Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 17/12/2025, n. 22906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22906 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02690/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2024, proposto da
LA BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Navarro, presso il cui studio in Roma, via Germanico n.12, è elettivamente domiciliata;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ES OR e UR RR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’approvazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti intervenuta con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 5284/2024 dell''11.1.2024 (in prosieguo, anche solo Agenzia), pubblicata sul sito istituzionale il medesimo giorno, unitamente all''Allegato A – contenente la graduatoria di merito – ed all’Allegato B – recante la (nuova) graduatoria dei vincitori – entrambi parte integrante dell''atto di approvazione (doc. 1, con all. A e B); dei punteggi attribuiti alla dott.ssa LA BA, segnatamente di punti 89,7325 invece dei punti 102,8225 di cui la ricorrente ha diritto, con conseguente inserimento al posto n. 8 della graduatoria anziché al n. 73; del verbale di riunione n. 2 del 4.10.2023 con il quale la Commissione esaminatrice nominata con atto prot. 311834 del 7.9.2023 ha definito i nuovi valori di punteggio da utilizzare nella valutazione dei titoli e dell''allegato con la griglia dei nuovi punteggi per ciascuna categoria di titoli (doc. 2 e allegato); del verbale di riunione della commissione n. 4 del 26.10.2023 e delle allegate schede di valutazione dei titoli della ricorrente datate 26.10.2023 (doc. 3 e allegato); del verbale n. 27 del 3.5.2016 e della relativa scheda di valutazione/ammissione titoli (doc. 4 e allegato) , come ripresa e fatta propria dai verbali nn. 2 e 4 del 2023; del verbale della riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione si è dotata, in attuazione del bando, di “sotto-criteri” per la valutazione dei titoli (doc. 5 e allegato); del verbale n. 39 del 10.5.2016 di chiarimenti dei criteri di cui al precedente verbale n. 2 del 10.2.2016 (doc. 6); di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non comunicato alla (o non conosciuto dalla) ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa RO SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso, su ricorso di Dirpubblica, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati (consistenti in sintesi nella moltiplicazione del punteggio per titoli originariamente ottenuto per il coefficiente di 8,5). Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
L’odierna ricorrente nella prima graduatoria era collocata nella posizione n. 172, non rientrando così tra i vincitori, in quanto non era stato valutato, in suo favore, il titolo di riservataria, in seguito riconosciuto, a seguito di ricorso giurisdizionale, con sentenza di questo Tar n. 15008/2022, con conseguente ingresso nella graduatoria dei vincitori.
Oltre al ricorso per far valere il titolo di riserva, la ricorrente aveva tempestivamente impugnato la medesima graduatoria per contestare l’assegnazione dei punteggi (ricorso R.G. n. 4130 del 2022).
Tale gravame è stato dichiarato improcedibile dal Tar, a seguito di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, motivata dalla ricorrente con riferimento alla circostanza dell’avere la graduatoria in quella sede impugnata perso efficacia a seguito dell’approvazione di nuova graduatoria impugnata dalla medesima ricorrente con successivo ricorso (quello oggi in esame).
Nella nuova graduatoria la ricorrente si trova ora collocata nella posizione n. 73, ma, con le doglianze articolate (in massima parte coincidenti con quelle spese nel ricorso R.G. 4130/2022), afferma che, sulla base della già contestata attribuzione dei punteggi, ella avrebbe diritto a posizionarsi nell’ottava posizione in graduatoria.
Con il presente gravame, notificato all’Amministrazione e ad almeno un candidato utilmente collocato nella nuova graduatoria concorsuale, la ricorrente si è dunque rivolta al Tribunale, chiedendo l’annullamento della nuova graduatoria stessa e degli atti presupposti, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle censure che seguono:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e 8 del bando e dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Commissione. Violazione del verbale della Commissione del 4 ottobre 2023 che richiama quello del 10 febbraio 2016. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, co. 3, del DPR 487/1994 eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dei principi di coerenza, ragionevolezza, proporzionalità e razionalità.
La ricorrente sostiene in sintesi che la Commissione nominata per l’esecuzione delle sentenze del Tar – la quale, sulla base del dictum giudiziale, avrebbe dovuto procedere a una rivalutazione dei titoli, non limitandosi a individuare un moltiplicatore da applicare alle valutazioni in precedenza effettuate – non avrebbe correttamente valutato, con riferimento alla posizione di essa ricorrente, specifici titoli da essa prodotti.
