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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza dell'11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 637/2024 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Pantaleoni
Diomede, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il locale
[...]
ambito territoriale
RESISTENTI avente ad oggetto Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'11/02/2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
***
1) SINTESI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 28 ottobre 2024 esponeva: Parte_1
- di esser docente non di ruolo di religione, attualmente in servizio all'istituto comprensivo di
Montegiorgio, conferitaria di contratti a termine su posto vacante di diritto dall'a.s. 2010/2011 dal I settembre al 31 agosto di ciascun anno;
- che, alla stregua della disciplina dei Patti Lateranensi, dei relativi accordi di modificazione del 1985, del d. lgs. n. 297/1994, della l. n. 186/2003 sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione, della normativa sovranazionale in materia di contratti a termine e delle pronunce della Consulta, dovevano esser considerati illegittimi quelli stipulati a fronte di esigenze non momentanee ma permanenti e durevoli, effettivamente sussistenti nel caso in esame;
- che era stato superato il limite del 30% fissato dalla l. n. 186/2003 e dal 2004 non erano stati più banditi concorsi con cadenza triennale;
- di non aver fruito, nel corso dei periodi di servizio reso tra l'a.s. 2019/2020 e l'a.s. 2023/2024, della Carta del Docente;
- che l'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015 aveva istituito la carta Elettronica, per un importo nominale di € 500,00, per sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo e demandato a provvedimenti attuativi la regolamentazione del beneficio;
- che l'attuativo d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ed il successivo del 28 novembre 2016 limitavano tale emolumento ai soli docenti di ruolo a tempo pieno ed a tempo parziale, a quelli che sostenevano il periodo di prova, a quelli dichiarati inidonei per motivi di salute, a quelli che si trovavano in comando, distacco o fuori ruolo, a quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari;
- che la contrattazione collettiva di comparto, agli artt. 63 e 64 del c.c.n.l. 29 novembre 2017,
e l'art. 282 del d. lgs. n. 297/94 non distinguevano il personale a tempo determinato da quello a tempo indeterminato e tale disciplina andava interpretata in chiave di complementarità con la disciplina primaria nel rispetto del criterio di competenza rispetto alla normazione primaria;
- che il beneficio era confermato anche durante la sospensione delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 22 dell'8/4/2020, che peraltro mirava a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza;
CP_1
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il d.p.c.m. n. 32313/2015
e la pronuncia aveva valenza erga omnes;
- che la disciplina di legge violava la direttiva 1999/70 ed il relativo Accordo Quadro CES-
UNICE-CEEP, nella parte in cui imponeva che i lavoratori a tempo determinato non fossero trattati in maniera deteriore rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un rapporto a termine e che tale disciplina era applicabile anche alle PP.AA.;
- che le modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa erano del tutto sovrapponibili a quella dei docenti a tempo indeterminato;
- che la clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999 prevedeva che i datori di lavoro dovessero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale e l'art. 14 della C.D.F.U.E. annoverava il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali.
Chiedeva, in ragione dell'abusiva reiterazione dei contratti, il risarcimento del danno, pari a ventiquattro mensilità della retribuzione percepita e ad € 49.590,72, con esonero dalla prova del danno nell'ottica di effettività della tutela. Nel richiamarsi anche alla pronuncia del Consiglio di Stato n.
1842/2022, secondo cui la Carta del Docente andava riconosciuta anche ai docenti cd. precari, ed al diritto vivente sovranazionale, insisteva anche nel riconoscimento della Carta del Docente per l'insegnamento prestato negli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 e nella conseguentemente condanna del ad ogni atto finalizzato ad assicurarne il godimento Controparte_1
mediante consegna della Carta del Docente.
Il e l' si Controparte_1 Controparte_3
costituivano con memoria depositata il 3 dicembre 2024, deducendo:
- che la attualmente conferitaria di supplenza per l'insegnamento di religione con Pt_1
orario completo, nel pregresso aveva espletato diversi incarichi a copertura di spezzoni-orario e mai ad orario completo e ciò quantomeno fino all'a.s. 2015/2016;
- che gli insegnanti di religione cattolica venivano assunti, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs 297/1994, mediante contratto di incarico annuale che si intendeva confermato qualora permanessero le condizioni e i requisiti di legge;
- che solo con riguardo all'organico di diritto era prospettabile un'abusiva reiterazione dei contratti a termine e le supplenze conferite alla ricorrente erano dirette a fronteggiare esigenze momentanee;
- che la ricorrente non aveva provato il danno e la reiterazione continuativa dei rapporti lo escludeva;
- che, quale misura compensativa, il d.l. n. 126/2019, convertito dalla l. n. 79/2022 prevedeva una procedura straordinaria di assunzione riservata agli insegnanti di religione cattolica;
- che, in via riconvenzionale, andava accertata l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione di altri incarichi per evitare il protrarsi dell'illecito.
La causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, previo rinvio ai sensi dell'art. 418 c.p.c. è stata discussa in forma orale all'udienza dell'11 febbraio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con il deposito della presente sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
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2) RICOSRUZIONE FATTUALE DELLA VICENDA Va osservato che, dallo stato matricolare, emerge che la docente precaria di religione Pt_1
cattolica ha prestato servizio dal I settembre al 31 agosto nei seguenti aa.ss.:
nell'a.s. 2010/2011 presso la scuola dell'infanzia dell'I.S.C. di Falerone per tre ore settimanali;
nell'a.s. 2011/2012 presso la scuola dell'infanzia dell'I.S.C. di Falerone per tre ore settimanali;
nell'a.s. 2012/2013 presso la scuola secondaria di I grado di via S. Angelo in Pontano a Macerata per due ore settimanali;
nell'a.s. 2015/2016 presso la scuola primaria di Monte S. Giusto per quindici ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia L. Lotto di Monte S. Giusto per nove ore settimanali;
nell'a.s. 2016/2017 presso la scuola primaria G. Falcone e P. EL di Monte S. Giusto per Per_ quindici ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia L. di Monte S. Giusto per nove ore settimanali;
nell'a.s. 2017/2018 presso la scuola primaria G. Falcone e P. EL di Monte S. Giusto per tredici ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di Monte S. Giusto per dieci ore settimanali;
Per_2
nell'a.s. 2018/2019 presso la scuola primaria G. Falcone e P. EL di Monte S. Giusto per tredici ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di Monte S. Giusto per dieci ore settimanali;
Per_2
nell'a.s. 2019/2020 presso la scuola primaria G. Falcone e P. EL di Monte S. Giusto per dieci Per_ ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia L. di Monte S. Giusto per altrettante dieci ore settimanali;
nell'a.s. 2020/2021 presso la scuola primaria G. Falcone e P. EL di Monte S. Giusto per dieci Per_ ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia L. di Monte S. Giusto per altrettante dieci ore settimanali, oltre ad un'ora aggiuntiva in quest'ultimo plesso dal 21 settembre 2020 al 30 giugno
2021; nell'a.s. 2021/2022 presso la scuola primaria Don Milani di Monte Urano per tredici ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia dell'I.S.C. di Monte Urano per dodici ore settimanali;
nell'a.s. 2022/2023 presso la scuola primaria Capoluogo dell'I.S.C. di Montegranaro per sei ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia dell'I.S.C. di Montegranaro per sedici ore settimanali;
nell'a.s. 2023/2024 presso la scuola dell'infanzia dell'I.S.C. di Montegiorgio per quindici ore settimanali e presso la scuola primaria di Montegiorgio per otto ore settimanali.
La stessa risulta in servizio nel corrente a.s. 2024/2025 presso la scuola dell'infanzia dell'I.S.C. di
Montegiorgio per quindici ore settimanali e presso la scuola primaria di Montegiorgio per otto ore settimanali.
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3) ANALISI DELLA NORMATIVA SUI CONTRATTI A TERMINE
In ordine all'illegittima reiterazione dei contratti a termine, va premesso che la ricorrente ha indicato integralmente gli anni in cui ha prestato servizio, documentati anche dall'estratto matricolare.
Va rilevato che la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce una disciplina speciale autonoma e completa, nel rispetto del principio immanente lex posterior generalis non derogat priori speciali.
La legge 124/1999, mantenendo il doppio canale dell'accesso ai ruoli – concorso per titoli ed esami e graduatorie permanenti per soli titoli -, integrando gli art. 399 e 400 del d.lgs. n. 297/1994, ha fissato la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, su base regionale, subordinatamente al verificarsi, in tale ambito e nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.
Tale corpus normativo all'art. 4 definisce le supplenze annuali su organico di diritto, ovvero quelle relative a posti disponibili, effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e scoperti per l'intero anno eventualmente anche quali sedi disagiate, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
La scopertura di questi posti si manifesta solo a seguito dell'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo e la relativa copertura avviene, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze.
Diversamente le supplenze temporanee su organico di fatto hanno scadenza al 30 giugno ovvero fino al termine dell'attività didattica e si riferiscono a posti non tecnicamente vacanti, ma di fatto disponibili per svariate ragioni, quali l'aumento imprevisto del numero di studenti nel singolo istituto a fronte della pianta organica immutata, l'incremento del numero di classi per motivi contingenti.
Le supplenze temporanee vengono invece conferite per ogni altra necessità, tra cui la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il
31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
Se l'attribuzione del tipo di supplenza - annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti - è influenzata dalla definizione delle dotazioni organiche e dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche e definiti con atto di macro- organizzazione di portata generale dall'amministrazione scolastica, è imposta l'utilizzazione delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche.
L'assetto non è sostanzialmente mutato con la trasformazione delle graduatorie su titoli da permanenti in graduatorie ad esaurimento e, successivamente, la l. n. 107/2015, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'a.s. 2015/2016 suddiviso in tre fasi, ha dichiarato la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite, fissato la cadenza triennale dei concorsi da indire su base regionale sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa e l'efficacia parimenti triennale delle graduatorie concorsuali ed imposto un limite alla reiterazione delle supplenze, per la copertura di posti vacanti e disponibili, di trentasei mesi, anche non continuativi.
Va verificata la compatibilità e congruenza con i principi dettati in materia dalla direttiva CE 70/1999
e, in particolare, con la clausola 5 sulle misure di prevenzione degli abusi: che richiede l'introduzione, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, tenuto conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, di una o più misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
della durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
del numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
La Corte Costituzionale ha rimesso alla CGUE la questione interpretativa dell'art. 4 della l. n. 124/99 alla direttiva nei seguenti termini:
- se la clausola 5, punto 1.. debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti <
- se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1.. le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.
Con sentenza resa il 26.11.2014 la C.G.U.E. ( + altri vs e Comune di Napoli), dopo Per_3 CP_4 aver precisato che l'accordo quadro allegato alla direttiva 70/1999 si applica a tutti i lavoratori anche pubblici compreso il settore scolastico ed aver esaminato la normativa interna sul reclutamento scolastico e, in particolare, le tre tipologie di supplenze poc'anzi richiamate, ha stabilito che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
Con riferimento alle altre supplenze la CGUE ha invece rilevato che “…occorre, innanzitutto, ricordare che, nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall'accordo quadro”.
Ha inoltre aggiunto che “inoltre, va rilevato che, come risulta, in particolare, dall'ordinanza di rinvio nella causa C 418/13, l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla
Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari.
Si deve ammettere che fattori del genere attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nei procedimenti principali, un'esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia.”
Ha inoltre precisato che “ne deriva che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che
l'applicazione concreta di tale ragione obiettiva, in considerazione delle particolarità dell'attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro.
Una siffatta normativa, infatti, in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato”.
La circostanza che, di fatto, non si sia fatto più ricorso a procedure selettive come invece prescritto dalla norma giustifica la valutazione negativa fatta dalla Corte di giustizia in ordine alla reiterazione dei contratti a termine sul cd. organico di diritto perché effettivamente disposti in successione temporale senza che l'Amministrazione abbia mai provveduto a predisporre un sistema certo, quantomeno con riguardo agli effetti temporali, per la copertura definitiva dei posti vacanti e quindi, indirettamente, per la cessazione della reiterazione dell'assunzione a termine per la copertura del relativo posto.
In assenza di concorso, infatti, la copertura è stata effettuata esclusivamente tramite l'accesso parziale dalla graduatoria dei docenti continuativamente aggiornata, in ragione dei punteggi via via maturati anche per effetto degli incarichi temporanei assunti.
Tale procedura, però, non offre alcuna certezza sulla durata delle scoperture assoggettando il lavoratore a possibili reiterazioni continue volte a soddisfare esigenze certamente non più provvisorie, ma croniche, in palese violazione della ontologica temporaneità che deve contraddistinguere il rapporto a tempo determinato anche nel settore della scuola.
Ne deriva che la legittima reiterazione degli incarichi annuali deve trovare un limite temporale nello stesso sistema interno proprio con riferimento alla cadenza triennale prevista per la copertura dei posti vacanti mediante concorso, solo in attesa del quale l'assunzione a termine è consentita.
Laddove venga superato tale limite temporale, il ripetuto ricorso ad incarichi annuali resta completamente scollegato alla temporaneità dell'esigenza cui è connaturato e va pertanto dichiarato illegittimo. Quanto alle altre supplenze temporanee, brevi per sostituzioni temporanee di personale assente e su organico di diritto la Corte di Giustizia ha ritenuto che quelle esigenze hanno effettivamente carattere di temporaneità perché correlate ad esigenze contingenti, variabili e neppure prevedibili.
Naturalmente la temporaneità deve trovare allegazione e dimostrazione concreta.
Quindi, alla stregua della sentenza della CGUE, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue ala circostanza che tale normativa da un lato non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Con la sentenza n. 187/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124/1999, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al . CP_1
Con specifico riguardo ai docenti di religione, la l. 824/1930, ora abrogata, negli istituti statali prevedeva incarichi annuali da conferire all'inizio dell'anno scolastico per non più di diciotto ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed il riconoscimento degli stessi diritti e doveri degli altri docenti.
La l. n. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, ha previsto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, mediante attribuzione degli incarichi a docenti riconosciuti idonei dall'autorità e nominati d'intesa con quest'ultima.
Nella vigente disciplina l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta nelle scuole superiori dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo nelle scuole materne ed elementari, a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
L'idoneità ha effetto permanente, salvo revoca e gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Invero l'art. 309 del d.lgs n. 297/1994, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, indica che l'insegnamento di religione è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano e sottolinea l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
La l. n. 186/2003, nell'introdurre la distinzione fra docenti di ruolo assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato, ha delineato i ruoli regionali per ambiti di diocesi e fissato la dotazione organica nella misura del 70% dei posti funzionanti per ciascuna diocesi.
L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, e, al conferimento dei posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio nel limite del 30 % proprio degli addetti assunti a termine.
Ha confermato che agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal d. lgs. n. 297/1994 e ss.mm..
Si ricava uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, con parità di diritti e di doveri.
Si delinea un'esigenza particolare di flessibilità idonea a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
Dev'essere verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che non siano celate esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, del numero di detti contratti successivi stipulati con lo stesso insegnante o per lo svolgimento di uno stesso lavoro.
La regola, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico potenzialmente costante non escluda però che persistano elementi di precarietà, desumibili dal fatto che solo i docenti di ruolo possono accedere alla mobilità e dalla minor tutela avverso la malattia.
Se una misura idonea a sopperire a tale precarietà è costituita dall'obbligo di procedere, con cadenza triennale, allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, il mancato rispetto di tale frequenza ha protratto i menzionati tratti di precarizzazione.
Quindi l'abuso si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale.
Ulteriore forma di abuso si realizza anche a fronte di plurime assunzioni a termine discontinue per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
Integra dunque abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (ora art. 28, II comma del d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.
Spetta al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_1 ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso.
Nelle ipotesi in cui il diritto dell'Unione non preveda sanzioni specifiche, come nel caso dell'Accordo
Quadro, e siano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro.
La misura sanzionatoria deve, infatti, presentare garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente l'abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
In ordine alle conseguenze, va osservato che il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni e l'eccezionale facoltà di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale, fissata dall'art. 97 IV comma Cost.,
è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale nei limiti della non manifesta irragionevolezza.
Peraltro il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico è stato ritenuto, dalla Corte di Giustizia conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell' Accordo Quadro di cui alla direttiva
1999/70/CE.
Peraltro se con la l. n. 107/2015 o con successivi concorsi - la ricorrente secondo quanto allegato dalla resistente avrebbe partecipato con esito positivo alla procedura volta all'assegnazione di incarichi di docenza a tempo indeterminato - è stato cancellato l'illecito comunitario per il futuro, in ragione di misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola, ma non è stato eliminato il pregresso illecito da reiterazione di contratti a termine per supplenze su organico di diritto eccedente il quadro temporale minimo.
Se la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente, che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine e dunque idonea a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario, restando pur impregiudicata la risarcibilità di danni ulteriori da allegare e provare da parte del lavoratore, la mera astratta chance di stabilizzazione non costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
Anche qualora l'interessato non sia mai potuto accedere alla stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro citato.
Con la ricorrente sono stati sottoscritti dall'a.s. 2015/2016 continuativi contratti di durata annuale che, di fatto per la loro continuità presso i medesimi istituti - scuola primaria e dell'infanzia di Monte S. Giusto, in seguito a Monte Urano, Montegiorgio e Montegranaro - e la loro reiterazione negli anni, mascherano vere e proprie esigenze permanenti e non meramente temporanee di organico, mentre in precedenza emergono anni in cui non sono state conferite supplenze e comunque incarichi per risicati orari temporali o in diversi ordini di scuole anno per anno e traspaiono esigenze sostitutive.
Basti pensare alla reiterazione continuativa dei contratti dall'a.s. 2015/2016 presso la scuola dell'infanzia e quella primaria di Monte S. Giusto.
Tenuto conto dei limiti di reiterazione triennale e della continuità dell'insegnamento prestato, risulta abusivo il contratto stipulato dalla ricorrente nell'a.s. 2018/2019 dal 01/09/2018 al 31/08/2019 presso la scuola primaria G. Falcone e P. EL di Monte S. Giusto per tredici ore settimanali.
In ordine al risarcimento, avuto riguardo al numero di contratti stipulati con continuità sino al corrente anno scolastico si reputa dissuasivo ed equo un risarcimento, ai sensi dell'art. 32 della l. n.
183/2010, pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r..
Risultando l'ultima retribuzione utile a tale fine pari ad € 2.066,28, andrà riconosciuto un importo risarcitorio pari ad € 14.463,96, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 18 ottobre 2024, data della diffida avente valenza interruttiva della prescrizione, al saldo effettivo.
Non risultano documentati altri pregiudizi da potersi ristorare.
***
4) ANALISI DELLA NORMATIVA DI SETTORE INTERNA ED EUROUNITARIA SULLA CARTA
DEL DOCENTE
Giova, a questo punto, brevemente ripercorrere il quadro normativo.
Mediante l'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non assurge a retribuzione accessoria, né a reddito imponibile.
Sono stati demandati ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni, di concerto con il e con Controparte_6 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123 e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
La formazione in servizio dei docenti di ruolo è definita come obbligatoria, permanente e strutturale e le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.
In attuazione è stato emanato il 23 settembre 2015 il d.p.c.m. disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il decreto prevede che i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che risulta nominativa, personale e non trasferibile, per l'importo annuo di € 500,00 spendibile entro il termine dell'anno successivo a quello di maturazione.
