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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/10/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. bAvv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1058/16 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “risarcimento
danni da responsabilità professionale ”;
TRA
, rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto di Parte_1
citazione dall' Avv. Alfredo RICCI ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in
Venafro (IS) alla Via Amico da Venafro n° 4; -attrice-
E
, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione dall'Avv. Giancarlo Di Mattia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Roma alla Via Cassiodoro n° 19;
-convenuto –
Nonché
rappresentata e difesa in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta dall'Avv. Lucia MARINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Santa Costanza n. 27;
-chiamata in causa-
Nonché
rappresentato e difeso in calce alla comparsa di costituzione e CP_3
risposta dagli Avv.ti Renato POTENTE e Lorena GRECO ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mario MAURO in Isernia alla Via Enrico de Nicola n.10.
-chiamato in causa-
rappresentata e difesa in calce alla comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta dall'Avv. Sveva BERNARDINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Cicerone n. 49;
-chiamata in causa-
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del
2 processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, , evocava in Parte_1
giudizio il dott. formulando le seguenti domande:“accertare e Controparte_1
dichiarare l'inadempimento del dott. alle obbligazioni professionali di Controparte_1
diagnosi e cura nei confronti della sig.ra ;
2. per l'effetto, condannare il Parte_1
dott. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla sig.ra Controparte_1 Pt_1
, quantificati complessivamente nell'ammontare di € 19.500,00 o nella diversa
[...]
somma che sarà accertata in corso di causa o che, comunque, sarà ritenuta congrua
dall'adito Tribunale, anche sulla base di valutazione equitativa, oltre interessi dal dì del
dovuto al dì del soddisfo;
3. per l'effetto, altresì, condannare il dott. Controparte_1
al risarcimento dei danni extra-patrimoniali cagionati alla sig.ra ai sensi dell'art. Pt_1
2059 c.c., quantificabili complessivamente in non meno di euro 6.438,85 oltre
l'ulteriore somma che l'adito Giudice riterrà equa, per i pregiudizi subiti derivanti dalla
lesione della sfera relazionale dell'attrice;
4. in ogni caso, accertata e dichiarata la
violazione da parte del dott. dell'obbligo di informare la sig.ra Controparte_1 Pt_1
circa i trattamenti a cui sottoporla e i relativi rischi clinici e conseguenze estetico-
relazionali, condannarlo al pagamento della somma che l'adito Giudice riterrà equa a
titolo di risarcimento dei danni”.
Il convenuto, , si costituiva in giudizio, deducendo che Controparte_1
responsabile degli interventi effettuati sulla persona dell'attrice sarebbe stato il dott.
pertanto, chiedeva la chiamata in causa di Quest'ultimo e della CP_3
3 compagnia assicuratrice Controparte_2
Il chiamato in causa, , si costituiva in giudizio negando ogni CP_3
addebito e chiedendo la chiamata in causa delle Controparte_4
Veniva ammessa ed espleta la prova testimoniale e la CTU medico legale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Questo Giudice, fa propria la consulenza medico legale redatta dal C. T. U.
nominato Dott. in quanto immune da vizi logici e ben elaborata. Persona_1
Il CTU, all'esito degli espletati accertamenti ha accertato il nesso di causalità
tra l'evento di cui al sinistro de quo e le lesioni patite e testualmente scriveva nelle proprie conclusioni:“le considerazioni fatte, partendo dalla visita della paziente e dalla
valutazione degli accertamenti diagnostici prodotti, ritengo siano sufficienti a
dimostrare il nesso eziologico tra quanto lamentato dalla parte attrice e l'intervento
eseguito dal dott. sia nella prima che nella seconda fase dell'intervento di CP_1
terapia chirurgica implantare e protesica eseguita , e quindi la sostanziale sussistenza
degli inconvenienti lamentati in ricorso. Ritengo infatti che l'esecuzione del trattamento
di chirurgia implantare non abbia consentito di ottenere il raggiungimento del risultato
ottimale, atteso e predicibile , essendo ad oggi ancora presenti gli inconvenienti
lamentati nel ricorso ed evidenziati nell' esame obiettivo del cavo orale che mostra ad
oggi edentulia totale dell'arcata inferiore e della arcata superiore . Si deve tuttavia
4 sottolineare come in medicina ed in odontoiatria il mancato raggiungimento del
risultato ottimale non sia sempre o completamente riconducibile ad un'azione non
corretta dell'operatore ma talvolta a fattori che prescindono dal suo operato. La
quantificazione del danno deve inoltre tenere presente della necessità di eseguire una
nuova terapia implanto protesica allo scopo di ottenere un ottimale ripristino anatomo
funzionale ed estetico delle arcate dentarie. Oltre alla somma già versata (euro
quattromilacinquecento,00 secondo quanto dichiarato dalla sig.ra ) , la parte Pt_1
attrice dovrà sostenere una ulteriore spesa che lo scrivente ritiene congrua in euro
6000,00 (seimila,00 ) come da specifica successiva : -applicazione di n.ro 4 impianti
nell'arcata inferiore, euro 2.000,00 ( duemila,00 ), - applicazione di protesi totale
inferiore ancorata con sovrastruttura sui quattro impianti, euro 4000,00 (
quattromila,00) per la riabilitazione completa dell'arcata inferiore. Per quanto
concerne l'arcata superiore, dopo l' estrazione eseguita dei pochi ( cinque ) denti
parodontopatici e quindi non stabili presenti in arcata, come si evidenzia in rx
ortopanoramica agli atti, non risulta eseguito alcun intervento di chirurgia implantare
da parte del Dr. .i postumi accertati non incidono sulla capacità lavorativa Per_2
specifica (impiegato) del periziando. Non incidono, infine, in concreto su altre attività
non lavorative che esulino dalle normali attività esistenziali. il danno biologico inteso
come compromissione dell'integrità psicofisica preesistente è globalmente
quantificabile in misura del 2% ( due per cento ) considerando il danno estetico,
fonetico ed alla vita di relazione, nonché la residua riduzione della sua efficienza,
globalmente intesa, anche sulla base della riabilitazione protesica e del suo attendibile
risultato. La sig.ra mostra infatti un eloquio fluido, congruo ed articolato ed i Pt_1
disagi lamentati rientrano nel possibile decorso postoperatorio di un intervento come
5 quello al quale la paziente si è sottoposta. Ai fini del computo della durata della
malattia e quindi della valutazione del periodo di temporanea compromissione della
integrità fisica del soggetto con interferenze sul suo stato di benessere e sulle sue
abituali attività, facendo riferimento alla documentazione sanitaria oggi a mia
disposizione ed a criteri desunti dalla comune esperienza clinica, la invalidità
temporanea può stadiarsi in una iniziale invalidità totale (ITT) di 15 giorni ed una
successiva invalidità temporanea parziale (ITP), progressivamente decrescente e
mediamente valutabile sul 50% per ulteriori 30 giorni.”.
Dall'esame della prova testimoniale espletata con l'escussione dei testimoni
, e è emerso lo Testimone_1 Testimone_2 Controparte_5
stato di grave sofferenza fisica e psichica dell'attrice in cui si è venuta a trovare in conseguenza della perdita di tutti i denti;
infatti, l'attrice a causa di ciò soffriva di forti e incessanti dolori, e manifestava situazioni di imbarazzo nell'ambiente del lavoro.
Alla luce di quanto innanzi esposto, va dichiarata la responsabilità del convenuto e riconosciuto il consequenziale diritto dell'attrice all'integrale Controparte_1
risarcimento dei danni subiti sotto il profilo del cd. danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso.
La convenuta, eccepiva l'inoperatività della polizza, in Controparte_2
quanto tra le condizioni particolari riportate al paragrafo “IM Interventi di
Implantologia” di cui a pag. 12 della stessa, veniva previsto che i danni derivanti da interventi di implantologia sarebbero stati coperti soltanto se determinati da errore tecnico dell'operatore, il che, sempre secondo la prospettazione di parte conventa,
sarebbe stato escluso dal CTU, che avrebbe fatto riferimento soltanto al mancato
6 raggiungimento del risultato.
Questo Giudice ritiene che la suddetta eccezione è infondata e va, pertanto,
rigettata.
Invero, la polizza in esame, alla condizione particolare “IM” del punto 1.3.18
(sempre a pag. 12), prevede espressamente che: “a deroga dell'esclusione lettera g)
sono compresi in garanzia i Danni conseguenti ad interventi di implantologia”.
