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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1215 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(cod. fisc. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore (Sa) il 17.12.1984 e ivi residente via Sant'Anna 163 rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso dall'avv. Gerardo Crispo (cod. fisc.
, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Villanova C.F._2
35.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo D'Ago.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione alla comunicazione di rimborso n.
10028202400003138000 – Vizio di notifica o prescrizione dell'atto presupposto. Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La stessa concerne la comunicazione di rimborso n. 10028202400003138000, notificata dall' in data 21.02.2025, relativa ai Controparte_3
seguenti avvisi di addebito n. 400 2017 000 73093 42 000 e n. 400 2018 CP_1
000 18674 11 000.
Sono preliminarmente infondati i vizi concernenti la notifica degli atti (Cass.
S.U. 15979/22, Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022, Cass. S.U. 23620/2018,
Cass. 2961/2021; Cass. S.U. n. 7665 del 18/04/2016; Cass.
n. 20625 del 31/08/2017; Cass. n. 23620 del 28/09/2018
Cass. n. 24568 del 05/10/2018; Cass. n. 30922/2024).
Sia l'Istituto di previdenza che l' hanno, inoltre, comprovato la notifica CP_4
degli avvisi di addebito e di un ulteriore atto interruttivo (intimazione di pagamento).
La prescrizione quinquennale estintiva ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 (cfr
Cass. S.U. 2339/2016) non può dirsi dunque decorsa anche avuto riguardo alla legislazione emergenziale che ne ha disposto la sospensione di durante il periodo Covid. Ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve tenersi presente l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha sospeso la prescrizione per 129 giorni, nonché l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 che ha ulteriormente sospeso per 182 giorni. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza cli avvisi di addebito oggetto di causa non possono ritenersi prescritti poiché, in conseguenza della suddetta sospensione dei termini, il termine quinquennale non era ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento che ha ulteriormente interrotto i termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo per intero nei confronti dell (creditore sostanziale) venendo compensate tra le altre CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento delle spese nei confronti dell , liquidandole in € 1.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso CP_1
forfettario, compensandole tra le altre parti.
Nocera Inferiore, 11.6.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(cod. fisc. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore (Sa) il 17.12.1984 e ivi residente via Sant'Anna 163 rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso dall'avv. Gerardo Crispo (cod. fisc.
, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Villanova C.F._2
35.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo D'Ago.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione alla comunicazione di rimborso n.
10028202400003138000 – Vizio di notifica o prescrizione dell'atto presupposto. Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La stessa concerne la comunicazione di rimborso n. 10028202400003138000, notificata dall' in data 21.02.2025, relativa ai Controparte_3
seguenti avvisi di addebito n. 400 2017 000 73093 42 000 e n. 400 2018 CP_1
000 18674 11 000.
Sono preliminarmente infondati i vizi concernenti la notifica degli atti (Cass.
S.U. 15979/22, Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022, Cass. S.U. 23620/2018,
Cass. 2961/2021; Cass. S.U. n. 7665 del 18/04/2016; Cass.
n. 20625 del 31/08/2017; Cass. n. 23620 del 28/09/2018
Cass. n. 24568 del 05/10/2018; Cass. n. 30922/2024).
Sia l'Istituto di previdenza che l' hanno, inoltre, comprovato la notifica CP_4
degli avvisi di addebito e di un ulteriore atto interruttivo (intimazione di pagamento).
La prescrizione quinquennale estintiva ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 (cfr
Cass. S.U. 2339/2016) non può dirsi dunque decorsa anche avuto riguardo alla legislazione emergenziale che ne ha disposto la sospensione di durante il periodo Covid. Ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve tenersi presente l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha sospeso la prescrizione per 129 giorni, nonché l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 che ha ulteriormente sospeso per 182 giorni. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza cli avvisi di addebito oggetto di causa non possono ritenersi prescritti poiché, in conseguenza della suddetta sospensione dei termini, il termine quinquennale non era ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento che ha ulteriormente interrotto i termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo per intero nei confronti dell (creditore sostanziale) venendo compensate tra le altre CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento delle spese nei confronti dell , liquidandole in € 1.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso CP_1
forfettario, compensandole tra le altre parti.
Nocera Inferiore, 11.6.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)