Analoghe previsioni risultano approntate dal decreto emesso nel novembre del 2016.
Ne deriva di fatto un vero e proprio sistema di formazione a doppio binario: da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto l'aspetto economico con il rilascio della Carta e, dall'altro, i docenti con contratti a tempo determinato, la cui formazione assurge a mero diritto ma non partecipa del crisma dell'obbligatorietà e del sostegno economico.
Trattasi di disciplina che si pone in frizione con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., sotto il profilo della violazione della tutela del lavoro e della cura della formazione professionale, dell'infrazione al principio di uguaglianza tra docenti di ruolo e precari che espletano una prestazione lavorativa dal contenuto sovrapponibile ed al buon andamento della P.A..
Palese, del resto, la discriminazione che si delinea a danno dei docenti non di ruolo, che si vedono privati di uno strumento a supporto delle attività volte alla loro formazione e vengono a trovarsi in posizione deteriore rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato.
Si delinea un sistema scolastico a due velocità che impedisce a tutti i docenti, di ruolo e non, di avere identici mezzi per curare un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, con pregiudizio del diritto ad un'efficace formazione a favore degli utenti del servizio scolastico nell'ottica di buona amministrazione.
Se tra i docenti vanno inclusi tanto quelli stabilizzati, quanto quelli a tempo determinato, ai fini dell'erogazione di un servizio scolastico di livello, l'ente scolastico deve curare la formazione di tutto il personale ad ampio raggio, nell'ottica di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
La formazione professionale assurge a diritto-dovere di tutto il personale docente, anche con orario a part-time, e pure agli insegnanti in prova, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati e la carta Docenti non vale certo a compensare la natura più gravosa dei docenti di ruolo.
Se alla stregua del d.lgs. n. 165/2001 la materia della formazione professionale dei docenti risulta ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, va osservato che il c.c.n.l. di comparto, agli artt. 63 e 64, prevede, a carico dell'Amministrazione, l'obbligo di fornire a tutto il personale docente indistintamente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, inclusa la
Carta del docente.
Alla luce della previsione pattizia, competente a disciplinare il settore formativo, può ritenersi esteso il diritto alla Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, anche ai docenti a termine.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, a seguito di rinvio pregiudiziale, ha indicato come la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CCEP allegato alla direttiva 70/1999/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 annui al fine di sostenere CP_1
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante la c.d.
Carta Elettronica del docente.
Tale misura, ad avviso della Corte di Giustizia dell' pare rientrare tra le condizioni di impiego, CP_7
in quanto emolumento diretto a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
. CP_1
Non sussistono, peraltro, ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, disparità che dev'essere fondata su ragioni oggettive ovvero su elementi precisi e concreti delineanti il rapporto di impiego non rilevando la mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto.
Se la disparità di trattamento, a svantaggio dei lavoratori precari o già precari, non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, la non comparabilità tra docenti di ruolo e non di ruolo dev'essere basata su differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, differenza insussistente alla luce dell'omogeneità tra le mansioni di docente a termine e di ruolo.
Che la formazione dei lavoratori a termine sia un diritto fondamentale e non comprimibile emerge anche dalla clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999, secondo cui i datori di lavoro sono tenuti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale e dall'art. 14 della C.D.F.U.E., che indica il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali.
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5) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E MODALITA' DI FRUIZIONE DEL DIRITTO LLA CARTA
DEL DOCENTE
La negli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, ha svolto mansioni sovrapponibili a quelle dei Pt_1
colleghi a tempo indeterminato e non appare inciso il contenuto effettivo della prestazione, espletata in arco temporale continuativo in virtù di più contratti paralleli sino al termine dell'anno scolastico per un ammontare orario complessivo di rilievo o completo (nell'a.s. 2021/2022).
Peraltro la legislazione interna si sta gradualmente uniformando a tale estensione, se si considera che l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 riconosce per il 2023 il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento professionale e la formazione del docente di ruolo agli insegnanti aventi contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Va dunque riconosciuto il diritto della attualmente in servizio come docente di religione, Pt_1 all'attribuzione della Carta del docente negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, nel corso dei quali costei ha operato come insegnante di religione con orario di rilievo o completo per cumulo d'incarichi sino al termine dell'anno scolastico.
Non spetta, alla stregua dell'art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015, il versamento diretto di una somma di denaro, ma solamente la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Invero non si pone una questione risarcitoria di un danno, che non risulta né allegato né provato dalla ricorrente, ma solo un problema di adempimento da parte dell'amministrazione scolastica al contributo per la formazione dei docenti.
Del resto l'attribuzione dell'equivalente monetario e la condanna dell'amministrazione scolastica alla relativa erogazione non garantirebbe un efficace controllo del vincolo di spesa ed in astratto consentirebbe l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato.
Al fine di garantire un efficace rimedio avverso la discriminazione patito dalla ricorrente, non può precludersi il riconoscimento del diritto agli anni scolastici esauriti, in relazione ai quali non appare peraltro maturata la prescrizione quinquennale neppure eccepita dalle resistenti.
Peraltro le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
In conclusione, avuto riguardo ai periodi effettivi di servizio continuativo prestato, andrà attribuito il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, in favore della ricorrente per gli anni scolastici sopra delineati, considerato che ella risulta allo stato intranea al sistema scolastico e conferitaria d'incarichi d'insegnamento sino al 31 agosto 2025.
Invero dallo stato matricolare risulta che ella ha prestato servizio continuativo, effettuando un'attività senza soluzione di continuità connotata da un orario settimanale completo o di rilievo, di natura e quantità del tutto speculare a quella dei docenti a tempo indeterminato.
Al credito andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla diffida del 18 ottobre 2024 al saldo effettivo.
Va peraltro esclusa la sussistenza di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile al creditore, in ragione del fatto che il debitore negava di esser tenuto all'adempimento di quanto richiesto dalla ricorrente e non aveva posto in essere alcuna attività per provvedere al pagamento.
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6) SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Le parti resistenti spiegano domanda riconvenzionale volta ad accertare l'insussistenza dei presupposti per il conferimento d'incarichi ulteriori alla ricorrente al fine di evitare il protrarsi dell'illecito.
La domanda ha natura riconvenzionale, in quanto, traendo occasione della domanda contro di loro proposta, le parti convenute hanno opposto una
contro
-domanda mirando ad un provvedimento positivo sfavorevole all'attore ulteriore rispetto al rigetto della domanda principale.
Nel merito la richiesta appare infondata, in quanto la ricorrente risulta perfettamente idonea quanto a titoli posseduti per l'insegnamento della materia di religione e spetta al datore di lavoro pubblico individuare le modalità di costituzione del rapporto in linea con il rispetto dei dettami di legge e del diritto vivente sovranazionale onde evitare illegittimità.
Tenuto conto della soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m.
n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, seguono la soccombenza, con conseguente condanna del alla rifusione a favore della Controparte_1
operandone la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. D. Pantaleoni Pt_1
dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1) dichiara l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato tra il Dirigente Scolastico della scuola primaria G. Falcone e P. EL di Monte S. Giusto e la ricorrente nell'a.s. 2018/2019 dal
01/09/2018 al 31/08/2019 presso per tredici ore settimanali e, per l'effetto, condanna il
[...]
a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di Controparte_1
€ 14.463,96, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n.
724/1994, dal 18 ottobre 2024 al saldo effettivo;
2) dichiara il diritto di di fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015 negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il
[...]
e le competenti articolazioni territoriali all'adozione di ogni atto Controparte_1
propedeutico per assicurarne il godimento, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dal 18 ottobre 2024 al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalle parti resistenti;
4) condanna il alla rifusione, a favore della parte ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.189,00, di cui € 259,00 per spese di Parte_2
contributo unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv. D. Pantaleoni dichiaratosi antistatario.
Fermo, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan