Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1887/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1887 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] l'[...], Parte_1
e
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
CORSO CAMPANO N.171 VENAFRO (IS), presso lo studio dell'Avv. ZANNINI MARINA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'8.01.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.08.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in VENAFRO (IS) 15.06.2001 e di aver avuto durante la convivenza i figli: (il Per_1
consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
un assegno di mantenimento a carico de padre a favore dei figli di euro mensili complessivi
450,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 100% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS per i minori verrà percepito per intero dalla madre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1887 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza dell'8.01.2024
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in VENAFRO (IS) il 15/06/2001, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VENAFRO (IS) dell'anno 2001 , al n.4 , parte I);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 8.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)