TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 681 \2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 681\2021 R.G. vertente tra:
c.f.: Parte_1
, nata a [...], il [...], ed ivi C.F._1
elettivamente domiciliata in via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'avv. Chillemi
Francesco Aurelio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, C.F.: , nato a [...] CP_1 C.F._2
Gotto, il 24/12/1963, ed ivi elettivamente domiciliato in via Del Mare n. 58, presso lo studio degli avv.ti Guglielmo D'Anna e Assunta D'Anna, dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2021, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario
[...]
con , in data 1/09/1986, in Barcellona P.G., regolarmente trascritto, e CP_1
che dal matrimonio sono nati i figli , e , tutti maggiorenni e Per_1 Per_2 Per_3
indipendenti economicamente. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito nei confronti del resistente. Ha
chiesto, inoltre, di autorizzare i coniugi a vivere separatamente assegnando alla stessa l'immobile adibito a casa coniugale, di porre a carico del l'assegno mensile di CP_1
€ 3.000,00 a titolo di mantenimento della moglie, con condanna del resistente al risarcimento dei danni nella misura di €.250.000,00 o da quantificarsi in via equitativa.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto contenuto nel CP_1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi. Egli ha chiesto di rigettare e dichiarare inammissibili tutte le domande avanzate dalla ricorrente, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza ex art 708 c.p.c., depositata in data 09.06.2021, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con decreto del 24.09.2021, la Corte di Appello di Messina ha rigettato il
2 reclamo proposto dal resistente, confermando il provvedimento reclamato.
Con sentenza non definitiva n. 494/2022, depositata in data 20.04.2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Assunte le prove orali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
La ha chiesto che fosse pronunziata la separazione per causa Pt_1
addebitabile alla controparte.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass.
civ. n. 279/2000). Sullo specifico tema della violazione dell'obbligo di fedeltà, la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che una volta accertato il tradimento, opera
3 una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui il nesso di causalità tra la violazione del dovere coniugale di fedeltà e l'irreversibilità della crisi coniugale si presume e spetta a chi vuole dimostrare il contrario provare la mancanza di tale nesso
(cfr. in termini Cass. Civ. n. 11516/2014 secondo cui “si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione
della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile,
salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare,
essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai
meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre
2007, n. 25618). Ciò vuoi dire che, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha
assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della
dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza,
all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che
l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la
convivenza era mero simulacro;
ne deriva parimenti che, una volta accertato
l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è
sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)”).
Premessi tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, nel caso di specie vale osservare che la domanda di addebito è infondata e deve essere rigettata.
La ha sostenuto che il coniuge avrebbe violato il dovere di fedeltà, Pt_1
intrattenendo relazioni extraconiugali con altre donne nel corso del matrimonio.
Dall'istruttoria è emerso che, quanto alla presunta relazione con la sig.ra _4
, “ragioniera dell'esercizio commerciale”, il teste (quale
[...] Testimone_1
“dipendente dei SI.ri ed ” e CA “con entrambi […] da circa trenta CP_1 Pt_1
anni”) ha dichiarato all'udienza del 16.06.2023 che quando la ha scoperto Pt_1
4 di una relazione tra il marito e la predetta, registrando una conversazione telefonica avvenuta tra gli stessi, “i coniugi erano formalmente sposati ma già in fase di separazione ed il non viveva più con la moglie”, sicché tale circostanza non può CP_1
assumere rilievo, poiché trattasi di condotta sopravvenuta alla fine della affectio
coniugalis, in quanto avvenuta successivamente alla data in cui le parti hanno deciso di separarsi. La teste ha ulteriormente riferito “che la mi ha raccontato Tes_1 Pt_1
di aver scoperto che il marito aveva avuto altre relazioni con altre donne. Ciò l'ha
scoperto quando ha iniziato ad indagare sulla vita del , dopo la relazione con la CP_1
sig.ra . Sul punto, il teste ha dichiarato che “la SI.ra mi ha Pt_2 Pt_1
raccontato che il marito aveva una relazione extra coniugale”, “quando i coniugi erano ancora sposati”; che “anche il telefonicamente mi ha riferito che detta CP_1
relazione si era ormai conclusa da circa un anno”, riferendosi “proprio alla dipendente ”. La teste ha confermato la circostanza h) Persona_5 Tes_1
del punto n. 5 della memoria ex art. 183 co. 6 n.2 di parte ricorrente ovvero che la
“SI.ra , nell'ultimo periodo e precisamente subito dopo l'estate 2020, ha Pt_1
comunicato alla SI.ra di avere scoperto di essere stata più volte tradita dal Parte_3
marito” e, precisamente, ha riferito “come la lo ha raccontato a me così ha Pt_1
fatto con la nostra comune CA . Ricordo che anche con lei si è Parte_4
discusso di tale situazione” (v. processo verbale del 16.06.2023). Invero, la teste
, escussa all'udienza del 15.09.2023, ha appreso della presunta Parte_4
relazione extraconiugale “dalla mia CA ” riferendo, invece, che Parte_1
il “ha negato l'esistenza della relazione” (v. processo verbale del 15.09.2023) CP_1
relazione altresì contestata nelle memorie difensive del resistente (v. comparsa conclusionale del 25.11.2024).
Orbene, in disparte ogni considerazione circa le affermazioni dei testimoni
5 apprese “de relato ex parte”, che di per sé non possono avere alcun valore probatorio, nemmeno indiziario e possono solo concorrere a determinare il convincimento ove vi siano circostanze obiettive e soggettive o altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto (cfr. Cass., n. 2815 del 08.02.2006), nel caso di specie, non appaiono certi precisi e concordanti gli elementi posti a fondamento della rappresentata relazione extraconiugale del con la Invero, la teste non ha saputo CP_1 Pt_2 Tes_1
riferire “quando sia iniziata la relazione con la e ha dichiarato di non Pt_2
ricordare “di aver visto il SI. con questa dipendente al di fuori dei luoghi di CP_1
lavoro”, né la stessa è risultata a conoscenza della circostanza y) del punto n.6 della memoria ex art. 183 co. 6 n.2 di parte ricorrente, secondo cui “il SI. e la SI.ra CP_1
con frequenza pressoché settimanale si recavano insieme fuori sede Pt_2
adducendo a giustificazione la necessità di visionare i campionari funzionali ai successivi acquisti”, dichiarando, invece “Preciso che io non li ho mai visti partire assieme, io in quei tempi non lavoravo più per loro” (v. processo verbale del
16.06.2023). Inoltre, la teste , ex dipendente del (in servizio Testimone_2 CP_1
all' di Barcellona P.G. “dal 2017 circa, sino al 2020”) sentita a prova contraria Pt_5
all'udienza del 9.02.2024, ha dichiarato “Nulla so circa la possibile relazione con la
SI.ra Ricordo che era una mia collega e lavorava in un altro negozio. Pt_2
Nell'ambiente di lavoro non ho mai sentito nessuno parlare di questa possibile relazione”, che, inoltre, il era solito partire “per visionare i campionari ed a CP_1
volte portava con sé i suoi dipendenti. Anche io ho effettuato un viaggio con lui per motivi di lavoro” e che al termine della propria attività lavorativa, “nell'estate o fine estate del 2020 […] i coniugi non erano separati” (v. processo verbale Persona_6
dell'udienza del 9.02.2024). Ulteriormente, pur vagliando con particolare prudenza le dichiarazioni rese dalla teste in quanto legata da un vincolo di Testimone_3
6 subordinazione lavorativa con il , va evidenziato che la stessa ha svolto attività CP_1
lavorativa “con la dal 2007 per circa tre o quattro anni” e “durante gli anni Pt_2
in cui ho lavorato con entrambi nello stesso negozio, non ho mai visto nulla che facesse
pensare che tra loro ci fosse una relazione, né ho mai sentito dire a qualcuno in negozio qualcosa su una possibile relazione tra i due”, ammettendo di non aver saputo
“dell'esistenza di problemi tra i coniugi sino a quando la SI.ra non ci ha Pt_1
messo a conoscenza della presunta relazione tra il e la SI.ra la CP_1 Pt_2
pensava ci fosse una relazione tra i due” (v. processo verbale del 9.02.2024). Pt_1
Ciò posto, la prova orale svolta sul punto non comprova le asserzioni della in ordine alla condotta fedifraga del , poiché i testimoni di parte Pt_1 CP_1
ricorrente si sono limitati a riferire esclusivamente delle circostanze narrate dalla stessa e i fatti narrati non sono né univoci e né sufficientemente idonei a Pt_1
dimostrare l'esistenza di una vera e propria relazione extraconiugale tra il resistente e la di lui commessa sig.ra Inoltre, va dato atto che la dedotta infedeltà Pt_2
coniugale non possa rappresentare la causa determinante del fallimento dell'unione posto che, dalla dinCA dei fatti narrata dalla stessa , si evince che “il Pt_1
rapporto coniugale, salva qualche breve parentesi, è stato di difficile gestione per la
SI.ra alla luce dei comportamenti del marito improntati sempre ad una Pt_1
condotta prevaricante con gravi ripercussioni anche sullo stato psicofisico della
deducente. Non sono mancati, anzi costituivano la regola, episodi in cui la deducente
è stata umiliata anche alla presenza dei familiari e di terze persone” e che, tuttavia, la stessa “ha continuato ad amare il marito prefiggendosi come unico fine la salvaguardia della famiglia e dell'unione coniugale” (v. memoria del 16.07.2021).
In definitiva, l'esposizione dei fatti non consente di individuare una più grave condotta contraria ai doveri insiti nel rapporto di coniugio, imputabile al e tale CP_1
7 da consentire la pronuncia di addebito nella sua connotazione eziologica rispetto alla incisione della comunione spirituale e materiale.
In merito ai rapporti economici, la ha chiesto che fosse predisposto Pt_1
un contributo al mantenimento del coniuge pari a €.3.000,00. Il , invece, ha CP_1
proposto reclamo in Corte di Appello avverso l'ordinanza presidenziale che l'ha onerato al pagamento della somma di €.2.500,00 a titolo di mantenimento del coniuge, sicché ha chiesto di ridurne l'importo ad una somma non superiore a €.500,00 mensili.
La Corte di Appello di Messina, con decreto del 24.09.2021, ha rigettato il reclamo del resistente, confermando sul punto il provvedimento reclamato.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I,
20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le
condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti,
occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo
8 richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg.
ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638). Va, inoltre, ricordato come secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, deve darsi considerazione a qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, e la capacità economica di ciascuna parte va determinata facendo riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno di essi, costituito, oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità,
quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociali,
i proventi di qualsiasi natura percepiti, l'importo di crediti (così Cass. 6712/2005; così
Cass. 9718/2010).
Nel caso di specie, la ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa Pt_1
presso i negozi di titolarità del marito e/o delle società ad esso riconducibili ed in particolare, nell'ultimo periodo, presso “Atelier Melody srl” (v. atto di ricorso). La stessa ha dichiarato di non essere proprietaria di alcun bene ad eccezione della quota del 50% dell'immobile ubicato in Terme Vigliatore via Marchesana n. 19, in comproprietà (v. autocertificazione e ricorso). Ha dichiarato di percepire un importo mensile di €.800,00, di essere titolare di €.30.000,00 investiti in buoni;
di essere proprietaria di una autovettura immatricolata nel 2017 (v. autocertificazione depositata il 10.05.2021). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che la stessa ha percepito negli anni 2019/2018/2017/2016 l'importo di €.366,00 (v. doc. dichiarazioni dei redditi allegato al ricorso) e nel 2020 l'importo di €.2.534,00 (v. doc. depositata il 18.05.2021).
Dalla relazione della Guardia di Finanza è emerso che la è titolare di Pt_1
partita iva attiva, ed ha percepito nell'anno 2020 l'importo di €.1.200,00; nell'anno
2019 di €.12.1260,00, nell'anno 2018 di €.12.404,00; nell'anno 2017 di €.12.312,00 e che ella è proprietaria di un autoveicolo e un motoveicolo, nonché di alcune proprietà
9 immobiliari (v. relazione della GdF dell'8.07.2021). Dalla relazione del CTU, dott.
è emerso che “l'unico reddito conseguito è quello proveniente dall'attività Per_7
di impresa in regime forfettario pari ad euro 2.168,00, che al netto dell'imposta risulta pari ad euro 1.843,00. Inoltre, da una verifica della Partita Iva della ricorrente sul portale Agenzia delle Entrate, risulta cessata in data 31/05/2021”, sicché la stessa risulta aver percepito l'importo di €.154,00 mensili nell'anno 2020. Mentre, dal compendio immobiliare di proprietà della , il CTU ha indicato un Pt_1
potenziale valore di mercato pari a €.6.297,10 nel 2018, pari a €.6.781,30 nel 2019 e nel 2020 (v. relazione del CTU depositata il 14.02.2024). Diversamente, il è CP_1
titolare, per quote, delle società “Atelier Melody s.n.c. di Lepro Pietro”, “LP di Lepro
Pietro srl”; “P.L. Immobiliare SRL società uni personale”; “Atelier Melody srl”. Egli
ha dichiarato di percepire un reddito mensile di €.
3.300 al netto delle imposte;
di aver percepito nell'anno 2020 un reddito di €.64.000,00 (di cui €.21.905,00 quale reddito da lavoro dipendente, €.29.880,00 quale reddito di partecipazione in società,
€.11.629,00 redditi di capitale), di essere proprietario di due autovetture, una immatricolata nel 1987 e una nel 1993, di avere un c/c con saldo negativo di €.9.187,44;
di avere diversi beni immobili (v. autocertificazione reddituale depositata l'11.05.2021). Dalla documentazione fiscale in atti è emerso che egli, nell'anno 2020 ha percepito l'importo di €.63.785,00, nell'anno 2019 di €.90.688,00, nell'anno 2018 di €.83.209,00, nell'anno 2017 di €.58.239,00, nell'anno 2016 €.75.074,00 (v. dichiarazione dei redditi depositata con la costituzione in giudizio). Mentre, dalla relazione della Guardia di Finanza è emerso che il nell'anno 2020 ha percepito CP_1
l'importo di €.43.104,68, nel 2019 di €.83.268,00; nel 2018 l'importo di €.79.079,00; nel 2017 di €.46.454,00; che lo stesso risulta rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore di varie aziende, oltre che proprietario di due autoveicoli e un
10 motoveicolo, e di diverse proprietà immobiliari (v. relazione della GdF dell'8.07.2021). Dalla relazione del Consulente tecnico, dott. il quale ha Per_7
analizzato le tre categorie reddituali emerse dalle dichiarazioni dei redditi del RO
(redditi da lavoro dipendente;
redditi di impresa;
redditi di capitale) si evince che il resistente ha percepito un reddito complessivo di €.95.401,00 nell'anno 2018; di
€.107.066,00 nell'anno 2019; di €.71.785,00 nell'anno 2020 che, decurtato delle relative imposte dell'anno è pari al netto di €.68.328,00 nell'anno 2018 (ovvero
€.5.694,00 mensili), di €.78.192,00 nell'anno 2019 (ovvero €.6.516,00 mensili), di
€.53.198,00 nell'anno 2020 (ovvero di €.4.433,00 mensili). Tuttavia, “Tale capacità economico/reddituale potrebbe subire importanti variazioni in aumento se
attribuissimo al resistente altri redditi derivanti dalla distribuzione delle riserve di utili
presenti all'interno del patrimonio netto delle rispettive tre società di capitali in cui il resistente risulta unico socio”, sicché il ha maturato il diritto a percepire CP_1
l'importo di €.825.409,00 nell'anno 2018, di €.797.711,00 nell'anno 2019, di
€.635.831,00 nell'anno 2020, quale potenziale ulteriore fonte di reddito. Infine, valutata la potenziale redditività del compendio immobiliare di proprietà del , CP_1
il CTU ha indicato il relativo valore di mercato pari a €.405.880,59 nel 2018 e nel 2019, pari a €.393.536,91 nel 2020 e potenziale redditività pari a €.26.438,41 per l'anno
2018; a €.26.292,61 per l'anno 2019; a €.26.292,61 per l'anno 2020 (v. relazione del
CTU depositata il 14.02.2024).
Orbene, dal compendio assertivo ed istruttorio disponibile, emerge una situazione di indubbio ed ingente squilibrio nella condizione economico-patrimoniale delle parti, che va colmato con un assegno con funzione perequativa in favore della moglie. Sul punto, si ritiene del tutto superfluo disporre un'ulteriore consulenza tecnica, come richiesto da parte resistente, considerati gli elementi in atti già
11 approfonditamente valutati dal CTU. Ulteriormente, vanno disattese le eccezioni del secondo cui la avrebbe sviluppato una professionalità lavorativa CP_1 Pt_1
che le garantirebbe un reddito pienamente soddisfacente per le sue esigenze personali,
in quanto, in questa sede, va considerato il tendenziale mantenimento del tenore di vita matrimoniale, che la , con il suo reddito attuale, non riuscirebbe a Pt_1
garantirsi. Del resto, non è stato provato che essa abbia concrete ed effettive possibilità di reperire un'attività lavorativa a tempo pieno, anche considerate la sua età (classe
1967) e le attuali difficoltà del mercato del lavoro. Occorre anche tener conto che la ha effettivamente aiutato il marito nello svolgimento della propria attività Pt_1
lavorativa, in quanto impiegata presso i vari negozi intestati al (da ultimo CP_1
presso il “Atelier Melody s.r.l. di Lepro Pietro”, v. dichiarazioni del teste Tes_2
rese all'udienza del 9.02.2024); che il contributo fornito dalla alle
[...] Pt_1
esigenze familiari è altresì consistito nell'accudimento della prole e nella gestione domestica (v. dichiarazione resa dal teste all'udienza del Parte_4
15.09.2023 “preciso che a volte il andava da solo per le cure termali e la moglie CP_1
rimaneva a casa a seguire i figli e l'attività commerciale”, circostanza mai specificatamente contestata dal resistente); e che il tenore di vita condotto dai coniugi durante il matrimonio è stato indubbiamente medio/alto (“posso riferire che qualche
volta sono partita per lavoro con i SI.ri e sono stata da loro ospitata Persona_6
in alberghi di lusso che io non avrei potuto permettermi. Inoltre, i SI.ri avevano
macchine di lusso e conducevano una vita più agiata della mia che ero una loro
dipendente. Avevano un tenore di vita consono ad un imprenditore di successo quale
era ed è il ”, “posso confermare che il SI. è stato sempre un appassionato CP_1 CP_1
di orologi ed ha indossato sempre orologi particolarmente belli ma non ne conosco né il valore né la marca”, v. dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_1
12 del 16.06.2023, e ancora “posso riferire che la famiglia aveva un tenore Persona_6
di vita agiato, ben diverso da quello della mia famiglia. Avevano sempre macchine
nuove, il acquistava gioielli per sé e non faceva regali alla moglie”, “Ricordo CP_1
che il mi ha mostrato i bracciali di brillanti da lui indossati”, v. dichiarazioni CP_1
del teste all'udienza del 15.09.2023, ed infine “Per quanto io Parte_4
sappia il viaggiava per lavoro e nel periodo estivo faceva un viaggio con la CP_1
famiglia”, v. dichiarazioni rese a prova contraria dal teste all'udienza Testimone_3
del 9.02.2024).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto degli indici suindicati, appaiono sussistere i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, nella misura di € 2.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo i consueti indici ISTAT, che il verserà entro il giorno 5 CP_1
di ogni mese alla presso il suo domicilio o in qualsivoglia altra modalità Pt_1
dalla stessa indicata.
Va rigettata la domanda avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale. La concessione del beneficio in parola, finalizzata alla esclusiva tutela della prole, resta subordinata all'imprescindibile condizione della presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi. In assenza di tale presupposto, sia che la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6979 del
22/03/2007).
13 Quanto alla domanda, avanzata dalla , di condanna del resistente al Pt_1
risarcimento del danno per l'addebitabilità della separazione, si osserva, in disparte ogni considerazione in ordine all'ammissibilità nel presente giudizio, che la stessa è infondata, atteso che non risultano i presupposti per l'addebito della separazione al per come sopra specificato, e, in ogni caso, poiché genericamente allegata e CP_1
priva di qualsivoglia supporto probatorio sia con riferimento all'an che al quantum. Ed invero, con precipuo riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, non è
sufficiente il mero adulterio (peraltro non dimostrato nel caso di specie), ad integrare gli estremi dell'illecito civile, essendo altresì necessario valutare se l'afflizione morale che ne sia conseguita superi la soglia della tollerabilità e che la condotta, per le sue modalità o specificità concrete, sia stata tale da violare diritti di rango costituzionale
(cfr. Cass. Civ. sez. I, 12 aprile 2024, n. 9934). Inoltre, anche ove si ricorra alla valutazione equitativa, nel caso in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.), occorre pur sempre fornire la prova del danno stesso che,
nel caso in esame, è assente. Conseguentemente, la domanda non può che essere rigettata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di reclamo innanzi la Corte di Appello vanno integralmente compensate. Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 681/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 494/2022, depositata in data 20.04.2022, il
14 Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda di addebito avanzata da Parte_1
;
[...]
- dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, a
[...]
