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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10519/2023 promosso con ricorso depositato in data 22 luglio 2023
da
RO
, titolare della carta d'identità - RG n° , iscritto nel codice Parte_1 fiscale brasiliano CPF/MF n° , nato il [...], nella città di Campinas - SP, residente e C.F._1 domiciliato in Via dos Alfeneiros, 70 - Residencial Vila Verde- 13091-623 - Campinas-SP;
titolare della carta d'identità – RG n° 44.949.779-3, iscritta nel Parte_2 codice fiscale brasiliano - CPF/MF al n° , nata il [...], nella città di Campinas - SP, NumeroDi_2 residente e domiciliata in Via Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 645 - Pinheiros - 054150-30 - São Paulo-SP;
, titolare della carta d'identità - RG n° 9, Iscritto nel codice fiscale Parte_3 NumeroDi_3 brasiliano - CPF/MF sotto il n° , nato il [...], nella città di Campinas- SP, residente e NumeroDi_4 domiciliato in Via dos Alfeneiros, 70 – Residencial Vila Verde - 13091-623 - Campinas – SP;
, titolare della carta d'identità - RG n° , iscritto nel codice fiscale brasiliano - Parte_4 NumeroDi_5
CPF/MF sotto il n° , nato il giorno 08/05/1958, nella città di Campinas - SP. residente e NumeroDi_6 domiciliato in Via São Benedito, 1551 – Santon Amaro - Apto 32, Hall Zermatt - São Paulo - SP, 04735-003;
Tutti rappresentati dall'Avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza cartolare del giorno 19 giugno
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , nato in [...] nel Comune di Crosara, oggi aggregato a Marostica Parte_5
(Provincia di Vicenza) il giorno 04.05.1901, figlio di e di , Persona_1 Persona_2 emigrato in Brasile ove visse fino al decesso. A specificazione della domanda, i ricorrenti deducevano che si sposava con e che dal loro matrimonio nasceva la figlia Parte_5 CP_2 [...]
, che a sua volta si sposava con e che dal loro matrimonio Per_3 Controparte_3 nacque, nel 1958, il ricorrente;
deducevano, inoltre, i ricorrenti che in data 25.06.1988 Parte_4
si sposava con e che dal loro matrimonio nacquero tre figli, Parte_4 Controparte_4 gli odierni ricorrenti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
(quest'ultima da coniugata .
[...] Parte_2
Deducevano, infine, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza brasiliana e Parte_5 Per_ mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia che,
a sua volta, l'aveva trasmessa al figlio e questo ai propri figli. Parte_4
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il Consolato competente di San Paolo, a causa della situazione di paralisi in cui versa il predetto
, che prevede liste di attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di Parte_6 riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente invitato in giudizio, non si è costituito in giudizio e va dichiarato CP_1 contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso. Si osserva che nel fascicolo risultano presenti atti depositati dal PM, dei quali si ritiene di non doverne tener conto, atteso che il loro contenuto non è pertinente alla materia trattata e appaiono essere conseguenza di un refuso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione 1992 – ante modifiche introdotte con la legge 74/2025 che ha convertito il DL 36/2025, essendo il ricorso stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina - che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge
555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n.
30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di;
si rileva, inoltre, che, Parte_5 secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni. dal momento che le eventuali variazioni letterali e fonetiche dei nomi e cognomi sia del dante causa che dei ricorrenti, si giustificano, negli anni, in primo luogo con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in
Brasile, ma soprattutto con il modus operandi di coloro che detenevano i registri, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Risulta, inoltre, dal doc. 11 allegato al ricorso, che l'avo è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Tanto premesso, richiamata la normativa citata applicabile al caso in esame, ne consegue che
[...]
, nato in [...] genitori italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia e questa ai propri Parte_5 discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato Generale di San Paolo per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che risulta che prima dell'inizio del procedimento i ricorrenti hanno depositato la domanda volta ad ottenere l'appuntamento, ma è fatto notorio che tutti i Consolati
d'Italia in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, a causa del numero di istanze depositate negli ultimi anni, che comporta una prospettiva per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deriva che i ricorrenti sono cittadini italiani per discendenza. Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_1 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 17 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10519/2023 promosso con ricorso depositato in data 22 luglio 2023
da
RO
, titolare della carta d'identità - RG n° , iscritto nel codice Parte_1 fiscale brasiliano CPF/MF n° , nato il [...], nella città di Campinas - SP, residente e C.F._1 domiciliato in Via dos Alfeneiros, 70 - Residencial Vila Verde- 13091-623 - Campinas-SP;
titolare della carta d'identità – RG n° 44.949.779-3, iscritta nel Parte_2 codice fiscale brasiliano - CPF/MF al n° , nata il [...], nella città di Campinas - SP, NumeroDi_2 residente e domiciliata in Via Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 645 - Pinheiros - 054150-30 - São Paulo-SP;
, titolare della carta d'identità - RG n° 9, Iscritto nel codice fiscale Parte_3 NumeroDi_3 brasiliano - CPF/MF sotto il n° , nato il [...], nella città di Campinas- SP, residente e NumeroDi_4 domiciliato in Via dos Alfeneiros, 70 – Residencial Vila Verde - 13091-623 - Campinas – SP;
, titolare della carta d'identità - RG n° , iscritto nel codice fiscale brasiliano - Parte_4 NumeroDi_5
CPF/MF sotto il n° , nato il giorno 08/05/1958, nella città di Campinas - SP. residente e NumeroDi_6 domiciliato in Via São Benedito, 1551 – Santon Amaro - Apto 32, Hall Zermatt - São Paulo - SP, 04735-003;
Tutti rappresentati dall'Avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza cartolare del giorno 19 giugno
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , nato in [...] nel Comune di Crosara, oggi aggregato a Marostica Parte_5
(Provincia di Vicenza) il giorno 04.05.1901, figlio di e di , Persona_1 Persona_2 emigrato in Brasile ove visse fino al decesso. A specificazione della domanda, i ricorrenti deducevano che si sposava con e che dal loro matrimonio nasceva la figlia Parte_5 CP_2 [...]
, che a sua volta si sposava con e che dal loro matrimonio Per_3 Controparte_3 nacque, nel 1958, il ricorrente;
deducevano, inoltre, i ricorrenti che in data 25.06.1988 Parte_4
si sposava con e che dal loro matrimonio nacquero tre figli, Parte_4 Controparte_4 gli odierni ricorrenti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
(quest'ultima da coniugata .
[...] Parte_2
Deducevano, infine, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza brasiliana e Parte_5 Per_ mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia che,
a sua volta, l'aveva trasmessa al figlio e questo ai propri figli. Parte_4
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il Consolato competente di San Paolo, a causa della situazione di paralisi in cui versa il predetto
, che prevede liste di attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di Parte_6 riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente invitato in giudizio, non si è costituito in giudizio e va dichiarato CP_1 contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso. Si osserva che nel fascicolo risultano presenti atti depositati dal PM, dei quali si ritiene di non doverne tener conto, atteso che il loro contenuto non è pertinente alla materia trattata e appaiono essere conseguenza di un refuso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione 1992 – ante modifiche introdotte con la legge 74/2025 che ha convertito il DL 36/2025, essendo il ricorso stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina - che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge
555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n.
30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di;
si rileva, inoltre, che, Parte_5 secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni. dal momento che le eventuali variazioni letterali e fonetiche dei nomi e cognomi sia del dante causa che dei ricorrenti, si giustificano, negli anni, in primo luogo con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in
Brasile, ma soprattutto con il modus operandi di coloro che detenevano i registri, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Risulta, inoltre, dal doc. 11 allegato al ricorso, che l'avo è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Tanto premesso, richiamata la normativa citata applicabile al caso in esame, ne consegue che
[...]
, nato in [...] genitori italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia e questa ai propri Parte_5 discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato Generale di San Paolo per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che risulta che prima dell'inizio del procedimento i ricorrenti hanno depositato la domanda volta ad ottenere l'appuntamento, ma è fatto notorio che tutti i Consolati
d'Italia in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, a causa del numero di istanze depositate negli ultimi anni, che comporta una prospettiva per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deriva che i ricorrenti sono cittadini italiani per discendenza. Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_1 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 17 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini