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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 10665/2024, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. GAUDIO ISABELLA, Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via Avigliana n.
20
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: reddito di cittadinanza
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 23/12/2024, cittadina Parte_1
albanese, ha rappresentato:
1 - di essere titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, di essere residente in Italia da più di 10 anni;
- di avere richiesto, con domanda amministrativa presentata il 20/2/2023, il beneficio assistenziale denominato reddito di cittadinanza (d.l. 4/2019), possedendo non solo i requisiti sopra indicati, ma anche i requisiti di natura reddituale-patrimoniale;
- che la compilazione di detta domanda non è andata a buon fine, in quanto, nell'apposita piattaforma informatizzata dell' , risultavano due persone con il nome di , CP_1 Parte_1
con codici fiscali però differenti;
non risultava quindi possibile, per il sistema informatizzato,
effettuare la validazione dei dati anagrafici.
La ricorrente ha quindi richiesto in questa sede il riconoscimento del diritto a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo marzo – luglio del 2023, in quanto in possesso di tutti i requisiti di legge per la concessione del beneficio, ed essendo imputabile all' l'anomalia che non CP_1
ha permesso il corretto inoltro della domanda.
La ha quindi richiesto in questa sede anche la condanna dell' al pagamento del Pt_1 CP_1
pagamento dei ratei sopra indicati.
L' si è costituito in giudizio, dando atto della problematica riferita dalla ricorrente, CP_1
rappresentando che della stessa era stata interessata la Direzione Centrale, per addivenire allo
“sblocco” della procedura.
In corso di causa è stato disposto un differimento di udienza per permettere all' di Pt_2
risolvere la problematica. All'odierna udienza si è verificata l'assenza di una soluzione, almeno allo stato, e le parti hanno precisato le conclusioni come in atti
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
2 Com'è noto, il d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, ha introdotto nell'ordinamento la misura denominata reddito di cittadinanza.
Il d.l. 4/2019, nella parte in cui ha disciplinato tale provvidenza, è stato abrogato dalla l.
197/2022 (legge di bilancio per l'anno 2023). L'art. 1 co 313 di tale testo normativo ha però
dettato una disciplina provvisoria dell'istituto, per il solo anno 2023, stabilendo:
“Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva,
nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023,
comunicano all' tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. CP_1
Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma,
non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023”.
Venendo alla fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto, nel febbraio del 2023, proprio l'erogazione limitata nel tempo di tale beneficio.
3 La domanda, come è pacifico in causa, è stata sì presentata dalla ricorrente, ma non ne è stato possibile il rituale inoltro, a causa di problematica di gestione dei dati della ricorrente da parte dell' . Altrettanto pacifico è che alla ricorrente non è addebitabile tanto, essendo il Pt_2
problema imputabile esclusivamente al sistema informatizzato che gestisce il flusso delle domande amministrative, ovvero all' . Ciò per quanto riguarda la presentazione della CP_1
domanda, mentre, per ciò che riguarda i requisiti sostanziali richiesti dal già vigente art. 2 del d.l. 4/2019, la ricorrente ha allegato il possesso di tutti i presupposti richiesti dalla normativa per il riconoscimento della provvidenza (illustrandoli anche nella loro specificità, sia con riferimento al possesso dei requisiti territoriali, quali il possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo e la residenza sul territorio dello Stato per almeno 10 anni, dei quali gli ultimi 2
consecutivi, nonché i requisiti reddituali e patrimoniali), senza che la parte convenuta abbia in alcun modo contestato la sussistenza degli stessi, ma limitandosi a dedurre che questi avrebbero dovuto esser verificati prima del riconoscimento del diritto. Non essendovi stata alcuna contestazione, tantomeno specifica, dei presupposti di fatto, e quindi di diritto, per la concessione della provvidenza, deve riconoscersi il diritto alla sua percezione e deve emettersi condanna al pagamento;
per il periodo indicato in domanda, ovvero marzo – luglio del 2023
(nel limite dei 7 mesi massimi di cui alla legge di bilancio 2023).
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
in favore dell'Erario e previa dimidiazione del quantum, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
4 - accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire della prestazione denominata reddito di cittadinanza, per il periodo marzo – luglio del 2023;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, del beneficio denominato reddito CP_1
di cittadinanza, ed in particolare dei ratei maturati dal mese di marzo del 2023 al mese di luglio del 2023; ratei quantificati in complessivi euro 3.000,00, oltre ad interessi;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'Erario; CP_1
spese liquidate in complessivi euro 800,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Torino, 24/9/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 10665/2024, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. GAUDIO ISABELLA, Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via Avigliana n.
20
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: reddito di cittadinanza
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 23/12/2024, cittadina Parte_1
albanese, ha rappresentato:
1 - di essere titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, di essere residente in Italia da più di 10 anni;
- di avere richiesto, con domanda amministrativa presentata il 20/2/2023, il beneficio assistenziale denominato reddito di cittadinanza (d.l. 4/2019), possedendo non solo i requisiti sopra indicati, ma anche i requisiti di natura reddituale-patrimoniale;
- che la compilazione di detta domanda non è andata a buon fine, in quanto, nell'apposita piattaforma informatizzata dell' , risultavano due persone con il nome di , CP_1 Parte_1
con codici fiscali però differenti;
non risultava quindi possibile, per il sistema informatizzato,
effettuare la validazione dei dati anagrafici.
La ricorrente ha quindi richiesto in questa sede il riconoscimento del diritto a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo marzo – luglio del 2023, in quanto in possesso di tutti i requisiti di legge per la concessione del beneficio, ed essendo imputabile all' l'anomalia che non CP_1
ha permesso il corretto inoltro della domanda.
La ha quindi richiesto in questa sede anche la condanna dell' al pagamento del Pt_1 CP_1
pagamento dei ratei sopra indicati.
L' si è costituito in giudizio, dando atto della problematica riferita dalla ricorrente, CP_1
rappresentando che della stessa era stata interessata la Direzione Centrale, per addivenire allo
“sblocco” della procedura.
In corso di causa è stato disposto un differimento di udienza per permettere all' di Pt_2
risolvere la problematica. All'odierna udienza si è verificata l'assenza di una soluzione, almeno allo stato, e le parti hanno precisato le conclusioni come in atti
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
2 Com'è noto, il d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, ha introdotto nell'ordinamento la misura denominata reddito di cittadinanza.
Il d.l. 4/2019, nella parte in cui ha disciplinato tale provvidenza, è stato abrogato dalla l.
197/2022 (legge di bilancio per l'anno 2023). L'art. 1 co 313 di tale testo normativo ha però
dettato una disciplina provvisoria dell'istituto, per il solo anno 2023, stabilendo:
“Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva,
nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023,
comunicano all' tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. CP_1
Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma,
non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023”.
Venendo alla fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto, nel febbraio del 2023, proprio l'erogazione limitata nel tempo di tale beneficio.
3 La domanda, come è pacifico in causa, è stata sì presentata dalla ricorrente, ma non ne è stato possibile il rituale inoltro, a causa di problematica di gestione dei dati della ricorrente da parte dell' . Altrettanto pacifico è che alla ricorrente non è addebitabile tanto, essendo il Pt_2
problema imputabile esclusivamente al sistema informatizzato che gestisce il flusso delle domande amministrative, ovvero all' . Ciò per quanto riguarda la presentazione della CP_1
domanda, mentre, per ciò che riguarda i requisiti sostanziali richiesti dal già vigente art. 2 del d.l. 4/2019, la ricorrente ha allegato il possesso di tutti i presupposti richiesti dalla normativa per il riconoscimento della provvidenza (illustrandoli anche nella loro specificità, sia con riferimento al possesso dei requisiti territoriali, quali il possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo e la residenza sul territorio dello Stato per almeno 10 anni, dei quali gli ultimi 2
consecutivi, nonché i requisiti reddituali e patrimoniali), senza che la parte convenuta abbia in alcun modo contestato la sussistenza degli stessi, ma limitandosi a dedurre che questi avrebbero dovuto esser verificati prima del riconoscimento del diritto. Non essendovi stata alcuna contestazione, tantomeno specifica, dei presupposti di fatto, e quindi di diritto, per la concessione della provvidenza, deve riconoscersi il diritto alla sua percezione e deve emettersi condanna al pagamento;
per il periodo indicato in domanda, ovvero marzo – luglio del 2023
(nel limite dei 7 mesi massimi di cui alla legge di bilancio 2023).
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
in favore dell'Erario e previa dimidiazione del quantum, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
4 - accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire della prestazione denominata reddito di cittadinanza, per il periodo marzo – luglio del 2023;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, del beneficio denominato reddito CP_1
di cittadinanza, ed in particolare dei ratei maturati dal mese di marzo del 2023 al mese di luglio del 2023; ratei quantificati in complessivi euro 3.000,00, oltre ad interessi;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'Erario; CP_1
spese liquidate in complessivi euro 800,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Torino, 24/9/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
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