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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In esito all'udienza scritta del 17/04/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3727/2023 promossa da:
, , in proprio e unitamente al Sig. Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercent la responsabilità genitoriale sulle figlie Controparte_1 minori e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, in proprio e unitamente alla Sig.ra nella qualità di Parte_3 Controparte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_4
, con il patrocinio dell'avv. TIANI DANIELA e dell'avv. GIUDICE Persona_5
GUIDO ( VIA DEGLI SCIPIONI 235 00192 ROMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA A. AUBRY 3 INT.22 00195 ROMA presso il difensore avv. TIANI DANIELA
RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_4
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge 5 febbraio 1992, n.
91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
pagina 1 di 7 Con DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36, “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, all'art. 1 si è previsto che:
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art.
3 -bis .
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge
21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n.
555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed
è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini
è nato in [...]».
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare
pagina 2 di 7 e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che, seppur perfettibili anche in sede di conversione, risultano rispondere ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera della legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con ricorso depositato il 13/03/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_3
essere discendenti diretti in linea paterna di (o o o o Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_7
, cittadino italiano, nato in [...] il [...], figlio di Persona_9 Parte_4
e di (DOC. 2), in data 10.11.1910, si univa in matrimonio Persona_10 Persona_11
con la Sig.ra (DOC. 3), anch'essa cittadina italiana, emigrati in Argentina. Parte_5
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_3
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
pagina 3 di 7 della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato.
Il caso di specie può dirsi riconducibile a tale ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un passaggio generazionale da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i Controparte_3
discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Sussiste quindi l'interesse ad agire in considerazione della consolidata ancorché infondata e non condivisa interpretazione adottata sul punto dall'amministrazione.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, (o o o o , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_7 Persona_9 Parte_4
pagina 4 di 7 cittadino italiano, nato in [...] il [...], poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] il Persona_12
27.07.1913 (DOC. 4), che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registrano in realtà passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo alla predetta Persona_12
e nata in [...] il [...] (DOC. 6), talché appare necessario richiamare Persona_13
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_14
pagina 5 di 7 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009,
pagina 6 di 7 costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, Parte_1 Parte_2 Persona_1 Per_2
, ,
[...] Persona_3 Parte_3 Persona_4
, , cittadini italiani.
[...] Persona_5
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_3 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In esito all'udienza scritta del 17/04/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3727/2023 promossa da:
, , in proprio e unitamente al Sig. Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercent la responsabilità genitoriale sulle figlie Controparte_1 minori e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, in proprio e unitamente alla Sig.ra nella qualità di Parte_3 Controparte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_4
, con il patrocinio dell'avv. TIANI DANIELA e dell'avv. GIUDICE Persona_5
GUIDO ( VIA DEGLI SCIPIONI 235 00192 ROMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA A. AUBRY 3 INT.22 00195 ROMA presso il difensore avv. TIANI DANIELA
RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_4
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge 5 febbraio 1992, n.
91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
pagina 1 di 7 Con DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36, “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, all'art. 1 si è previsto che:
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art.
3 -bis .
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge
21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n.
555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed
è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini
è nato in [...]».
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare
pagina 2 di 7 e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che, seppur perfettibili anche in sede di conversione, risultano rispondere ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera della legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con ricorso depositato il 13/03/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_3
essere discendenti diretti in linea paterna di (o o o o Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_7
, cittadino italiano, nato in [...] il [...], figlio di Persona_9 Parte_4
e di (DOC. 2), in data 10.11.1910, si univa in matrimonio Persona_10 Persona_11
con la Sig.ra (DOC. 3), anch'essa cittadina italiana, emigrati in Argentina. Parte_5
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_3
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
pagina 3 di 7 della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato.
Il caso di specie può dirsi riconducibile a tale ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un passaggio generazionale da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i Controparte_3
discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Sussiste quindi l'interesse ad agire in considerazione della consolidata ancorché infondata e non condivisa interpretazione adottata sul punto dall'amministrazione.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, (o o o o , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_7 Persona_9 Parte_4
pagina 4 di 7 cittadino italiano, nato in [...] il [...], poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] il Persona_12
27.07.1913 (DOC. 4), che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registrano in realtà passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo alla predetta Persona_12
e nata in [...] il [...] (DOC. 6), talché appare necessario richiamare Persona_13
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_14
pagina 5 di 7 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009,
pagina 6 di 7 costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, Parte_1 Parte_2 Persona_1 Per_2
, ,
[...] Persona_3 Parte_3 Persona_4
, , cittadini italiani.
[...] Persona_5
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_3 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7