, la somma mensile di €.2.500,00, oltre Parte_1
rivalutazione annuale ex indici Istat;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da
; Parte_1
- rigetta le ulteriori domande avanzate dalla , per come meglio Pt_1
specificato in parte motiva;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 5/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
15 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 681\2021 R.G. vertente tra:
c.f.: Parte_1
, nata a [...], il [...], ed ivi C.F._1
elettivamente domiciliata in via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'avv. Chillemi
Francesco Aurelio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, C.F.: , nato a [...] CP_1 C.F._2
Gotto, il 24/12/1963, ed ivi elettivamente domiciliato in via Del Mare n. 58, presso lo studio degli avv.ti Guglielmo D'Anna e Assunta D'Anna, dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2021, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario
[...]
con , in data 1/09/1986, in Barcellona P.G., regolarmente trascritto, e CP_1
che dal matrimonio sono nati i figli , e , tutti maggiorenni e Per_1 Per_2 Per_3
indipendenti economicamente. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito nei confronti del resistente. Ha
chiesto, inoltre, di autorizzare i coniugi a vivere separatamente assegnando alla stessa l'immobile adibito a casa coniugale, di porre a carico del l'assegno mensile di CP_1
€ 3.000,00 a titolo di mantenimento della moglie, con condanna del resistente al risarcimento dei danni nella misura di €.250.000,00 o da quantificarsi in via equitativa.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto contenuto nel CP_1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi. Egli ha chiesto di rigettare e dichiarare inammissibili tutte le domande avanzate dalla ricorrente, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza ex art 708 c.p.c., depositata in data 09.06.2021, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con decreto del 24.09.2021, la Corte di Appello di Messina ha rigettato il
2 reclamo proposto dal resistente, confermando il provvedimento reclamato.
Con sentenza non definitiva n. 494/2022, depositata in data 20.04.2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Assunte le prove orali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
La ha chiesto che fosse pronunziata la separazione per causa Pt_1
addebitabile alla controparte.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass.
civ. n. 279/2000). Sullo specifico tema della violazione dell'obbligo di fedeltà, la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che una volta accertato il tradimento, opera
3 una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui il nesso di causalità tra la violazione del dovere coniugale di fedeltà e l'irreversibilità della crisi coniugale si presume e spetta a chi vuole dimostrare il contrario provare la mancanza di tale nesso
(cfr. in termini Cass. Civ. n. 11516/2014 secondo cui “si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione
della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile,
salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare,
essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai
meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre
2007, n. 25618). Ciò vuoi dire che, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha
assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della
dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza,
all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che
l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la
convivenza era mero simulacro;
ne deriva parimenti che, una volta accertato
l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è
sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)”).
Premessi tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, nel caso di specie vale osservare che la domanda di addebito è infondata e deve essere rigettata.
La ha sostenuto che il coniuge avrebbe violato il dovere di fedeltà, Pt_1
intrattenendo relazioni extraconiugali con altre donne nel corso del matrimonio.
Dall'istruttoria è emerso che, quanto alla presunta relazione con la sig.ra _4
, “ragioniera dell'esercizio commerciale”, il teste (quale
[...] Testimone_1
“dipendente dei SI.ri ed ” e CA “con entrambi […] da circa trenta CP_1 Pt_1
anni”) ha dichiarato all'udienza del 16.06.2023 che quando la ha scoperto Pt_1
4 di una relazione tra il marito e la predetta, registrando una conversazione telefonica avvenuta tra gli stessi, “i coniugi erano formalmente sposati ma già in fase di separazione ed il non viveva più con la moglie”, sicché tale circostanza non può CP_1
assumere rilievo, poiché trattasi di condotta sopravvenuta alla fine della affectio
coniugalis, in quanto avvenuta successivamente alla data in cui le parti hanno deciso di separarsi. La teste ha ulteriormente riferito “che la mi ha raccontato Tes_1 Pt_1
di aver scoperto che il marito aveva avuto altre relazioni con altre donne. Ciò l'ha
scoperto quando ha iniziato ad indagare sulla vita del , dopo la relazione con la CP_1
sig.ra . Sul punto, il teste ha dichiarato che “la SI.ra mi ha Pt_2 Pt_1
raccontato che il marito aveva una relazione extra coniugale”, “quando i coniugi erano ancora sposati”; che “anche il telefonicamente mi ha riferito che detta CP_1
relazione si era ormai conclusa da circa un anno”, riferendosi “proprio alla dipendente ”. La teste ha confermato la circostanza h) Persona_5 Tes_1
del punto n. 5 della memoria ex art. 183 co. 6 n.2 di parte ricorrente ovvero che la
“SI.ra , nell'ultimo periodo e precisamente subito dopo l'estate 2020, ha Pt_1
comunicato alla SI.ra di avere scoperto di essere stata più volte tradita dal Parte_3
marito” e, precisamente, ha riferito “come la lo ha raccontato a me così ha Pt_1
fatto con la nostra comune CA . Ricordo che anche con lei si è Parte_4
discusso di tale situazione” (v. processo verbale del 16.06.2023). Invero, la teste
, escussa all'udienza del 15.09.2023, ha appreso della presunta Parte_4
relazione extraconiugale “dalla mia CA ” riferendo, invece, che Parte_1
il “ha negato l'esistenza della relazione” (v. processo verbale del 15.09.2023) CP_1
relazione altresì contestata nelle memorie difensive del resistente (v. comparsa conclusionale del 25.11.2024).
Orbene, in disparte ogni considerazione circa le affermazioni dei testimoni
5 apprese “de relato ex parte”, che di per sé non possono avere alcun valore probatorio, nemmeno indiziario e possono solo concorrere a determinare il convincimento ove vi siano circostanze obiettive e soggettive o altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto (cfr. Cass., n. 2815 del 08.02.2006), nel caso di specie, non appaiono certi precisi e concordanti gli elementi posti a fondamento della rappresentata relazione extraconiugale del con la Invero, la teste non ha saputo CP_1 Pt_2 Tes_1
riferire “quando sia iniziata la relazione con la e ha dichiarato di non Pt_2
ricordare “di aver visto il SI. con questa dipendente al di fuori dei luoghi di CP_1
lavoro”, né la stessa è risultata a conoscenza della circostanza y) del punto n.6 della memoria ex art. 183 co. 6 n.2 di parte ricorrente, secondo cui “il SI. e la SI.ra CP_1
con frequenza pressoché settimanale si recavano insieme fuori sede Pt_2
adducendo a giustificazione la necessità di visionare i campionari funzionali ai successivi acquisti”, dichiarando, invece “Preciso che io non li ho mai visti partire assieme, io in quei tempi non lavoravo più per loro” (v. processo verbale del
16.06.2023). Inoltre, la teste , ex dipendente del (in servizio Testimone_2 CP_1
all' di Barcellona P.G. “dal 2017 circa, sino al 2020”) sentita a prova contraria Pt_5
all'udienza del 9.02.2024, ha dichiarato “Nulla so circa la possibile relazione con la
SI.ra Ricordo che era una mia collega e lavorava in un altro negozio. Pt_2
Nell'ambiente di lavoro non ho mai sentito nessuno parlare di questa possibile relazione”, che, inoltre, il era solito partire “per visionare i campionari ed a CP_1
volte portava con sé i suoi dipendenti. Anche io ho effettuato un viaggio con lui per motivi di lavoro” e che al termine della propria attività lavorativa, “nell'estate o fine estate del 2020 […] i coniugi non erano separati” (v. processo verbale Persona_6
dell'udienza del 9.02.2024). Ulteriormente, pur vagliando con particolare prudenza le dichiarazioni rese dalla teste in quanto legata da un vincolo di Testimone_3
6 subordinazione lavorativa con il , va evidenziato che la stessa ha svolto attività CP_1
lavorativa “con la dal 2007 per circa tre o quattro anni” e “durante gli anni Pt_2
in cui ho lavorato con entrambi nello stesso negozio, non ho mai visto nulla che facesse
pensare che tra loro ci fosse una relazione, né ho mai sentito dire a qualcuno in negozio qualcosa su una possibile relazione tra i due”, ammettendo di non aver saputo
“dell'esistenza di problemi tra i coniugi sino a quando la SI.ra non ci ha Pt_1
messo a conoscenza della presunta relazione tra il e la SI.ra la CP_1 Pt_2
pensava ci fosse una relazione tra i due” (v. processo verbale del 9.02.2024). Pt_1
Ciò posto, la prova orale svolta sul punto non comprova le asserzioni della in ordine alla condotta fedifraga del , poiché i testimoni di parte Pt_1 CP_1
ricorrente si sono limitati a riferire esclusivamente delle circostanze narrate dalla stessa e i fatti narrati non sono né univoci e né sufficientemente idonei a Pt_1
dimostrare l'esistenza di una vera e propria relazione extraconiugale tra il resistente e la di lui commessa sig.ra Inoltre, va dato atto che la dedotta infedeltà Pt_2
coniugale non possa rappresentare la causa determinante del fallimento dell'unione posto che, dalla dinCA dei fatti narrata dalla stessa , si evince che “il Pt_1
rapporto coniugale, salva qualche breve parentesi, è stato di difficile gestione per la
SI.ra alla luce dei comportamenti del marito improntati sempre ad una Pt_1
condotta prevaricante con gravi ripercussioni anche sullo stato psicofisico della
deducente. Non sono mancati, anzi costituivano la regola, episodi in cui la deducente
è stata umiliata anche alla presenza dei familiari e di terze persone” e che, tuttavia, la stessa “ha continuato ad amare il marito prefiggendosi come unico fine la salvaguardia della famiglia e dell'unione coniugale” (v. memoria del 16.07.2021).
In definitiva, l'esposizione dei fatti non consente di individuare una più grave condotta contraria ai doveri insiti nel rapporto di coniugio, imputabile al e tale CP_1
7 da consentire la pronuncia di addebito nella sua connotazione eziologica rispetto alla incisione della comunione spirituale e materiale.
In merito ai rapporti economici, la ha chiesto che fosse predisposto Pt_1
un contributo al mantenimento del coniuge pari a €.3.000,00. Il , invece, ha CP_1
proposto reclamo in Corte di Appello avverso l'ordinanza presidenziale che l'ha onerato al pagamento della somma di €.2.500,00 a titolo di mantenimento del coniuge, sicché ha chiesto di ridurne l'importo ad una somma non superiore a €.500,00 mensili.
La Corte di Appello di Messina, con decreto del 24.09.2021, ha rigettato il reclamo del resistente, confermando sul punto il provvedimento reclamato.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I,
20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le
condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti,
occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo
8 richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg.
ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638). Va, inoltre, ricordato come secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, deve darsi considerazione a qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, e la capacità economica di ciascuna parte va determinata facendo riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno di essi, costituito, oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità,
quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociali,
i proventi di qualsiasi natura percepiti, l'importo di crediti (così Cass. 6712/2005; così
Cass. 9718/2010).
Nel caso di specie, la ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa Pt_1
presso i negozi di titolarità del marito e/o delle società ad esso riconducibili ed in particolare, nell'ultimo periodo, presso “Atelier Melody srl” (v. atto di ricorso). La stessa ha dichiarato di non essere proprietaria di alcun bene ad eccezione della quota del 50% dell'immobile ubicato in Terme Vigliatore via Marchesana n. 19, in comproprietà (v. autocertificazione e ricorso). Ha dichiarato di percepire un importo mensile di €.800,00, di essere titolare di €.30.000,00 investiti in buoni;
di essere proprietaria di una autovettura immatricolata nel 2017 (v. autocertificazione depositata il 10.05.2021). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che la stessa ha percepito negli anni 2019/2018/2017/2016 l'importo di €.366,00 (v. doc. dichiarazioni dei redditi allegato al ricorso) e nel 2020 l'importo di €.2.534,00 (v. doc. depositata il 18.05.2021).
Dalla relazione della Guardia di Finanza è emerso che la è titolare di Pt_1
partita iva attiva, ed ha percepito nell'anno 2020 l'importo di €.1.200,00; nell'anno
2019 di €.12.1260,00, nell'anno 2018 di €.12.404,00; nell'anno 2017 di €.12.312,00 e che ella è proprietaria di un autoveicolo e un motoveicolo, nonché di alcune proprietà
9 immobiliari (v. relazione della GdF dell'8.07.2021). Dalla relazione del CTU, dott.
è emerso che “l'unico reddito conseguito è quello proveniente dall'attività Per_7
di impresa in regime forfettario pari ad euro 2.168,00, che al netto dell'imposta risulta pari ad euro 1.843,00. Inoltre, da una verifica della Partita Iva della ricorrente sul portale Agenzia delle Entrate, risulta cessata in data 31/05/2021”, sicché la stessa risulta aver percepito l'importo di €.154,00 mensili nell'anno 2020. Mentre, dal compendio immobiliare di proprietà della , il CTU ha indicato un Pt_1
potenziale valore di mercato pari a €.6.297,10 nel 2018, pari a €.6.781,30 nel 2019 e nel 2020 (v. relazione del CTU depositata il 14.02.2024). Diversamente, il è CP_1
titolare, per quote, delle società “Atelier Melody s.n.c. di Lepro Pietro”, “LP di Lepro
Pietro srl”; “P.L. Immobiliare SRL società uni personale”; “Atelier Melody srl”. Egli
ha dichiarato di percepire un reddito mensile di €.
3.300 al netto delle imposte;
di aver percepito nell'anno 2020 un reddito di €.64.000,00 (di cui €.21.905,00 quale reddito da lavoro dipendente, €.29.880,00 quale reddito di partecipazione in società,
€.11.629,00 redditi di capitale), di essere proprietario di due autovetture, una immatricolata nel 1987 e una nel 1993, di avere un c/c con saldo negativo di €.9.187,44;
di avere diversi beni immobili (v. autocertificazione reddituale depositata l'11.05.2021). Dalla documentazione fiscale in atti è emerso che egli, nell'anno 2020 ha percepito l'importo di €.63.785,00, nell'anno 2019 di €.90.688,00, nell'anno 2018 di €.83.209,00, nell'anno 2017 di €.58.239,00, nell'anno 2016 €.75.074,00 (v. dichiarazione dei redditi depositata con la costituzione in giudizio). Mentre, dalla relazione della Guardia di Finanza è emerso che il nell'anno 2020 ha percepito CP_1
l'importo di €.43.104,68, nel 2019 di €.83.268,00; nel 2018 l'importo di €.79.079,00; nel 2017 di €.46.454,00; che lo stesso risulta rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore di varie aziende, oltre che proprietario di due autoveicoli e un
10 motoveicolo, e di diverse proprietà immobiliari (v. relazione della GdF dell'8.07.2021). Dalla relazione del Consulente tecnico, dott. il quale ha Per_7
analizzato le tre categorie reddituali emerse dalle dichiarazioni dei redditi del RO
(redditi da lavoro dipendente;
redditi di impresa;
redditi di capitale) si evince che il resistente ha percepito un reddito complessivo di €.95.401,00 nell'anno 2018; di
€.107.066,00 nell'anno 2019; di €.71.785,00 nell'anno 2020 che, decurtato delle relative imposte dell'anno è pari al netto di €.68.328,00 nell'anno 2018 (ovvero
€.5.694,00 mensili), di €.78.192,00 nell'anno 2019 (ovvero €.6.516,00 mensili), di
€.53.198,00 nell'anno 2020 (ovvero di €.4.433,00 mensili). Tuttavia, “Tale capacità economico/reddituale potrebbe subire importanti variazioni in aumento se
attribuissimo al resistente altri redditi derivanti dalla distribuzione delle riserve di utili
presenti all'interno del patrimonio netto delle rispettive tre società di capitali in cui il resistente risulta unico socio”, sicché il ha maturato il diritto a percepire CP_1
l'importo di €.825.409,00 nell'anno 2018, di €.797.711,00 nell'anno 2019, di
€.635.831,00 nell'anno 2020, quale potenziale ulteriore fonte di reddito. Infine, valutata la potenziale redditività del compendio immobiliare di proprietà del , CP_1
il CTU ha indicato il relativo valore di mercato pari a €.405.880,59 nel 2018 e nel 2019, pari a €.393.536,91 nel 2020 e potenziale redditività pari a €.26.438,41 per l'anno
2018; a €.26.292,61 per l'anno 2019; a €.26.292,61 per l'anno 2020 (v. relazione del
CTU depositata il 14.02.2024).
Orbene, dal compendio assertivo ed istruttorio disponibile, emerge una situazione di indubbio ed ingente squilibrio nella condizione economico-patrimoniale delle parti, che va colmato con un assegno con funzione perequativa in favore della moglie. Sul punto, si ritiene del tutto superfluo disporre un'ulteriore consulenza tecnica, come richiesto da parte resistente, considerati gli elementi in atti già
11 approfonditamente valutati dal CTU. Ulteriormente, vanno disattese le eccezioni del secondo cui la avrebbe sviluppato una professionalità lavorativa CP_1 Pt_1
che le garantirebbe un reddito pienamente soddisfacente per le sue esigenze personali,
in quanto, in questa sede, va considerato il tendenziale mantenimento del tenore di vita matrimoniale, che la , con il suo reddito attuale, non riuscirebbe a Pt_1
garantirsi. Del resto, non è stato provato che essa abbia concrete ed effettive possibilità di reperire un'attività lavorativa a tempo pieno, anche considerate la sua età (classe
1967) e le attuali difficoltà del mercato del lavoro. Occorre anche tener conto che la ha effettivamente aiutato il marito nello svolgimento della propria attività Pt_1
lavorativa, in quanto impiegata presso i vari negozi intestati al (da ultimo CP_1
presso il “Atelier Melody s.r.l. di Lepro Pietro”, v. dichiarazioni del teste Tes_2
rese all'udienza del 9.02.2024); che il contributo fornito dalla alle
[...] Pt_1
esigenze familiari è altresì consistito nell'accudimento della prole e nella gestione domestica (v. dichiarazione resa dal teste all'udienza del Parte_4
15.09.2023 “preciso che a volte il andava da solo per le cure termali e la moglie CP_1
rimaneva a casa a seguire i figli e l'attività commerciale”, circostanza mai specificatamente contestata dal resistente); e che il tenore di vita condotto dai coniugi durante il matrimonio è stato indubbiamente medio/alto (“posso riferire che qualche
volta sono partita per lavoro con i SI.ri e sono stata da loro ospitata Persona_6
in alberghi di lusso che io non avrei potuto permettermi. Inoltre, i SI.ri avevano
macchine di lusso e conducevano una vita più agiata della mia che ero una loro
dipendente. Avevano un tenore di vita consono ad un imprenditore di successo quale
era ed è il ”, “posso confermare che il SI. è stato sempre un appassionato CP_1 CP_1
di orologi ed ha indossato sempre orologi particolarmente belli ma non ne conosco né il valore né la marca”, v. dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_1
12 del 16.06.2023, e ancora “posso riferire che la famiglia aveva un tenore Persona_6
di vita agiato, ben diverso da quello della mia famiglia. Avevano sempre macchine
nuove, il acquistava gioielli per sé e non faceva regali alla moglie”, “Ricordo CP_1
che il mi ha mostrato i bracciali di brillanti da lui indossati”, v. dichiarazioni CP_1
del teste all'udienza del 15.09.2023, ed infine “Per quanto io Parte_4
sappia il viaggiava per lavoro e nel periodo estivo faceva un viaggio con la CP_1
famiglia”, v. dichiarazioni rese a prova contraria dal teste all'udienza Testimone_3
del 9.02.2024).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto degli indici suindicati, appaiono sussistere i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, nella misura di € 2.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo i consueti indici ISTAT, che il verserà entro il giorno 5 CP_1
di ogni mese alla presso il suo domicilio o in qualsivoglia altra modalità Pt_1
dalla stessa indicata.
Va rigettata la domanda avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale. La concessione del beneficio in parola, finalizzata alla esclusiva tutela della prole, resta subordinata all'imprescindibile condizione della presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi. In assenza di tale presupposto, sia che la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6979 del
22/03/2007).
13 Quanto alla domanda, avanzata dalla , di condanna del resistente al Pt_1
risarcimento del danno per l'addebitabilità della separazione, si osserva, in disparte ogni considerazione in ordine all'ammissibilità nel presente giudizio, che la stessa è infondata, atteso che non risultano i presupposti per l'addebito della separazione al per come sopra specificato, e, in ogni caso, poiché genericamente allegata e CP_1
priva di qualsivoglia supporto probatorio sia con riferimento all'an che al quantum. Ed invero, con precipuo riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, non è
sufficiente il mero adulterio (peraltro non dimostrato nel caso di specie), ad integrare gli estremi dell'illecito civile, essendo altresì necessario valutare se l'afflizione morale che ne sia conseguita superi la soglia della tollerabilità e che la condotta, per le sue modalità o specificità concrete, sia stata tale da violare diritti di rango costituzionale
(cfr. Cass. Civ. sez. I, 12 aprile 2024, n. 9934). Inoltre, anche ove si ricorra alla valutazione equitativa, nel caso in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.), occorre pur sempre fornire la prova del danno stesso che,
nel caso in esame, è assente. Conseguentemente, la domanda non può che essere rigettata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di reclamo innanzi la Corte di Appello vanno integralmente compensate. Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 681/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 494/2022, depositata in data 20.04.2022, il
14 Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda di addebito avanzata da Parte_1
;
[...]
- dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, a
[...]
, la somma mensile di €.2.500,00, oltre Parte_1
rivalutazione annuale ex indici Istat;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da
; Parte_1
- rigetta le ulteriori domande avanzate dalla , per come meglio Pt_1
specificato in parte motiva;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 5/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
15 16