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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2378/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 5.3.202 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Camani Claudia Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Bedin Alessio Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per i ricorrenti:
“
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la residenza e/o dimora ove meglio creda.
2. La casa coniugale è di proprietà della IG.ra , che vi continuerà a risiedere Parte_1
insieme ai figli e . Si dà atto che il IG. ha già provveduto a Per_1 Per_2 Controparte_1 lasciare la casa coniugale trasferendosi nell'appartamento di proprietà del figlio e della Per_1
NI , sito in Via P. Visentin n. 12 int. 1 del medesimo stabile.
3. Il IG. Persona_3 [...]
si impegna a versare alla IG.ra , tramite accredito in c/c, entro e non oltre CP_1 Parte_1
pagina 1 di 3 il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, l'importo di € 700,00 mensili annualmente rivalutabile ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico universale per verrà Per_2
percepito interamente dalla IG.ra Pt_1
4. Le spese straordinarie di , facendosi per essere riferimento al Protocollo delle spese Per_2
straordinarie stilate dal Tribunale di Padova, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, da rimborsare entro il 15 del mese successivo a quando sostenute al coniuge che le ha anticipate.
5. Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , tramite accredito in c/c, Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di €
200,00 mensili annualmente rivalutabile ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei
Legali alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.
Per il P.M.: “chiede che il Tribunale omologhi la separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 8.11.2023,
[...]
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, Parte_1 Controparte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio con rito civile a Padova il 30.1.1988 trascritto al n.19, anno 1988;
- che dal matrimonio sono nati tre figli: il 01.08.1989, l'08.05.1992 e il Per_1 Per_4 Per_2
27.02.2006);
- che e sono economicamente autosufficienti, mentre è maggiorenne e Per_1 Per_4 Per_2 frequenta l'ultimo anno del liceo all'Istituto Romano Bruni;
- che contrasti e dissapori hanno ingenerato una progressiva disaffezione fra i coniugi, per effetto ed in conseguenza della quale, la convivenza è divenuta intollerabile ed essi hanno perciò deciso di addivenire ad una separazione consensuale;
- che la casa coniugale è di proprietà di , la quale è casalinga;
Parte_1
CP_
- che è pensionato e lavoratore autonomo e da due anni circa si è trasferito Controparte_1 nell'appartamento di proprietà del figlio e della NI , sito al piano terra del Per_1 Persona_3
medesimo immobile in cui vivono la ricorrente e i figli e . Per_1 Per_2
I ricorrenti con note depositate per l'udienza 8.4.2025 hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso come riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2378/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 5.3.202 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Camani Claudia Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Bedin Alessio Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per i ricorrenti:
“
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la residenza e/o dimora ove meglio creda.
2. La casa coniugale è di proprietà della IG.ra , che vi continuerà a risiedere Parte_1
insieme ai figli e . Si dà atto che il IG. ha già provveduto a Per_1 Per_2 Controparte_1 lasciare la casa coniugale trasferendosi nell'appartamento di proprietà del figlio e della Per_1
NI , sito in Via P. Visentin n. 12 int. 1 del medesimo stabile.
3. Il IG. Persona_3 [...]
si impegna a versare alla IG.ra , tramite accredito in c/c, entro e non oltre CP_1 Parte_1
pagina 1 di 3 il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, l'importo di € 700,00 mensili annualmente rivalutabile ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico universale per verrà Per_2
percepito interamente dalla IG.ra Pt_1
4. Le spese straordinarie di , facendosi per essere riferimento al Protocollo delle spese Per_2
straordinarie stilate dal Tribunale di Padova, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, da rimborsare entro il 15 del mese successivo a quando sostenute al coniuge che le ha anticipate.
5. Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , tramite accredito in c/c, Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di €
200,00 mensili annualmente rivalutabile ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei
Legali alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.
Per il P.M.: “chiede che il Tribunale omologhi la separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 8.11.2023,
[...]
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, Parte_1 Controparte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio con rito civile a Padova il 30.1.1988 trascritto al n.19, anno 1988;
- che dal matrimonio sono nati tre figli: il 01.08.1989, l'08.05.1992 e il Per_1 Per_4 Per_2
27.02.2006);
- che e sono economicamente autosufficienti, mentre è maggiorenne e Per_1 Per_4 Per_2 frequenta l'ultimo anno del liceo all'Istituto Romano Bruni;
- che contrasti e dissapori hanno ingenerato una progressiva disaffezione fra i coniugi, per effetto ed in conseguenza della quale, la convivenza è divenuta intollerabile ed essi hanno perciò deciso di addivenire ad una separazione consensuale;
- che la casa coniugale è di proprietà di , la quale è casalinga;
Parte_1
CP_
- che è pensionato e lavoratore autonomo e da due anni circa si è trasferito Controparte_1 nell'appartamento di proprietà del figlio e della NI , sito al piano terra del Per_1 Persona_3
medesimo immobile in cui vivono la ricorrente e i figli e . Per_1 Per_2
I ricorrenti con note depositate per l'udienza 8.4.2025 hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso come riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3