L’Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
All’odierna udienza in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa erariale, che risultano infondate.
Non ricorre, infatti, nella condotta della ricorrente che ha impugnato, con due separati ricorsi, la prima graduatoria e, con un terzo ricorso, la graduatoria stilata dopo l’applicazione del moltiplicatore, una violazione del divieto di abuso del processo.
E, infatti, con i ricorsi R.G. n. 7011/2021 e R.G. n. 4130/2022 la ricorrente ha gravato la graduatoria 2021 per diversi e autonomi profili (mancata valutazione del titolo di riserva, nel primo, erronea valutazione dei titoli ed erronea attribuzione del punteggio, nel secondo), mentre con il ricorso in esame ha gravato (per motivi in buona parte sovrapponibili a quelli spesi nel ricorso R.G. 4130/2022) la sola valutazione dei titoli in una graduatoria temporalmente successiva.
La sostanziale coincidenza delle censure tra il ricorso R.G. 4130/2022 e quello in esame (con l’eccezione della contestazione di due titoli, rispetto ai quali il gravame oggi deciso è tardivo, ma che per il principio della ragione più liquida verranno esaminati nel merito) in uno con l’intervenuta declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso 2022, escludono dunque la prospettata frammentazione delle tutele eccepita dalla difesa erariale.
L’intervenuta declaratoria di improcedibilità del ricorso R.G. 4130/2022 esclude, poi, la litispendenza tra quel ricorso e quello in esame e la pure prospettata possibile esistenza di pronunce contrastanti.
Nel merito il ricorso è fondato in parte nei limiti appresso specificati.
Va in primo luogo respinta l’argomentazione svolta dalla ricorrente secondo cui la Commissione, nello stilare la nuova scheda di valutazione dei suoi titoli, si sarebbe illegittimamente limitata ad applicare il moltiplicatore di 8,5 ai titoli già positivamente valutati, senza procedere alla rivalutazione dei suoi titoli.
Deve in proposito rilevarsi come le sopra richiamate decisioni del giudice amministrativo di primo e di secondo grado hanno espressamente facendo salvo l’operato della prima Commissione con riferimento alle valutazioni effettuate sui singoli titoli posseduti dai candidati (sulla conformità al giudicato amministrativo della valutazione della nuova Commissione che si è limitata ad applicare il moltiplicatore ai punteggi in precedenza attribuiti cfr., da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. II ter 14 luglio 2025, n. 13895).
Le censure che lamentano la mancata attribuzione di punteggio per alcuni titoli sono, invece, parzialmente fondate.
In particolare, seguendo l’ordine di cui al ricorso introduttivo:
- è infondata la censura sulla mancata attribuzione di un maggior punteggio per il Master in Studi Europei, trattandosi di titolo solo parzialmente attinente alle materie di competenza dell’Agenzia e, quindi, solo in parte caratterizzato dal requisito della necessaria pertinenza ai compiti di ADER; tanto risulta coerente con l’attribuzione del punteggio di 2,125 in luogo di quello di 4,250, invocato dalla ricorrente;
- è parzialmente illegittima la valutazione come docenze interne di cinque delle docenze effettuate dalla ricorrente presso la Scuola superiore di economia e finanze (SSFE), non risultando contestato dalla resistente amministrazione che le docenze, a prescindere da chi ne fosse il destinatario, erano conferite dalla Scuola medesima e non “eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici o istituzioni preposti all’aggiornamento” dell’amministrazione datoriale; in proposito occorre considerare che a nulla vale il criterio interpretativo introdotto dall’allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016 (peraltro espressamente impugnato), nella parte in cui, al chiarimento 47, introduce, con riferimento alle attività di insegnamento, il criterio discretivo secondo cui, al fine di distinguere tra docenze interne e docenze esterne rileverebbe il criterio dei “destinatari della docenza stessa”, criterio non contenuto in quelli adottati dalla Commissione centrale il 10 febbraio 2016, né dalla stessa desumibile in via interpretativa (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II ter 24 novembre 2022, n. 15751); la censura è invece inammissibile quanto alla docenza n. 5, non tempestivamente contestata nel 2022;
- è infondata la censura relativa alla mancata valutazione dei seminari (con conseguente non necessità di rilevare l’inammissibilità di due titoli non contestati nel 2022), risultando corretta l’equiparazione del seminario al convegno, avente finalità divulgative e non formative, ragione per cui non è previsto un punteggio assegnabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 17 ottobre 2024, n. 08342); per le stesse ragioni non sono stati poi valutate le docenze al corso di formazione sul tema: “Decreto legge n. 209/20002: svalutazioni partecipazioni e modifiche DIT”, organizzato da PROMO STUDI di Bologna e sul tema: “Condoni – Concordati e Sanatorie” organizzati dal Centro Studi Ragionieri; per tali ultimi due titoli rileva pure la circostanza che si tratta di docenze svolte presso istituti di istruzione con i quali la ricorrente non aveva alcun rapporto di lavoro subordinato (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 19 dicembre 2022, n. 17076);
- è fondata la censura con la quale la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione della pubblicazione, quale coautore, del volume “Riforma delle Società: impatto fiscale e contabile” della collana Riforme & Fisco, trattandosi di una pubblicazione cartacea di IPSOA nel 2003 con proprio indice IBSN e non di una pubblicazione sulla rivista “Fisco on line”;
- è infondata la censura relativa alla mancata valutazione dell’articolo pubblicato sulla rivista specialistica Guida normativa n. 212 del 20 novembre 2006 dal titolo “Commento alla risoluzione 9 novembre 2006, n. 127/E dell’Agenzia delle Entrate”, correttamente equiparata dalla Commissione a una nota a sentenza sulla base delle caratteristiche contenutistiche dello stesso;
partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro;
- è infondata la censura con la quale la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione della partecipazione ai lavori della Commissione per il decommissioning degli impianti offshore per la produzione di idrocarburi, unitamente ai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e delle altre amministrazioni competenti, trattandosi di titolo privo del requisito della pertinenza;
- è infondata la censura con la quale la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione della partecipazione ai lavori del Programma Comunitario FISCALIS 2002 sul tema: “Schemi di evasione IVA collegati alla determinazione dell’ammontare tassabile”, ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico dell’OIC nel 2010 e ai lavori per il Global Forum Peer Review nel novembre 2010, avendo l’amministrazione fatto corretta applicazione di quanto stabilito dalla Commissione in sede di predeterminazione dei criteri, laddove in relazione alla “Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati”, ha richiesto, oltre al requisito della pertinenza alla materia tributaria e alle attività istituzionali dell'Agenzia, che l’incarico fosse conferito da organi di vertice nazionali o regionali o dagli uffici espressamente preposti all'attività di cui si occupa la commissione, gruppo di lavoro o comitati;
- va infine respinta anche la doglianza sulla mancata valutazione del titolo di cui alla lettera f (giudizio globale sul profilo culturale e professionale), avendo al riguardo il Tribunale già ripetutamente condiviso le valutazioni della Commissione (si veda ad esempio la sentenza 10378/2023, con la quale è stato chiarito, con argomentazioni che valgono anche nella presente fattispecie, che “nel verbale n. 2 del 10.2.2016, di individuazione dei criteri di valutazione, la Commissione d’esame ha specificato, nell’esercizio della propria discrezionalità, senza incorrere in manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, che quello relativo al “Giudizio globale sul profilo culturale e professionale” è “un titolo autonomo (per così dire di chiusura) risultante dalla valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall’ordinaria diligenza del servizio da lui reso. … Tali elementi … sono costituiti da attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e svolta con rilevante positività di risultati e saranno valutati secondo la seguente graduazione: eccellente 15, ottimo 10, buono 5”.
Ciò premesso, osserva il Collegio che – come nella vicenda come sopra definita – anche in questo caso la ricorrente non ha dedotto le attività di particolare rilevanza e meritevolezza che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad attribuirgli un punteggio aggiuntivo, oltre a quello già conseguito con i singoli titoli, lamentando però difetto di motivazione; di talché, la doglianza non sfugge a profili di inammissibilità, fermo restando che la necessità di motivazione ricorre solo in caso di attribuzione dello speciale punteggio e non nel caso in cui lo stesso, come è accaduto per il ricorrente, non venga attribuito (cfr. sentenza della Sezione n. 15751/2022, n. 1983/2023 e n. 13895/2025).
In conclusione, per tutto quanto detto il ricorso è solo parzialmente fondato, nei sensi spiegati; mentre va respinto, per infondatezza e/o inammissibilità, per il resto.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 2 dicembre 2025 e 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
RO SE, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO SE | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO