 8.191,72, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa e con esclusione della maggiorazione per i collegamenti ipertestuali posto che gli stessi non sono risultati funzionanti.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del termine di durata apposto dalla società convenuta al contratto di lavoro intercorso con , con conseguente conversione Parte_1 del rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 03.09.2019;
- Per l'effetto, ordina alla in persona del suo legale rappresentante p.t., la CP_1 ricostituzione del predetto rapporto di lavoro subordinato, con immediata riammissione di
[...]
nel posto di lavoro precedentemente occupato;
Parte_1
- Condanna la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore di un'indennità omnicomprensiva quantificata in € 8.191,72, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- Condanna la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1 spese di giudizio che si quantificano in € 2.695,00, oltre IVA e CPA se dovuti, € 259,00 per spese di c.u., e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 14/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno