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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/12/2024, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di conSIlio, nell'ambito del procedimento n° .G. 1305/2024 visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso
la seguente Sentenza sul ricorso proposto da:
, (CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1983, residente in [...], in proprio e nell'interesse del figlio (CF: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.10.2009 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Lilia Ladi (CF ) in C.F._3
Viterbo alla Via V. Veneto 61
Ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] (CF: e Parte_2 C.F._4 residente in [...], contumace
Resistente
atto con il quale è stata richiesta la modifica delle condizioni di affidamento e delle determinazioni economiche stabilite dal Tribunale di Viterbo con Decreto emesso in data 26.6.2019 nell'ambito del procedimento n° RG 1534/2018 con riguardo al figlio minore (CF: , nato a [...] il [...], che Controparte_1 C.F._2 così stabilivano:
“-affida il figlio minore in regime di affidamento condiviso, Controparte_1 ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
pagina1 di 14 genitoriale; le decisioni di maggior interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui il minore si troverà nell'occasione;
-dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
-assegna la casa familiare, sita in Fabbrica di Roma alla via del Falco n. 2/A alla SI.ra la quale vi vivrà unitamente al figlio;
Parte_1
-dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo con la madre, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati il venerdì, dall'uscita di scuola, sino alle ore 21,30 della domenica provvedendo a riaccompagnarlo presso la residenza materna, in caso di chiusura delle scuole dal pomeriggio alle ore 16:00 del venerdì fino alle ore 21,30 della domenica provvedendo ad andare a prendere e a riaccompagnarlo presso la residenza materna;
almeno un pomeriggio a settimana, durante le settimane in cui il fine settimana è di sua spettanza e due pomeriggi a settimana nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, dall'uscita della scuola o dalle ore 16.00 fino alle ore 21.00 in inverno, e fino alle ore 22.00 in estate, prevedendo altresì che in estate, finite le scuole, il papà potrà andare a prendere all'uscita dai centri estivi;
altresì, CP_1 nelle settimane in cui il fine settimana non è di spettanza del SI. CP_1 CP_1 potrà pernottare, in uno dei due giorni di visita con il papà, presso la residenza paterna
e il padre poi lo riaccompagnerà, in orario, a scuola il giorno seguente;
i giorni infrasettimanali di frequentazione padre-figlio dovranno essere comunicati dal SI. alla SI.ra con almeno sette giorni di anticipo e individuati CP_1 Parte_1 tenendo conto degli impegni e delle eSIenze del minore;
il SI. dovrà altresì CP_1 dare notizia del giorno prescelto per il pernottamento infrasettimanale di CP_1 presso di lui nella serata di venerdì, avuti i turni di lavoro, comunicando con tempestività alla SI.ra eventuali modifiche dovute a contrattempi;
durante Parte_1 il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per quattro settimane non consecutive tra loro, ma eventualmente consecutive a due a due, da concordarsi con la SI.ra entro il 30 maggio di ogni anno comunicandosi reciprocamente Parte_1 luoghi di vacanza del figlio e garantendo i contatti quotidiani tra il minore e i genitori;
durante le vacanze natalizie, che verranno divise in due periodi, dal 25 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, i genitori si alterneranno negli anni e secondo il principio dell'alternanza trascorreranno anche il 24 e il 25 dicembre;
durante le vacanze pasquali alternando due periodi, dalla fine della scuola al giorno di Pasqua sino alle ore21,30 e dalla sera di pasqua fino al rientro dalle vacanze scolastiche;
in detti periodi di vacanza i genitori si alterneranno nell'andare a prendere e nel riaccompagnare il minore nelle rispettive residenze”; 2) veniva inoltre stabilito un contributo di mantenimento per il figlio nella misura di € 500,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da Protocollo del Tribunale di Viterbo”.
Argomentava in particolare la ricorrente:
pagina2 di 14 “Successivamente a questa regolamentazione, poiché il SI. non versava CP_1 la propria quota parte di mutuo dell'abitazione coniugale, le parti raggiungevano un accordo, ovvero che, a compensazione delle rate del mutuo non versate dal SI. CP_1
e di quelle a scadere, quest'ultimo vendeva la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile alla SI.ra che avrebbe estromesso dal mutuo il SI. Parte_1 CP_1
(atto regolarmente svolto). La SI.ra quindi ad oggi è l'unica proprietaria dell'immobile di Civita Parte_1
Castellana di Via del Falco 2, presso il quale vive unitamente al figlio per il CP_1 quale ha rinegoziato il mutuo e preso un finanziamento con la società Avvera S.p.a. per un importo mensile di € 240,00 per 120 rate per poter pagare i canoni del mutuo non versati in precedenza dal SI. e un prestito trattenuto direttamente in busta CP_1 paga per € 50,00 al mese. Il SI. peraltro versa il contributo mensile di mantenimento per Parte_2 il figlio solo a seguito di istanza ex art. 156, comma 6 c.p.c., di pagamento diretto da parte del datore di lavoro il quale, tutti i mesi, provvede a corrispondere il contributo, ma il padre non corrisponde le spese straordinarie per il figlio quali le spese scolastiche, mediche e sportive. Solo lo scorso anno ha versato il 50% di quelle sportive;
è unicamente la SI.ra a farvi fronte tanto che l'ultima richiesta formale in tal senso da parte della Parte_1 SI.ra risale al 30 novembre 2023 per un importo di € 252,50 naturalmente Parte_1 mai versato, così come tutte le altre sostenute e resasi necessarie. Attualmente la SI.ra
, dinanzi a tanta ostinazione, evita anche di comunicargli queste spese Parte_1 sapendo che tanto il padre non vi partecipa e, del resto, diventa oneroso per la stessa dover ricorrere ogni volta in Tribunale. In relazione al contributo di mantenimento che il SI. non aveva corrisposto prima del provvedimento del Tribunale di Viterbo CP_1
è stato effettuato un pignoramento presso terzi e la SI.ra è in attesa, nel Parte_1 momento in cui si esauriranno gli altri pignoramenti, di percepire gli arretrati. Il figlio minore , ormai quasi quattordicenne, negli ultimi due anni ha CP_1 manifestato un atteggiamento oppositivo e a tratti aggressivo quando la madre gli vieta magari di uscire fino a tardi la sera o non acconsente a tutto quello che desidera, oppure lo riprende per i numerosi comportamenti non rispettosi che lo stesso manifesta in ambito scolastico.
In più di un'occasione i genitori (e soprattutto la ricorrente in quanto, poi, il padre per lo più si disinteressa di tali convocazioni!) sono stati richiamati dai professori della scuola media che lo stesso frequentava perché il ragazzo veniva scoperto a fumare ed anche la madre ha trovato nello zaino del figlio delle SIarette ). Durante uno Per_1
o dei pochi colloqui con i professori a cui presenziava il SI. negava che il CP_1 figlio facesse uso delle SIarette dicendo poi alla ricorrente che il ragazzo sarebbe stato poco furbo a farsi vedere e dicendole che era lui ad acquistare le SIarette per il figlio di fatto approvando e, quindi, addirittura favorendone l'uso dato che la SI.ra
[...]
è poi venuta a conoscenza che da ben due anni il SI. acquista le Pt_1 CP_1 SIarette per il figlio. Il 15 novembre dell'anno 2022 la ricorrente scopriva accidentalmente che il figlio, dopo essere ritornato da un weekend con il padre, aveva nel giubbino un coltello pagina3 di 14 a scatto che la SI.ra provvedeva a consegnare ai Carabinieri di Fabbrica Parte_1 di Roma effettuando una denuncia. si giustificava dicendo di aver trovato il CP_1 coltello per strada e di averlo raccolto. Dal 13.12.2022 al 15.12.2022 il ragazzo veniva sospeso per tre giorni a seguito del proprio comportamento e, nonostante entrambi i genitori fossero stati convocati, anche in questo caso si presentava all'incontro solo la madre. Durante questo ultimo anno scolastico presso l'istituto alberghiero di Magliano Sabina il ragazzo è entrato per ben 64 volte in ritardo a scuola benché partisse puntuale da casa;
ha preso diverse note per non aver tenuto comportamenti corretti, perché si sarebbe intrattenuto troppo nel bagno durante l'orario scolastico, perché usciva dall'aula senza il permesso dell'insegnante, perché lanciava oggetti durante la lezione, per aver colpito la porta dell'aula ed averla danneggiata, perché disturbava in classe con una cassa acustica, perché dormiva in classe, perché giocava a carte durante la lezione, perché abbassava i pantaloni a un compagno di classe, per una rissa con un altro compagno, per aver importunato un'insegnate facendole uno sgambetto, per usare il telefono durante la lezione. Il SI. in tutte queste occasioni invece di riprendere il figlio lo CP_1 giustificava adducendo che si trattava sempre di esagerazioni mostrandosi chiaramente dinnanzi alla ricorrente e al figlio in contrasto con il metodo educativo della madre facendola passare per un genitore esagerato, troppo severo e non permissivo, di fatto così creando in un atteggiamento ancor più libertino, svincolato da ogni CP_1 regola e in netto contrasto con la madre e il suo modello educativo. Il SI. non ha mai tenuto regolarmente il figlio secondo la frequentazione CP_1 stabilita dal Tribunale di Viterbo, ma lo ha preso esclusivamente quando era libero da impegni lavorativi, assentandosi anche per tempi lunghi durante alcune trasferte (soprattutto quelle del periodo della manifestazione di Sanremo) creando non pochi disagi alla ricorrente. Anche quando il resistente prendeva il figlio egli non ha mai rispettato gli orari e soprattutto lo lasciava incustodito nel parco pubblico di Fabbrica di Roma anche tardi la sera, così come veniva riferito alla SI.ra da amiche che si recavano Parte_1 all'insaputa del figlio a controllarlo o in giro per il Paese fino a tarda notte addirittura aspettando fuori casa che il padre ritornasse per poter farlo entrare (all. 9 chat con il figlio e con il SI. , come accaduto sabato 22 giugno 2024 quando la ricorrente CP_1 ha provato diverse volte (ben 6 al telefono e due su WhatsApp) a contattare telefonicamente il SI. dalle ore 24,33 alle ore 24:52 senza ottenere una CP_1 risposta (all. 10) (pur avendo lo stesso visualizzato i messaggi). Il SI. ha lasciato il figlio per circa un'ora fuori casa perché stava al bar CP_1 con gli amici e non è ritornato prima per permettergli di entrare in casa. In questo ultimo anno, in particolare, usciva da scuola alle 16,00, si recava a Civita Castellana CP_1
a lasciare lo zaino nel negozio dove lavora la madre, rimanendo in giro per il Paese per poi tornare a casa del padre a Fabbrica di Roma con l'ultimo treno disponibile, quello delle 20,45. Il sabato mattina rimaneva a dormire fino a tardi e dopo pranzo usciva e ritornava alle 5,00 della mattina del giorno dopo fermandosi a ballare all'Arabesk nonostante per l'età non potrebbe accedervi. Il SI. non si preoccupa delle CP_1
pagina4 di 14 frequentazioni del figlio e gli fa frequentare ambienti non sani, spesso lo manda a dormire a casa di un amico (i cui genitori peraltro sono stati in carcere proprio per droga!). La SI.ra ha cercato di opporsi alla frequentazione serale di Parte_1 CP_1 nelle discoteche ma senza ottenere risultati perché il figlio, dinnanzi al suo dissenso, le si rivoltava contro in maniera violenta arrivando addirittura ad aggredire fisicamente la madre quando gli impediva di uscire la sera, tanto da costringerla a richiedere l'intervento e l'aiuto di amici di famiglia (la SI.ra e il marito Parte_3 Per_2
che in più di un'occasione sono andati a casa della SI.ra per aiutarla
[...] Parte_1
a tranquillizzare il ragazzo. Il 31 ottobre 2023 il minore si fermava a dormire da un amico e la SI.ra CP_1
in serata decideva di chiamarlo al telefono per sentire cosa stesse facendo Parte_1 ed apprendeva dal medesimo che si trovava in piena notte da solo per una strada di campagna: dopo di che il figlio riattaccava il telefono non dandole la possibilità di raggiungerlo e di comunicarle l'esatta posizione. La SI.ra , preoccupata, Parte_1 avvisava il SI. di quanto stava accadendo ma il padre le diceva di non CP_1 disturbarlo perché stava festeggiando il proprio compleanno. La SI.ra si Parte_1 recava allora in strada a cercarlo ma non riuscendo a trovarlo avvisava anche i Carabinieri di Fabrica di Roma. Il ragazzo veniva ritrovato dopo circa un'ora dalla madre e ricondotto a casa, gli agenti poi intervenuti presso l'abitazione della ricorrente parlavano con il ragazzo per cercare di calmarlo e spiegare che non era opportuno uscire soli durante la notte, gli facevano aprire una borsa a tracolla che aveva CP_1 con sé trovandovi una bustina con dentro del tabacco. Poiché il ragazzo poi voleva andare dal padre, la madre davanti agli agenti, telefonava al SI. che rispondeva CP_1 che stava festeggiando il compleanno e che non voleva essere disturbato. Il 9 giugno u.s. alle ore 22:36 la SI.ra riceveva una telefonata da un Parte_1 amico di suo figlio, un certo il quale le riferiva che si stava vendendo Per_3 CP_1 degli oggetti d'oro. A quel punto la ricorrente, poiché negli ultimi periodi non aveva più trovato alcuni oggetti preziosi, ricollegava questa sparizione alla vendita degli stessi monili da parte del figlio. Immediatamente provvedeva ad avvisare dell'accaduto il SI. il quale le CP_1 diceva che erano “tutte cazzate” e che, poiché il ragazzo aveva raccontato questa cosa, ci avrebbe parlato lui; diceva inoltre del tutto inaspettatamente ed incredibilmente il diceva al ragazzo, proprio davanti alla ricorrente che lo stesso sarebbe dovuto CP_1 andare da lui a chiedere “la droga” perché lo avrebbe rifornito - così come a suo dire - fa con e e che, se Deci aveva detto queste cose alla madre, sarebbe CP_2 CP_3 potuto andare dai Carabinieri quindi doveva chiedere al padre (che è furbo e si sa muovere!, dato che a 64 anni non lo hanno mai preso!). Il 12 giugno la SI.ra
[...]
avvisava il SI. che il lunedì successivo sarebbe andata ad esporre i Pt_1 CP_1 fatti alla Asl.
Il SI. fa bere alcool al figlio come da immagini che si producono. CP_1
Quando la madre lo riprende o gli impedisce di fare qualche cosa non adatto alla sua età il ragazzo reagisce dicendole testuali parole: “Tu non lo fai non mi comprendi
pagina5 di 14 come fa papà, ti odio preferisco stare in una casa famiglia che qua con te”, dicendole chiaramente che non facendo uso di stupefacenti non sarebbe in grado di comprendere le sue necessità. La scorsa settimana la madre si recava in viaggio con il figlio in Sicilia a trovare i nonni materni e, poiché il ragazzo non aveva il proprio cellulare, utilizzava quello della madre che poteva leggere una chat con un altro ragazzo dalla quale si intuisce che il figlio doveva andare a rifornirsi a Civita Castellana. Poiché la SI.ra ormai nutriva forti sospetti che il figlio facesse uso Parte_1 di sostanze stupefacenti, avvalorati anche dagli ultimi episodi, il 17 giugno 2024 la stessa si recava al Ser.d. di Civita Castellana al fine di avere conSIli su come gestire la situazione e le dottoresse ivi presenti le conSIliavano di effettuare innanzitutto uno
“screen droga test” da effettuare con le urine per 5 droghe che l'esponente acquistava ed effettuava il giorno successivo ovvero il 18.6.2024. Il test dava risultato positivo per
“THC” ovvero marjuana, quindi la stessa avvisava il che le dava appuntamento Pt_4 per giovedì mattina insieme al SI. per attivarsi e cercare di affrontare la CP_1 situazione. La SI.ra avvisava il padre di tale incontro a mezzo messaggi Parte_1
WhattApp chiedendogli di essere presente l'indomani per poter risolvere questo problema, ma il SI. le rispondeva “stai esagerando come al solito” “Io sono CP_1 in malattia infortunio e nn posso uscire fino alle 20:00, possono passare controlli”; la ricorrente gli faceva allora presente che in caso di malattia - infortunio era libero di muoversi in quanto l' non faceva visite, dicendogli di venire al limite anche all'ora CP_4 di pranzo, ma il SI. non si presentava all'appuntamento e il personale CP_1 dell'UOC dipendenze Asl di Viterbo non poteva dare avvio alla pratica essendo necessario il consenso del padre. Nei giorni successivi l'assistente sociale di Civita Castellana, per mero errore, pensando di contattare la ricorrente, chiamava al cellulare il SI. e a quel punto CP_1 gli faceva presente che aveva bisogno della sua presenza per la vicenda del figlio e lo stesso le rispondeva che ancora non aveva parlato della vicenda con la madre del ragazzo ma che presto lo avrebbe fatto quando invece la SI.ra lo aveva Parte_1 immediatamente avvisato come da messaggistica WhatsApp tra le parti sopra indicata. In data 26 giugno 2024 la SI.ra veniva a conoscenza che il figlio il Parte_1 venerdì e il sabato sera, diversamente da quanto gli aveva riferito, non aveva dormito a casa del padre. In data 3 luglio 2024 la SI.ra scopriva nella Chat Instagram del figlio Parte_1 vari messaggi dai quali si intuisce perfettamente che il figlio “spaccia” droga e così provvedeva a comunicare la circostanza al padre che non rispondeva. Il SI. non si rende minimamente conto della gravità della situazione ed CP_1 anzi giustifica i comportamenti del figlio e lo aiuta ad occultarli;
è un cattivo esempio per il ragazzo, poiché gli dice che la droga la deve richiedere al padre per non creare problemi e per non essere scoperto.
Il comportamento del padre lede gravemente la salute e lo sviluppo psicofisico del minore ed attualmente, stante l'inerzia del padre, appare assolutamente necessario ed indifferibile provvedere alla presa in carico del ragazzo da parte del personale del pagina6 di 14 Ser.d. per l'effettuazione del percorso di recupero di prima che la situazione CP_1 degeneri ulteriormente. Nel contempo la ricorrente si è rivolta agli assistenti sociali di Civita Castellana e ha richiesto un incontro con la neuropsichiatra, la dott.ssa , che lo Persona_4 aveva già in cura per i disturbi d'attenzione, iperattività, dislessia, disortografia, disgrafia e disturbo oppositivo provocatorio per il quale è stato previsto un insegnante di sostegno, per affrontare questo nuovo problema del figlio e che ha fissato un appuntamento per mercoledì 10 luglio 2024 insieme a e agli assistenti sociali CP_1 nonché si è rivolta all'Autorità competente per tutelare il figlio.”
All'udienza di comparizione personale delle parti , Parte_2 nonostante la regolarità delle notifiche, non compariva né si costituiva così denotando disinteresse per le sorti della causa. In data 28.11.2024, l'Unità di Valutazione Multidimensionale depositava la relazione in atti da cui emergevano le criticità relazionali del minore nel contesto familiare, scolastico, sociale, suggerendo l'inserimento del minore presso una struttura terapeutica in relazione alla quale erano già state adottate le pratiche per l'inserimento in lista d'attesa.
Tutto ciò premesso e stante le difficoltà gestionali della madre sia con il minore che con il padre, la ricorrente, all'udienza del 5.12.2024 insisteva affinché il Collegio si pronunziasse a suo favore e per l'effetto riconoscesse la legittimità delle condizioni indicate nel ricorso e segnatamente, ferme restando le statuizioni precedenti, chiedeva:
“a) Affido esclusivo alla madre;
b) Contributo e mantenimento di euro 700,00 mensili per il figlio minore;
c) Collocamento prevalente presso la madre;
d) Inserimento del figlio presso una struttura così come suggerito dai servizi CP_1 nella Relazione depositata in data 2.12.2024;
e) Incontri protetti padre figlio”
Rilevato e Ritenuto:
Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione della ricorrente, preso atto della mancata costituzione e comparizione del è possibile adottare CP_1 le decisioni con riguardo sia all'affidamento del figlio minore che alle CP_1 determinazioni economiche, così come proposto nel ricorso dalla , non Parte_1 apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
Che segnatamente, sia in merito alle valutazioni da compiere con riguardo all'affidamento del figlio minore e alle modalità ed entità del contributo per il suo mantenimento, il Collegio, in considerazione delle argomentazioni addotte nel ricorso
– che appaiono assolutamente equilibrate e rispettose del principio della bigenitorialità pur nell'evidente disinteresse paterno (e nell'evidente condizionamento del padre sul pagina7 di 14 figlio come emerge dalla documentazione in atti) paventato dalla - nonché Parte_1 alla mancata interlocuzione sul tema da parte del condivide l'impostazione CP_1 assunta dalla ricorrente nel ricorso stesso e in conseguenza ne accoglie in toto le argomentazioni. Come è noto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più rilevanti può, tuttavia, trovare una deroga giudiziale, poiché lo stesso art. 337 quater c.c. rimette al Giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio. Ciò accade in situazioni in cui il genitore non affidatario renda difficile o addirittura impraticabile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, oltre alla inidoneità o manifestata carenza che già di per sé giustifica l'affido monogenitoriale, il genitore non affidatario mostri un grave e completo disinteresse per i figli o, ancora, quando la conflittualità di coppia o un condizionamento realizzato dal genitore (nella fattispecie dal padre nei confronti del figlio) da fattori esterni non gli consentano di esercitare la responsabilità genitoriale nei termini in cui la legge prevede e renda pertanto impraticabile tale condivisione. Tuttavia, anche il genitore totalmente escluso dalle decisioni sulla prole, mantiene sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del minore, oltre che naturalmente quello di chiedergli la modifica delle modalità dell'affido, optando per una differente modalità. Ebbene, pur considerando che le valutazioni che precedono attengono a tematiche particolarmente delicate per le quali non deve esistere un rapporto di automaticità tra un antecedente e un conseguente, nel caso in esame si ritiene che, allo stato, atteso il reiterato atteggiamento oppositivo e condizionante del padre nei confronti del figlio e della madre, risultino presenti le condizioni per disporsi CP_1
l'affidamento esclusivo del minore alla madre considerando, al riguardo, sia l'attuale condizione patologica di , sia e soprattutto la accertata presenza di forme di CP_1 condizionamento da parte del che determina l'assunzione di condotte CP_1 decisionali evidentemente antitetiche al benessere psico-fisico di , che CP_1 incidono in maniera sostanziale nel libero sviluppo del rapporto padre-figlio. Per tali ragioni appare legittimo disporre un affidamento esclusivo ed altresì derogatorio al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore.
pagina8 di 14 Come suggerito dai Servizi Sociali del Comune di Fabrica di Roma, il minore dovrà essere inserito in una struttura terapeutica sotto il continuo CP_1 monitoraggio dei Servizi delegati che dovranno provvedere anche a disciplinare le modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio. Quanto al contributo al mantenimento dei minori, sul punto giova premettere che, com'è noto, sussiste in tal senso un dovere inderogabile dei genitori, dovere il cui fondamento ha matrice costituzionale (art. 30 Cost., “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”), con specifica disciplina primaria nell'art. 337 ter c.c., norma che attribuisce al Giudice il potere di stabilire “la misura e il modo” con cui ciascuno dei genitori “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione dei figli” (art. 337 ter, 2° comma, c.c.), a fronte dei correlativi diritti che i figli acquisiscono sin dal momento della nascita. Nel concetto di mantenimento, la giurisprudenza individua una “molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figlio lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. ex multis Cass. n. 11772/2010); l'obbligo genitoriale, pertanto, comprende oneri alimentari ma si estende all'istruzione, alla formazione culturale, alle attività sportive e ricreative che concorrono al complessivo benessere della persona, sino a ricomprendere ogni ulteriore ragionevole aspirazione che risulti compatibile con il tenore di vita e le condizioni economiche del nucleo familiare. A norma dell'art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. In applicazione di tale principio, l'art. 337 ter, 4° comma, c.c. dispone che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Ciò posto, le circostanze relative all'età del minore, alle sue eSIenze ed alle corrispettive condizioni economiche dei due genitori così come documentate in atti inducono il Collegio a riconoscere in capo al il contributo al mantenimento CP_1 pari ed euro 700,00 mensili oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie occorrenti da individuarsi secondo il Protocollo dell'11.9.2018 stabilito in materia dal Tribunale di Viterbo. L'assegno unico universale sarà di pertinenza esclusiva della Sig.ra Parte_1
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio,
pagina9 di 14 - visto l'art. 738 CPC, in parziale riforma delle statuizioni assunte con il Decreto emesso in data 26.6.2019 nell'ambito del procedimento n° RG 1534/2018 dal Tribunale di Viterbo e ferme le eventuali ulteriori statuizioni, così
dispone
a) l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Controparte_1 [...]
alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse Parte_1 anche quelle di natura straordinarie e di maggior rilevanza per il figlio con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di interventi chirurgici o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, decisioni che saranno assunte dalla madre tenendo principalmente conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori, confermandosi, inoltre, il collocamento del predetto minore presso la residenza della madre;
pagina10 di 14 b) l'inserimento del minore in apposita struttura terapeutica sotto Controparte_1 il controllo e continuo monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Fabrica di Roma e di ogni organo Istituzionale a ciò deputato, che dovranno provvedere anche a disciplinare le modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio;
pagina11 di 14 c) Il Sig. verserà, per il mantenimento del figlio minore Parte_2
, la somma di euro 700,00 mensili, rivalutata annualmente secondo gli CP_1 indici I.s.t.a.t., da corrispondersi alla SI.ra entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa, a decorrere dalla data della domanda;
pagina12 di 14 d) Il Sig. verserà per il figlio il 50% delle spese Parte_2 CP_1 straordinarie mediche, sportive, scolastiche e ludiche, purché documentate e concordate, così come prevede il protocollo d'intesa del Tribunale di Viterbo, con effetto a decorrere dalla data della domanda.
pagina13 di 14 e) L'assegno unico universale sarà di pertinenza esclusiva della Sig.ra Parte_1
.
[...]
Le spese di lite sono poste a carico di e si liquidano in Parte_2 complessivi euro 2500,00 per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente Sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Fabrica di Roma.
Viterbo, così deciso nella Camera di ConSIlio del 9 Dicembre 2024.
Il Giudice Relatore IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo) (Eugenio Maria Turco)
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