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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 698/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato ad [...] il 29.04.1972, rapp.to e difeso dall' avv.to Mara Parte_1
-ricorrente - in persona del legale rapp.te p. t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Stefano CP_1 so, Pietro Marzano e Carla Sodano;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.01.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 01.02.2018 al 28.07.2023, alle dipendenze della resistente società, inquadrato al livello IV, con qualifica di vigile scelto, addetto all'attività di trasporto valori sui furgoni;
- di esser stato applicato - nell'ultimo periodo lavorativo - a bordo di furgoni per il trasporto di valori da e per le filiali di vari istituti di credito, provvedendo, nello specifico, a caricare e scaricare “cassetti” contenenti il contante, a raccogliere gli incassi dai punti vendita della clientela commerciale per il trasporto presso la sede della resistente, ove il denaro veniva contato e successivamente trasferito presso gli istituti di credito;
- di aver ricevuto, in data 13.06.2023, lettera di contestazione disciplinare, con la quale gli veniva rimproverato di aver lasciato incustoditi, il giorno 22 maggio 2023, mentre era comandato in servizio di trasporto valori, in località Acerra, per effettuare il servizio di caricamento ATM, i cassetti contenenti valori per euro 86.000,00 all'interno dell'area , a causa di un momentaneo blocco della cassaforte, invece di Pt_2 riportarli all'interno del furgone blindato;
- che, nello specifico, gli veniva addebitato di non aver effettuato, nelle predette circostanze, unitamente al collega di turno, alcuna comunicazione alla Centrale Operativa, sia in merito al blocco della cassaforte ATM, che alla scelta di allontanarsi e di lasciare i cassetti incustoditi;
- di aver presentato alla datrice di lavoro le proprie giustificazioni, nelle quali esponeva di aver agito nell'esclusivo interesse dell'azienda posto che la zona Safe dell'ATM è allarmata, sorvegliata e blindata;
- che, nonostante le giustificazioni addotte, il rapporto lavorativo, veniva risolto, in data 28.07.2023, con l'irrogazione di licenziamento per giusta causa. Concludeva, pertanto, chiedendo: “1. Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.350,01), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra;
2. In subordine nella ipotesi di declaratoria di insussistenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente della indennità risarcitoria nella misura massima pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.350,01);
3. Condannare, in ogni caso, la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato fattone anticipo.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la società resistente deducendo l'infondatezza dell'avverso ricorso;
rilevava, in particolar modo, che il lavoratore avesse deciso, in maniera del tutto arbitraria, di lasciare i valori incustoditi, in palese violazione sia delle norme comportamentali ex art. 101 CCNL di categoria, che delle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale e del Mansionario. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, all'esito di approfondita discussione orale ed interrogatorio libero del lavoratore. Essa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. I FATTI POSTI ALLA BASE DEL LICENZIAMENTO I fatti posti alla base del licenziamento sono sostanzialmente incontestati tra le parti, sicchè il Tribunale ha ritenuto superfluo l'espletamento di attività istruttoria. Nella missiva di contestazione disciplinare, invero, si legge: “Lei opera presso la scrivente in qualità di Guardia Particolare Giurata. In data 22 maggio 2023 Lei era comandato in servizio di trasporto valori denominato “NA8-Vesuviano” con blindato BL465 con funzione di servizio alle ore 06,30. Alle ore 07,40 circa, mentre vi trovavate in località Acerra presso l'area Safe Cico ATM 1476 per effettuare il servizio di caricamento ATM, Lei lasciava i valori incustoditi a causa del blocco della cassaforte senza darne comunicazione. Alle ore 9,25 circa presso il negozio Prenatal di Afragola, mentre ritirava una sacca valori sigillata subiva una rapina come da denuncia fatta presso la Legione Carabinieri Campania stazione di Afragola con Protocollo verbale NCS682023522121534870. Sul posto sopravvenivano i sig.ri e che prendevano in consegna il furgone valori BL465 per darvi la Parte_3 CP_2 possibilità di andare a fare la denuncia su richiamata. Mentre i colleghi e rientravano in Parte_3 CP_2 sede con il blindato BL465 il collega telefonava al cellulare di servizio del sig. e lo informava CP_3 CP_2 che presso l'area Safe ATM 1476 in località Acerra presso l'ATM Cico, gruppo MPS, non avevate provveduto al carico dello stesso ma avevate lasciato i cassetti con sigillo 05992139 e 05992140 occorrenti al carico per un valore totale di € 86.000,00 all'interno dell'area safe ma incustoditi. Come da disposizioni impartite dalla Scrivente ed a Lei ben note, i valori devono sempre restare custoditi all'interno del furgone. In caso di problematiche la filale deve essere sempre messa a conoscenza dei fatti in modo tempestivo. Inoltre Lei contrariamente a quanto dichiarato in maniera mendace presso la Legione Carabinieri Campania stazione di Afragola Protocollo verbale NCS682023522121534870, nel verbale redatto in azienda a firma sua e del suo collega al suo rientro dichiarava di non aver caricato l'ATM 1476 e di aver lasciato i due CP_3 cassetti incustoditi presso l'area da Lei così definita: “tenendo conto che nell'attesa di chiusura non Pt_2 manca possibilità per accederci da eventuali malintenzionati e rischio di rapina” (cfr. lettera di contestazione). Il conseguente licenziamento è stato irrogato, dunque, dalla società resistente per la “grave violazione degli obblighi e dei doveri che derivano dalle norme di legge e di contratto” consistite nel:
- decidere, unilateralmente ed in violazione del regolamento aziendale, di lasciare i cassetti contenenti la somma di euro 86.000 in contanti, nell'Area Safe Cico ATM 1476;
- non comunicare la circostanza in parola alla Centrale Operativa, sempre in violazione del Regolamento Aziendale;
- dichiarare il falso alle Forze dell'ordine. Tanto premesso, va rilevato che la ricostruzione degli accadimenti, in punto di fatto, appare (abbastanza) pacifica tra le parti. I FATTI POSTI ALLA BASE DEL LICENZIAMENTO – AVER DICHIARATO IL FALSO ALLE FORZE DELL'ORDINE Con riguardo alla circostanza, appena adombrata nella contestazione disciplinare e poi ribadita nella memoria di costituzione, secondo cui tra i fatti posti alla base del recesso datoriale ci sarebbe anche l'aver riferito il falso alle Forze dell'ordine, il Tribunale ritiene di dover effettuare alcune considerazioni. In proposito, appare particolarmente rilevante la lettura del verbale redatto dai carabinieri, nel quale si legge che ha dichiarato: “qui abbiamo effettuato il caricamento del bancomat depositando denaro contante con cassetta precaricata” (cfr. all. 7 prod. Ricorrente). Interrogato liberamente in proposito dalla scrivente in udienza, il lavoratore ha dichiarato: “La dichiarazione ai Carabinieri è stata un errore di verbalizzazione dei carabinieri: loro mi hanno chiesto il percorso fatto per capire se avessi notato qualche macchina che ci seguiva. Io ho detto che eravamo passati dall'ATM in questione ma non che avevo effettuato il carico.” (cfr. verbale udienza del 3.07.24). Orbene, alla luce del tenore alquanto generico del verbale e del chiarimento operato in occasione del libero interrogatorio dal lavoratore, ritiene il Tribunale che quanto da questi riferito sia più che verosimile. A ciò si aggiunga che non avrebbe avuto alcun senso logico né coerenza comportamentale, dichiarare il falso alle Forze dell'ordine poco dopo aver avvisato alcuni colleghi della presenza del denaro contante nell'area . Pt_2
Invero, nella stessa missiva di contestazione disciplinare si legge che nel verbale redatto in azienda dallo stesso (unitamente al collega ), quest'ultimo dichiarava CP_3 espressamente di non aver effettuato il carico del bancomat. Alla stregua di tali elementi e complessivamente valutato il comportamento del ricorrente, è del tutto evidente che il senso della dichiarazione verbalizzata dai Carabinieri va inteso così come dichiarato in sede di libero interrogatorio dal Rea. Tale ultima interpretazione, invero, è l'unica coerente con il verbale redatto dallo stesso lavoratore nell'immediatezza della denuncia resa ai Carabinieri e consegnato alla società, con il comportamento tenuto da questi e dal (consistito nel notiziare anche i colleghi intervenuti a recuperare il CP_3 furgone del mancato caricamento), nonché con i chiarimenti resi al Tribunale dal lavoratore. Tali considerazioni, dunque, inducono a ritenere il fatto posto alla base del licenziamento come non sussistente o, comunque, del tutto inidoneo a fondare il licenziamento, atteso che nell'immediatezza dei fatti il ricorrente ha dichiarato i fatti per come realmente accaduti all'azienda. Quand'anche si volesse considerare il fatto come effettivamente verificatosi nella realtà fenomenica, esso non ha alcuna rilevanza disciplinare, atteso che la dichiarazione effettuata alla datrice di lavoro in pari data era veritiera e che nessun nocumento è derivato alla resistente dalla versione verbalizzata dai carabinieri (invero, nulla sul punto ha dedotto la società, né in punto di nocumento, né in punto di rilevanza disciplinare della condotta). I FATTI POSTI ALLA BASE DEL LICENZIAMENTO – MANCATO CARICAMENTO DELL'ATM E DEPOSITO DEL DENARO NELL' CP_4
IN DISPOSIZIONI Controparte_5 CP_6
Quanto, invece, alla circostanza per cui abbia unilateralmente ed arbitrariamente deciso, a fronte dell'impossibilità di procedere al caricamento dell'ATM, di lasciare i cassetti contenenti il denaro contante nell'area , senza comunicarlo alla Centrale Operativa, Pt_2 vanno effettuate le seguenti considerazioni. L'effettivo accadimento del fatto è confermato dallo stesso lavoratore, che lo ha ribadito in udienza e lo ha riferito nella relazione di servizio indirizzata alla società e sottoscritta il giorno stesso dei fatti. ha, altresì, confermato di essere consapevole della Parte_1 contrarietà di tale scelta rispetto alle direttive contenute in proposito nel Regolamento aziendale. A conferma di quanto appena esposto, vale la pena riportare le dichiarazioni rese dal Rea in sede di libero interrogatorio: “io sapevo che i valori non possono essere lasciati in luoghi diversi dal furgone blindato. Quella mattina, effettuata la bonifica della zona, ho portato i valori all'interno dell'area safe, ma malgrado vari tentativi non sono riuscito ad effettuare il carico a causa del blocco della cassa. Ho quindi avvisato il mio collega affinchè contattasse la centrale operativa. ha chiamato e mi CP_3 CP_3 ha detto di aver parlato con il sig. il quale gli riferiva che l'unica cosa da fare era contattare Testimone_1 il monitoraggio MPS. Il monitoraggio tuttavia alle 7.40 non è disponibile. Quindi saremmo dovuti restare lì col furgone carico di valori per circa un'ora. Io quindi ho ritenuto di non restare con il furgone carico di valori per un'ora fuori l'ATM. Ho ritenuto quindi di allontanarmi lasciando i valori nell'area safe perché temevo che, essendo da solo, avrei potuto subire una rapina uscendo per riportare i valori a bordo” (cfr. verbale udienza del 3.07.24). Acclarata, allora, la pacifica sussistenza dei fatti contestati, occorre valutare se essi siano idonei a fondare la sanzione applicata, alla luce delle doglianze sollevate in ricorso. Sul punto, vale la pena rammentare che il licenziamento risulta irrogato per giusta causa, avendo la società ritenuto che i fatti posti in essere (pacificamente) dal lavoratore, fossero tali da recidere irrimediabilmente e definitivamente il vincolo fiduciario fondante il rapporto di lavoro. SULLA VIOLAZIONE DEI DOVERI AZIENDALI Nel ricorso introduttivo, lamenta l'inesistenza, nell'ambito del mansionario e Parte_1 del Regolamento aziendale, del dovere di attenersi alle prescrizioni della Centrale Operativa in caso di riscontro di problematiche. Al contrario, la società convenuta pone l'accento sulla esistenza, di contro, di precisi doveri in tal senso nel corpo del Regolamento interno e del mansionario. Ebbene, la tesi della convenuta in proposito è corretta. Dall'esame del Regolamento e del mansionario allegati emerge che:
- “Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla C.O.” (art. 2 Regolamento rubricato “Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate”);
- le guardie giurate devono “attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dall'Istituto; segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla Centrale Operativa” (art. 12 del Regolamento rubricato “Adempimenti generali”);
- “Il dipendente, in nessun caso potrà modificare le disposizioni ricevute in ordine al servizio assegnato” (cfr. “doveri del dipendente” pag. 7 mansionario in atti). Non possono, allora, residuare dubbi in ordine sia all'esistenza dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dalla Centrale Operativa (cfr. Regolamento e mansionario in prod. Parte resistente) sia alla conoscenza da parte del lavoratore degli obblighi in questione (pacificamente ammessa da egli stesso in occasione del libero interrogatorio). La consapevolezza da parte del della violazione delle disposizioni aziendali rende, allora, superfluo l'esame in ordine alle doglianze inerenti la mancata consegna del Regolamento e mansionario, nonché la dedotta mancata affissione. Quanto alla effettiva contrarietà delle condotte poste in essere dal ricorrente rispetto alle prescrizioni datoriali, vanno effettuate alcune precisazioni. Assume, invero, anche in tal caso, decisiva rilevanza il fatto che lo stesso abbia ammesso di aver tenuto un comportamento contrario alle norme e direttive aziendali. Ad ogni buon conto, dall'esame della documentazione in atti, emerge chiaramente che, a fronte della impossibilità di procedere al caricamento, e il collega contattarono CP_3 la Centrale Operativa. Quest'ultima, in persona del sig. , diede ai lavoratori Testimone_1 le seguenti direttive: “l'unica cosa da fare era contattare il monitoraggio MPS” (cfr. libero interrogatorio del ricorrente, verbale udienza 3.07.24). Per ammissione dello stesso fu egli stesso a decidere di lasciare i valori nell'Area Safe: “Il monitoraggio tuttavia alle 7.40 non è disponibile. Quindi saremmo dovuti restare lì col furgone carico di valori per circa un'ora. Io quindi ho ritenuto di non restare con il furgone carico di valori per un'ora fuori l'ATM. Ho ritenuto quindi di allontanarmi lasciando i valori nell'area safe perché temevo che, essendo da solo, avrei potuto subire una rapina uscendo per riportare i valori a bordo” (cfr. libero interrogatorio del ricorrente, verbale udienza 3.07.24). A fronte della pacifica violazione dei doveri aziendali, allora, a nulla rilevano le asserzioni attoree in ordine alla accessibilità o meno dell' da parte di terzi (ragione per la CP_4 quale il tribunale ha ritenuto di non dover procedere all'espletamento della richiesta prova orale). Invero, quand'anche dalla richiesta prova testimoniale fosse emerso che l' era CP_4 allarmata e non accessibile a terzi, tali circostanze non sarebbero state idonee a privare la condotta tenuta dal (violazione delle direttive aziendali) di rilevanza disciplinare. Nemmeno sarebbe stato consentito al Tribunale valutare la correttezza e la congruità delle direttive datoriali in materia, pena una inammissibile ingerenza in facoltà a questi riservate e costituzionalmente presidiate (art. 41 Cost.). SULLA PUNIBILITÀ DEL FATTO CON SANZIONE CONSERVATIVA Nondimeno, il licenziamento appare illegittimo sotto il profilo della censurata punibilità del fatto con sanzione conservativa. Il lavoratore lamenta l'illegittimità del recesso perché il fatto sarebbe stato punibile, sulla scorta delle previsioni del CCNL di comparto, con una sanzione conservativa. Appare opportuno, al fine di espletare l'indagine in ordine all'eccezione in parola, riportare le disposizioni di interesse del CCNL di comparto, ed in particolare l'art. 101: “C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che: - esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato;
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità”; “D) Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- abuso di autorità
- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio;
- l'ubriacarsi in servizio;
- l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;
- l'abbandono del posto;
- l'insubordinazione verso i superiori;
- l'assunzione diretta di servizi di vigilanza”. Nel caso di specie, appare chiaro che la condotta rimproverata al sia sussumibile nell'ambito della previsione contrattuale “esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli”, fattispecie espressamente individuata dalle parti sociali come punibile con la sanzione conservativa della sospensione. Invero, tanto emerge dalla lettura della lettera di contestazione di addebito e di licenziamento, nelle quali si parla di “grave violazione degli obblighi e dei doveri che derivano dalle norme di legge e di contratto”, nonché dalla lettura degli atti difensivi del presente giudizio, nei quali più volte la società ha rimarcato la grave negligenza del (ex) dipendente. I fatti addebitati al ricorrente appaiono, peraltro, anche sussumibili nella fattispecie del lavoratore che “ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato” e che “non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del Servizio”, anch'esse punibili con la sanzione conservativa della sospensione. In nessuna fase del procedimento disciplinare, né tantomeno nel presente giudizio, la datrice di lavoro ha qualificato gli addebiti contestati al lavoratore in termini differenti. Appare, dunque, evidente la necessità di ricondurre i fatti commessi dal alle ipotesi di esecuzione del servizio con grave negligenza, mancata segnalazione di irregolarità, omissione parziale della prestazione, tutte presidiate nelle disposizioni contrattuali dalla sola sanzione conservativa. TUTELA APPLICABILE Il caso, quale quello oggetto di causa, in cui le parti sociali abbiano espressamente previsto una ipotesi come punibile con la sola sanzione conservativa, comporta la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con applicazione della cd. tutela reintegratoria attenuata, come chiarito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 129/24: “La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti. Le previsioni della contrattazione collettiva sono espressione dell'autonomia negoziale di entrambe le parti, sì che la predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l'alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva. Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall'esclusione della valutazione di proporzionalità l'ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa. Rimane altresì la simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, tracciata da questa Corte nella sentenza n. 128 del 2024 sulla linea del “fatto materiale insussistente”, lungo la quale c'è il riallineamento delle due fattispecie di licenziamento, anche se il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo per un fatto assai lieve, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione specifica, si collochi al di qua di quella linea e ricada anch'esso nella tutela reintegratoria attenuata. E tale interpretazione si impone ai fini dell'adeguamento al parametro costituzionale evocato dal rimettente”. Alla stregua della pronuncia in parola, allora, il licenziamento impugnato va annullato e la società resistente va condannata alla reintegra del lavoratore, nonché a corrispondere allo stesso una indennità risarcitoria omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, col limite di 12 mensilità, e detratto l'aliunde perceptum. Il datore di lavoro va, altresì, condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento alla reintegra. La retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR da porre a base del computo è pari ad euro 1.350,01, importo indicato in ricorso e non contestato da . Esso, poi, trova riscontro nel cedolino paga allegato al ricorso (sub. 10), relativo all'ultimo mese di lavoro del ricorrente. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per ¼ tenuto conto dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale in epoca successiva alla costituzione in giudizio della società, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato a lo annulla;
Parte_1
2) Condanna a procedere alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, CP_1 nonché al pagamento di un'indennità omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.350,01) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, con limite di 12 mensilità;
3) Condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il CP_1 medesimo periodo;
4) Compensa per ¼ le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 698/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato ad [...] il 29.04.1972, rapp.to e difeso dall' avv.to Mara Parte_1
-ricorrente - in persona del legale rapp.te p. t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Stefano CP_1 so, Pietro Marzano e Carla Sodano;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.01.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 01.02.2018 al 28.07.2023, alle dipendenze della resistente società, inquadrato al livello IV, con qualifica di vigile scelto, addetto all'attività di trasporto valori sui furgoni;
- di esser stato applicato - nell'ultimo periodo lavorativo - a bordo di furgoni per il trasporto di valori da e per le filiali di vari istituti di credito, provvedendo, nello specifico, a caricare e scaricare “cassetti” contenenti il contante, a raccogliere gli incassi dai punti vendita della clientela commerciale per il trasporto presso la sede della resistente, ove il denaro veniva contato e successivamente trasferito presso gli istituti di credito;
- di aver ricevuto, in data 13.06.2023, lettera di contestazione disciplinare, con la quale gli veniva rimproverato di aver lasciato incustoditi, il giorno 22 maggio 2023, mentre era comandato in servizio di trasporto valori, in località Acerra, per effettuare il servizio di caricamento ATM, i cassetti contenenti valori per euro 86.000,00 all'interno dell'area , a causa di un momentaneo blocco della cassaforte, invece di Pt_2 riportarli all'interno del furgone blindato;
- che, nello specifico, gli veniva addebitato di non aver effettuato, nelle predette circostanze, unitamente al collega di turno, alcuna comunicazione alla Centrale Operativa, sia in merito al blocco della cassaforte ATM, che alla scelta di allontanarsi e di lasciare i cassetti incustoditi;
- di aver presentato alla datrice di lavoro le proprie giustificazioni, nelle quali esponeva di aver agito nell'esclusivo interesse dell'azienda posto che la zona Safe dell'ATM è allarmata, sorvegliata e blindata;
- che, nonostante le giustificazioni addotte, il rapporto lavorativo, veniva risolto, in data 28.07.2023, con l'irrogazione di licenziamento per giusta causa. Concludeva, pertanto, chiedendo: “1. Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.350,01), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra;
2. In subordine nella ipotesi di declaratoria di insussistenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente della indennità risarcitoria nella misura massima pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.350,01);
3. Condannare, in ogni caso, la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato fattone anticipo.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la società resistente deducendo l'infondatezza dell'avverso ricorso;
rilevava, in particolar modo, che il lavoratore avesse deciso, in maniera del tutto arbitraria, di lasciare i valori incustoditi, in palese violazione sia delle norme comportamentali ex art. 101 CCNL di categoria, che delle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale e del Mansionario. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, all'esito di approfondita discussione orale ed interrogatorio libero del lavoratore. Essa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. I FATTI POSTI ALLA BASE DEL LICENZIAMENTO I fatti posti alla base del licenziamento sono sostanzialmente incontestati tra le parti, sicchè il Tribunale ha ritenuto superfluo l'espletamento di attività istruttoria. Nella missiva di contestazione disciplinare, invero, si legge: “Lei opera presso la scrivente in qualità di Guardia Particolare Giurata. In data 22 maggio 2023 Lei era comandato in servizio di trasporto valori denominato “NA8-Vesuviano” con blindato BL465 con funzione di servizio alle ore 06,30. Alle ore 07,40 circa, mentre vi trovavate in località Acerra presso l'area Safe Cico ATM 1476 per effettuare il servizio di caricamento ATM, Lei lasciava i valori incustoditi a causa del blocco della cassaforte senza darne comunicazione. Alle ore 9,25 circa presso il negozio Prenatal di Afragola, mentre ritirava una sacca valori sigillata subiva una rapina come da denuncia fatta presso la Legione Carabinieri Campania stazione di Afragola con Protocollo verbale NCS682023522121534870. Sul posto sopravvenivano i sig.ri e che prendevano in consegna il furgone valori BL465 per darvi la Parte_3 CP_2 possibilità di andare a fare la denuncia su richiamata. Mentre i colleghi e rientravano in Parte_3 CP_2 sede con il blindato BL465 il collega telefonava al cellulare di servizio del sig. e lo informava CP_3 CP_2 che presso l'area Safe ATM 1476 in località Acerra presso l'ATM Cico, gruppo MPS, non avevate provveduto al carico dello stesso ma avevate lasciato i cassetti con sigillo 05992139 e 05992140 occorrenti al carico per un valore totale di € 86.000,00 all'interno dell'area safe ma incustoditi. Come da disposizioni impartite dalla Scrivente ed a Lei ben note, i valori devono sempre restare custoditi all'interno del furgone. In caso di problematiche la filale deve essere sempre messa a conoscenza dei fatti in modo tempestivo. Inoltre Lei contrariamente a quanto dichiarato in maniera mendace presso la Legione Carabinieri Campania stazione di Afragola Protocollo verbale NCS682023522121534870, nel verbale redatto in azienda a firma sua e del suo collega al suo rientro dichiarava di non aver caricato l'ATM 1476 e di aver lasciato i due CP_3 cassetti incustoditi presso l'area da Lei così definita: “tenendo conto che nell'attesa di chiusura non Pt_2 manca possibilità per accederci da eventuali malintenzionati e rischio di rapina” (cfr. lettera di contestazione). Il conseguente licenziamento è stato irrogato, dunque, dalla società resistente per la “grave violazione degli obblighi e dei doveri che derivano dalle norme di legge e di contratto” consistite nel:
- decidere, unilateralmente ed in violazione del regolamento aziendale, di lasciare i cassetti contenenti la somma di euro 86.000 in contanti, nell'Area Safe Cico ATM 1476;
- non comunicare la circostanza in parola alla Centrale Operativa, sempre in violazione del Regolamento Aziendale;
- dichiarare il falso alle Forze dell'ordine. Tanto premesso, va rilevato che la ricostruzione degli accadimenti, in punto di fatto, appare (abbastanza) pacifica tra le parti. I FATTI POSTI ALLA BASE DEL LICENZIAMENTO – AVER DICHIARATO IL FALSO ALLE FORZE DELL'ORDINE Con riguardo alla circostanza, appena adombrata nella contestazione disciplinare e poi ribadita nella memoria di costituzione, secondo cui tra i fatti posti alla base del recesso datoriale ci sarebbe anche l'aver riferito il falso alle Forze dell'ordine, il Tribunale ritiene di dover effettuare alcune considerazioni. In proposito, appare particolarmente rilevante la lettura del verbale redatto dai carabinieri, nel quale si legge che ha dichiarato: “qui abbiamo effettuato il caricamento del bancomat depositando denaro contante con cassetta precaricata” (cfr. all. 7 prod. Ricorrente). Interrogato liberamente in proposito dalla scrivente in udienza, il lavoratore ha dichiarato: “La dichiarazione ai Carabinieri è stata un errore di verbalizzazione dei carabinieri: loro mi hanno chiesto il percorso fatto per capire se avessi notato qualche macchina che ci seguiva. Io ho detto che eravamo passati dall'ATM in questione ma non che avevo effettuato il carico.” (cfr. verbale udienza del 3.07.24). Orbene, alla luce del tenore alquanto generico del verbale e del chiarimento operato in occasione del libero interrogatorio dal lavoratore, ritiene il Tribunale che quanto da questi riferito sia più che verosimile. A ciò si aggiunga che non avrebbe avuto alcun senso logico né coerenza comportamentale, dichiarare il falso alle Forze dell'ordine poco dopo aver avvisato alcuni colleghi della presenza del denaro contante nell'area . Pt_2
Invero, nella stessa missiva di contestazione disciplinare si legge che nel verbale redatto in azienda dallo stesso (unitamente al collega ), quest'ultimo dichiarava CP_3 espressamente di non aver effettuato il carico del bancomat. Alla stregua di tali elementi e complessivamente valutato il comportamento del ricorrente, è del tutto evidente che il senso della dichiarazione verbalizzata dai Carabinieri va inteso così come dichiarato in sede di libero interrogatorio dal Rea. Tale ultima interpretazione, invero, è l'unica coerente con il verbale redatto dallo stesso lavoratore nell'immediatezza della denuncia resa ai Carabinieri e consegnato alla società, con il comportamento tenuto da questi e dal (consistito nel notiziare anche i colleghi intervenuti a recuperare il CP_3 furgone del mancato caricamento), nonché con i chiarimenti resi al Tribunale dal lavoratore. Tali considerazioni, dunque, inducono a ritenere il fatto posto alla base del licenziamento come non sussistente o, comunque, del tutto inidoneo a fondare il licenziamento, atteso che nell'immediatezza dei fatti il ricorrente ha dichiarato i fatti per come realmente accaduti all'azienda. Quand'anche si volesse considerare il fatto come effettivamente verificatosi nella realtà fenomenica, esso non ha alcuna rilevanza disciplinare, atteso che la dichiarazione effettuata alla datrice di lavoro in pari data era veritiera e che nessun nocumento è derivato alla resistente dalla versione verbalizzata dai carabinieri (invero, nulla sul punto ha dedotto la società, né in punto di nocumento, né in punto di rilevanza disciplinare della condotta). I FATTI POSTI ALLA BASE DEL LICENZIAMENTO – MANCATO CARICAMENTO DELL'ATM E DEPOSITO DEL DENARO NELL' CP_4
IN DISPOSIZIONI Controparte_5 CP_6
Quanto, invece, alla circostanza per cui abbia unilateralmente ed arbitrariamente deciso, a fronte dell'impossibilità di procedere al caricamento dell'ATM, di lasciare i cassetti contenenti il denaro contante nell'area , senza comunicarlo alla Centrale Operativa, Pt_2 vanno effettuate le seguenti considerazioni. L'effettivo accadimento del fatto è confermato dallo stesso lavoratore, che lo ha ribadito in udienza e lo ha riferito nella relazione di servizio indirizzata alla società e sottoscritta il giorno stesso dei fatti. ha, altresì, confermato di essere consapevole della Parte_1 contrarietà di tale scelta rispetto alle direttive contenute in proposito nel Regolamento aziendale. A conferma di quanto appena esposto, vale la pena riportare le dichiarazioni rese dal Rea in sede di libero interrogatorio: “io sapevo che i valori non possono essere lasciati in luoghi diversi dal furgone blindato. Quella mattina, effettuata la bonifica della zona, ho portato i valori all'interno dell'area safe, ma malgrado vari tentativi non sono riuscito ad effettuare il carico a causa del blocco della cassa. Ho quindi avvisato il mio collega affinchè contattasse la centrale operativa. ha chiamato e mi CP_3 CP_3 ha detto di aver parlato con il sig. il quale gli riferiva che l'unica cosa da fare era contattare Testimone_1 il monitoraggio MPS. Il monitoraggio tuttavia alle 7.40 non è disponibile. Quindi saremmo dovuti restare lì col furgone carico di valori per circa un'ora. Io quindi ho ritenuto di non restare con il furgone carico di valori per un'ora fuori l'ATM. Ho ritenuto quindi di allontanarmi lasciando i valori nell'area safe perché temevo che, essendo da solo, avrei potuto subire una rapina uscendo per riportare i valori a bordo” (cfr. verbale udienza del 3.07.24). Acclarata, allora, la pacifica sussistenza dei fatti contestati, occorre valutare se essi siano idonei a fondare la sanzione applicata, alla luce delle doglianze sollevate in ricorso. Sul punto, vale la pena rammentare che il licenziamento risulta irrogato per giusta causa, avendo la società ritenuto che i fatti posti in essere (pacificamente) dal lavoratore, fossero tali da recidere irrimediabilmente e definitivamente il vincolo fiduciario fondante il rapporto di lavoro. SULLA VIOLAZIONE DEI DOVERI AZIENDALI Nel ricorso introduttivo, lamenta l'inesistenza, nell'ambito del mansionario e Parte_1 del Regolamento aziendale, del dovere di attenersi alle prescrizioni della Centrale Operativa in caso di riscontro di problematiche. Al contrario, la società convenuta pone l'accento sulla esistenza, di contro, di precisi doveri in tal senso nel corpo del Regolamento interno e del mansionario. Ebbene, la tesi della convenuta in proposito è corretta. Dall'esame del Regolamento e del mansionario allegati emerge che:
- “Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla C.O.” (art. 2 Regolamento rubricato “Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate”);
- le guardie giurate devono “attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dall'Istituto; segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla Centrale Operativa” (art. 12 del Regolamento rubricato “Adempimenti generali”);
- “Il dipendente, in nessun caso potrà modificare le disposizioni ricevute in ordine al servizio assegnato” (cfr. “doveri del dipendente” pag. 7 mansionario in atti). Non possono, allora, residuare dubbi in ordine sia all'esistenza dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dalla Centrale Operativa (cfr. Regolamento e mansionario in prod. Parte resistente) sia alla conoscenza da parte del lavoratore degli obblighi in questione (pacificamente ammessa da egli stesso in occasione del libero interrogatorio). La consapevolezza da parte del della violazione delle disposizioni aziendali rende, allora, superfluo l'esame in ordine alle doglianze inerenti la mancata consegna del Regolamento e mansionario, nonché la dedotta mancata affissione. Quanto alla effettiva contrarietà delle condotte poste in essere dal ricorrente rispetto alle prescrizioni datoriali, vanno effettuate alcune precisazioni. Assume, invero, anche in tal caso, decisiva rilevanza il fatto che lo stesso abbia ammesso di aver tenuto un comportamento contrario alle norme e direttive aziendali. Ad ogni buon conto, dall'esame della documentazione in atti, emerge chiaramente che, a fronte della impossibilità di procedere al caricamento, e il collega contattarono CP_3 la Centrale Operativa. Quest'ultima, in persona del sig. , diede ai lavoratori Testimone_1 le seguenti direttive: “l'unica cosa da fare era contattare il monitoraggio MPS” (cfr. libero interrogatorio del ricorrente, verbale udienza 3.07.24). Per ammissione dello stesso fu egli stesso a decidere di lasciare i valori nell'Area Safe: “Il monitoraggio tuttavia alle 7.40 non è disponibile. Quindi saremmo dovuti restare lì col furgone carico di valori per circa un'ora. Io quindi ho ritenuto di non restare con il furgone carico di valori per un'ora fuori l'ATM. Ho ritenuto quindi di allontanarmi lasciando i valori nell'area safe perché temevo che, essendo da solo, avrei potuto subire una rapina uscendo per riportare i valori a bordo” (cfr. libero interrogatorio del ricorrente, verbale udienza 3.07.24). A fronte della pacifica violazione dei doveri aziendali, allora, a nulla rilevano le asserzioni attoree in ordine alla accessibilità o meno dell' da parte di terzi (ragione per la CP_4 quale il tribunale ha ritenuto di non dover procedere all'espletamento della richiesta prova orale). Invero, quand'anche dalla richiesta prova testimoniale fosse emerso che l' era CP_4 allarmata e non accessibile a terzi, tali circostanze non sarebbero state idonee a privare la condotta tenuta dal (violazione delle direttive aziendali) di rilevanza disciplinare. Nemmeno sarebbe stato consentito al Tribunale valutare la correttezza e la congruità delle direttive datoriali in materia, pena una inammissibile ingerenza in facoltà a questi riservate e costituzionalmente presidiate (art. 41 Cost.). SULLA PUNIBILITÀ DEL FATTO CON SANZIONE CONSERVATIVA Nondimeno, il licenziamento appare illegittimo sotto il profilo della censurata punibilità del fatto con sanzione conservativa. Il lavoratore lamenta l'illegittimità del recesso perché il fatto sarebbe stato punibile, sulla scorta delle previsioni del CCNL di comparto, con una sanzione conservativa. Appare opportuno, al fine di espletare l'indagine in ordine all'eccezione in parola, riportare le disposizioni di interesse del CCNL di comparto, ed in particolare l'art. 101: “C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che: - esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato;
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità”; “D) Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- abuso di autorità
- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio;
- l'ubriacarsi in servizio;
- l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;
- l'abbandono del posto;
- l'insubordinazione verso i superiori;
- l'assunzione diretta di servizi di vigilanza”. Nel caso di specie, appare chiaro che la condotta rimproverata al sia sussumibile nell'ambito della previsione contrattuale “esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli”, fattispecie espressamente individuata dalle parti sociali come punibile con la sanzione conservativa della sospensione. Invero, tanto emerge dalla lettura della lettera di contestazione di addebito e di licenziamento, nelle quali si parla di “grave violazione degli obblighi e dei doveri che derivano dalle norme di legge e di contratto”, nonché dalla lettura degli atti difensivi del presente giudizio, nei quali più volte la società ha rimarcato la grave negligenza del (ex) dipendente. I fatti addebitati al ricorrente appaiono, peraltro, anche sussumibili nella fattispecie del lavoratore che “ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato” e che “non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del Servizio”, anch'esse punibili con la sanzione conservativa della sospensione. In nessuna fase del procedimento disciplinare, né tantomeno nel presente giudizio, la datrice di lavoro ha qualificato gli addebiti contestati al lavoratore in termini differenti. Appare, dunque, evidente la necessità di ricondurre i fatti commessi dal alle ipotesi di esecuzione del servizio con grave negligenza, mancata segnalazione di irregolarità, omissione parziale della prestazione, tutte presidiate nelle disposizioni contrattuali dalla sola sanzione conservativa. TUTELA APPLICABILE Il caso, quale quello oggetto di causa, in cui le parti sociali abbiano espressamente previsto una ipotesi come punibile con la sola sanzione conservativa, comporta la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con applicazione della cd. tutela reintegratoria attenuata, come chiarito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 129/24: “La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti. Le previsioni della contrattazione collettiva sono espressione dell'autonomia negoziale di entrambe le parti, sì che la predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l'alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva. Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall'esclusione della valutazione di proporzionalità l'ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa. Rimane altresì la simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, tracciata da questa Corte nella sentenza n. 128 del 2024 sulla linea del “fatto materiale insussistente”, lungo la quale c'è il riallineamento delle due fattispecie di licenziamento, anche se il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo per un fatto assai lieve, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione specifica, si collochi al di qua di quella linea e ricada anch'esso nella tutela reintegratoria attenuata. E tale interpretazione si impone ai fini dell'adeguamento al parametro costituzionale evocato dal rimettente”. Alla stregua della pronuncia in parola, allora, il licenziamento impugnato va annullato e la società resistente va condannata alla reintegra del lavoratore, nonché a corrispondere allo stesso una indennità risarcitoria omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, col limite di 12 mensilità, e detratto l'aliunde perceptum. Il datore di lavoro va, altresì, condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento alla reintegra. La retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR da porre a base del computo è pari ad euro 1.350,01, importo indicato in ricorso e non contestato da . Esso, poi, trova riscontro nel cedolino paga allegato al ricorso (sub. 10), relativo all'ultimo mese di lavoro del ricorrente. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per ¼ tenuto conto dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale in epoca successiva alla costituzione in giudizio della società, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato a lo annulla;
Parte_1
2) Condanna a procedere alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, CP_1 nonché al pagamento di un'indennità omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.350,01) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, con limite di 12 mensilità;
3) Condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il CP_1 medesimo periodo;
4) Compensa per ¼ le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli