Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4710/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4710/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: non occupato reddito: 343,66 euro mensili a titolo di pensione d'invalidità; 199,40 euro mensili a titolo di assegno unico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: non occupata reddito: nessun reddito dichiarato entrambi con l'Avv. Emanuela Beltrame presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Mira (VE) il 10-9-2016 (anno 2016, Numero 47, Parte I)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) Autorizzate i coniugi a vivere separatamente e con reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile adibito a casa familiare, sito in Corbola (RO) Via Sabbioni 478 Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore medesima dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto anche delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Relativamente alle modalità di visita del signor Pt_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tutti i giorni Per_1 della settimana dal lunedì al venerdì compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
a week end alternati con prelievo della madre al venerdì sera alle ore 18,00 e riconsegna al coniuge collocatario alle 21,00 della domenica. Relativamente alle modalità di visita durante le festività con le seguenti modalità: a) La Vigilia di Natale 2024 la figlia la passerà con il padre che la preleverà al mattino alle ore 10,00 per poi ricondurla dalla madre alle ore 22,00 mentre il Santo Natale sarà con la madre. Il giorno di Santo Stefano preleverà la figlia alle ore 10,00 e la terrà sino al 30 dicembre;
il 30 dicembre alle ore 10,00 il sig. Pt_1 porterà la figlia alla madre e così ad anni alterni;
allo stesso modo, le vacanze di Pasqua saranno da alternarsi, Pasqua 2025 con la madre, lunedì di Pasquetta con il padre che la preleverà alle ore 10,00 per poi riportarla alla madre alle ore 22,00. b) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive Relativamente al mantenimento della figlia 4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Pt_1 Parte_2
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma di €. 150,00 (euro centocinquanta,00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT sul conto corrente che sarà comunicato oltre alla quota del 50% delle spese scolastiche e ricreative, ludiche e sportive e di quelle mediche non coperte dal S.S.N., così come regolate dalle Linee Guida CNF. L'assegno unico universale per la figlia verrà percepito al 50% tra i coniugi. In considerazione dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, nulla sarà versato da uno all'altro ad alcun titolo. Il Sig. dovrà versare alla ricorrente il 50% delle spese mediche non Pt_1 convenzionate scolastiche presenti e future. Il 50% delle seguenti spese mediche, saranno ripartite secondo i seguenti criteri: 1 – da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
2 b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
Per il 50% delle seguenti spese scolastiche anche universitarie, secondo i seguenti criteri:
1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
Per il 50% delle seguenti spese extrascolastiche secondo i seguenti criteri:
1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti capi di abbigliamento e attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza il genitore. Ogni spesa accessoria dovrà essere corrisposta nella misura del 50% al genitore che l'abbia correttamente anticipata entro il giorno 5 del mese successivo, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Durante i viaggi – vacanza con la figlia, entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro la destinazione della stessa. I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.4710/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Mira (VE) il 10- Parte_2
9-2016, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mira (VE), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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