Limitatamente a tali tipi di intervento sono compresi i Danni di natura estetico
fisionomica purché determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione dalla
garanzia delle pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno assunto
dall'Assicurato. La presente Condizione Particolare è prestata con lo Scoperto di 1/10
dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 1.000,00 e con il massimo di €
25.000,00”.
Nel caso in esame, va osservato che il CTU non ha escluso l'errore tecnico da parte del dott. nell'esecuzione degli interventi sull'attrice, quindi a parere di Questo CP_1
Giudice il richiamo alla formula riportata nella perizia che di seguito si riporta: “si deve
tuttavia sottolineare come in medicina ed in odontoiatria il mancato raggiungimento
del risultato ottimale non sia sempre o completamente riconducibile ad un'azione non
corretta dell'operatore ma talvolta a fattori che prescindono dal suo operato”, va rapportata a una semplice considerazione fatta dal CTU, il quale comunque aveva accertato la responsabilità del nell'esecuzione dell'intervento de quo e ciò sia CP_1
nella prima che nella seconda fase.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
7 Questo giudice ritiene che unico ed esclusivo responsabile dei fatti accertati nel corso del giudizio risulta essere il convenuto . Controparte_1
In merito alla quantificazione dei danni accertati, il CTU procedeva ad indicare i gradi di percentuale di danno biologico permanente residuato in considerazione dell'
evento sopra menzionato. Procedendo alla liquidazione del danno per le lesioni riportate da in seguito a quanto innanzi esposto Questo Giudice fa Parte_1
propria la consulenza medico legale, che quantifica nel due per cento a titolo di danno biologico.
In merito all'inabilità temporanea assoluta il CTU valutava quindici giorni di I.
T.P. e trenta giorni di I. T. P. al 50%.
Il danno può essere liquidato secondo i criteri adottati dal Tribunale di Milano
che propone la c.d. liquidazione unitaria, comprensiva sia del danno biologico che del danno morale, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della singola fattispecie (Cassazione civile, 12/09/2011 n. 18641).
Pertanto, si ha per due punti di percentuale di danno biologico, considerato che l'attrice, , all'epoca dell'evento de quo aveva cinquantuno anni di Parte_1
età, si ottiene la somma di € 1.684,99 (milleseicentottantaquattro/novantanove) per il danno biologico nella misura del 2%, la somma di € 1.123,35
(millecentoventitre/trentacinque) per l'aumento personalizzato del danno morale nella misura del 33%, nonché la somma di € 842,70 (ottocentoquarantadue/70) a titolo di I.
T. T. e la somma di € 842,70 (ottocentoquarantadue/70) a titolo di I. T. P. n ella misura del 50% per trenta giorni.
8 Detta somma in uno è pari € 4.735,55 (quattromilasettecentotretacinque
/cinquantacinque).
Nel caso in esame Questo Giudice ritiene che sussistono le condizioni per procedere alla maggiorazione nella misura massima del danno non patrimoniale,
compresivo del danno ex morale, esistenziale, data la gravità delle lesioni patite dall'attrice.
Dalla CTU espletata si evince che tali postumi non hanno inciso su particolari attività non lavorative che esulino dalle normali attività esistenziali.
Inoltre, il CTU nella propria perizia accertava la necessità di eseguire una
“nuova terapia implanto protesica allo scopo di ottenere un ottimale ripristino
anatomo funzionale ed estetico delle arcate dentarie. Oltre alla somma già versata
(euro quattromilacinquecento,00 secondo quanto dichiarato dalla sig.ra ) , la Pt_1
parte attrice dovrà sostenere una ulteriore spesa che lo scrivente ritiene congrua in
euro 6000,00”.
Pertanto, in conclusione, va posta a carico dei convenuti, e Controparte_1
la somma complessiva in favore dell'attrice Controparte_2 Parte_1
pari ad € 10.735,55 (diecimilasettecentotrentacinque/cinquantacinque) oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Per il governo delle spese relativamente vale il principio della soccombenza.
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
9 Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1058/2016 R. G. A. C. C. vertente tra contro Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
concernente responsabilità professionale, decidendo definitivamente, cosi
[...]
provvede:
1) dichiara che il convenuto, , è responsabile dell'evento Controparte_1
per cu è causa;
2) condanna e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
di della somma complessiva pari € 10.735,55 Parte_1
(diecimilasettecentotrentacinque/cinquantacinque), oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
3) condanna e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore dell'attrice delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014 in
€ 8.237,00 (ottomiladuecentotrentasette/00),oltre rimborso forfettario ex art 12,50 %
ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP.
4) condanna , al pagamento in favore del terzo chiamato in Controparte_1
causa, , delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014 CP_3
in € 5.000,00 (cinquemila/00),oltre rimborso forfettario ex art 12,50 % ex art. 15 T.F.
ed IVA e CAP.
5) condanna , al pagamento in favore della terza chiamata Controparte_1
in causa, , delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. Controparte_4
M. 55/2014 in € 5.000,00 (cinquemila/00),oltre rimborso forfettario ex art 12,50 % ex
10 art. 15 T.F. ed IVA e CAP.
6) pone le spese di CTU a carico del convenuto e Controparte_1 [...]
in solido tra i loro. Controparte_2
Così deciso in Isernia, lì 02 settembre 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
11
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. bAvv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1058/16 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “risarcimento
danni da responsabilità professionale ”;
TRA
, rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto di Parte_1
citazione dall' Avv. Alfredo RICCI ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in
Venafro (IS) alla Via Amico da Venafro n° 4; -attrice-
E
, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione dall'Avv. Giancarlo Di Mattia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Roma alla Via Cassiodoro n° 19;
-convenuto –
Nonché
rappresentata e difesa in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta dall'Avv. Lucia MARINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Santa Costanza n. 27;
-chiamata in causa-
Nonché
rappresentato e difeso in calce alla comparsa di costituzione e CP_3
risposta dagli Avv.ti Renato POTENTE e Lorena GRECO ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mario MAURO in Isernia alla Via Enrico de Nicola n.10.
-chiamato in causa-
rappresentata e difesa in calce alla comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta dall'Avv. Sveva BERNARDINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Cicerone n. 49;
-chiamata in causa-
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del
2 processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, , evocava in Parte_1
giudizio il dott. formulando le seguenti domande:“accertare e Controparte_1
dichiarare l'inadempimento del dott. alle obbligazioni professionali di Controparte_1
diagnosi e cura nei confronti della sig.ra ;
2. per l'effetto, condannare il Parte_1
dott. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla sig.ra Controparte_1 Pt_1
, quantificati complessivamente nell'ammontare di € 19.500,00 o nella diversa
[...]
somma che sarà accertata in corso di causa o che, comunque, sarà ritenuta congrua
dall'adito Tribunale, anche sulla base di valutazione equitativa, oltre interessi dal dì del
dovuto al dì del soddisfo;
3. per l'effetto, altresì, condannare il dott. Controparte_1
al risarcimento dei danni extra-patrimoniali cagionati alla sig.ra ai sensi dell'art. Pt_1
2059 c.c., quantificabili complessivamente in non meno di euro 6.438,85 oltre
l'ulteriore somma che l'adito Giudice riterrà equa, per i pregiudizi subiti derivanti dalla
lesione della sfera relazionale dell'attrice;
4. in ogni caso, accertata e dichiarata la
violazione da parte del dott. dell'obbligo di informare la sig.ra Controparte_1 Pt_1
circa i trattamenti a cui sottoporla e i relativi rischi clinici e conseguenze estetico-
relazionali, condannarlo al pagamento della somma che l'adito Giudice riterrà equa a
titolo di risarcimento dei danni”.
Il convenuto, , si costituiva in giudizio, deducendo che Controparte_1
responsabile degli interventi effettuati sulla persona dell'attrice sarebbe stato il dott.
pertanto, chiedeva la chiamata in causa di Quest'ultimo e della CP_3
3 compagnia assicuratrice Controparte_2
Il chiamato in causa, , si costituiva in giudizio negando ogni CP_3
addebito e chiedendo la chiamata in causa delle Controparte_4
Veniva ammessa ed espleta la prova testimoniale e la CTU medico legale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Questo Giudice, fa propria la consulenza medico legale redatta dal C. T. U.
nominato Dott. in quanto immune da vizi logici e ben elaborata. Persona_1
Il CTU, all'esito degli espletati accertamenti ha accertato il nesso di causalità
tra l'evento di cui al sinistro de quo e le lesioni patite e testualmente scriveva nelle proprie conclusioni:“le considerazioni fatte, partendo dalla visita della paziente e dalla
valutazione degli accertamenti diagnostici prodotti, ritengo siano sufficienti a
dimostrare il nesso eziologico tra quanto lamentato dalla parte attrice e l'intervento
eseguito dal dott. sia nella prima che nella seconda fase dell'intervento di CP_1
terapia chirurgica implantare e protesica eseguita , e quindi la sostanziale sussistenza
degli inconvenienti lamentati in ricorso. Ritengo infatti che l'esecuzione del trattamento
di chirurgia implantare non abbia consentito di ottenere il raggiungimento del risultato
ottimale, atteso e predicibile , essendo ad oggi ancora presenti gli inconvenienti
lamentati nel ricorso ed evidenziati nell' esame obiettivo del cavo orale che mostra ad
oggi edentulia totale dell'arcata inferiore e della arcata superiore . Si deve tuttavia
4 sottolineare come in medicina ed in odontoiatria il mancato raggiungimento del
risultato ottimale non sia sempre o completamente riconducibile ad un'azione non
corretta dell'operatore ma talvolta a fattori che prescindono dal suo operato. La
quantificazione del danno deve inoltre tenere presente della necessità di eseguire una
nuova terapia implanto protesica allo scopo di ottenere un ottimale ripristino anatomo
funzionale ed estetico delle arcate dentarie. Oltre alla somma già versata (euro
quattromilacinquecento,00 secondo quanto dichiarato dalla sig.ra ) , la parte Pt_1
attrice dovrà sostenere una ulteriore spesa che lo scrivente ritiene congrua in euro
6000,00 (seimila,00 ) come da specifica successiva : -applicazione di n.ro 4 impianti
nell'arcata inferiore, euro 2.000,00 ( duemila,00 ), - applicazione di protesi totale
inferiore ancorata con sovrastruttura sui quattro impianti, euro 4000,00 (
quattromila,00) per la riabilitazione completa dell'arcata inferiore. Per quanto
concerne l'arcata superiore, dopo l' estrazione eseguita dei pochi ( cinque ) denti
parodontopatici e quindi non stabili presenti in arcata, come si evidenzia in rx
ortopanoramica agli atti, non risulta eseguito alcun intervento di chirurgia implantare
da parte del Dr. .i postumi accertati non incidono sulla capacità lavorativa Per_2
specifica (impiegato) del periziando. Non incidono, infine, in concreto su altre attività
non lavorative che esulino dalle normali attività esistenziali. il danno biologico inteso
come compromissione dell'integrità psicofisica preesistente è globalmente
quantificabile in misura del 2% ( due per cento ) considerando il danno estetico,
fonetico ed alla vita di relazione, nonché la residua riduzione della sua efficienza,
globalmente intesa, anche sulla base della riabilitazione protesica e del suo attendibile
risultato. La sig.ra mostra infatti un eloquio fluido, congruo ed articolato ed i Pt_1
disagi lamentati rientrano nel possibile decorso postoperatorio di un intervento come
5 quello al quale la paziente si è sottoposta. Ai fini del computo della durata della
malattia e quindi della valutazione del periodo di temporanea compromissione della
integrità fisica del soggetto con interferenze sul suo stato di benessere e sulle sue
abituali attività, facendo riferimento alla documentazione sanitaria oggi a mia
disposizione ed a criteri desunti dalla comune esperienza clinica, la invalidità
temporanea può stadiarsi in una iniziale invalidità totale (ITT) di 15 giorni ed una
successiva invalidità temporanea parziale (ITP), progressivamente decrescente e
mediamente valutabile sul 50% per ulteriori 30 giorni.”.
Dall'esame della prova testimoniale espletata con l'escussione dei testimoni
, e è emerso lo Testimone_1 Testimone_2 Controparte_5
stato di grave sofferenza fisica e psichica dell'attrice in cui si è venuta a trovare in conseguenza della perdita di tutti i denti;
infatti, l'attrice a causa di ciò soffriva di forti e incessanti dolori, e manifestava situazioni di imbarazzo nell'ambiente del lavoro.
Alla luce di quanto innanzi esposto, va dichiarata la responsabilità del convenuto e riconosciuto il consequenziale diritto dell'attrice all'integrale Controparte_1
risarcimento dei danni subiti sotto il profilo del cd. danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso.
La convenuta, eccepiva l'inoperatività della polizza, in Controparte_2
quanto tra le condizioni particolari riportate al paragrafo “IM Interventi di
Implantologia” di cui a pag. 12 della stessa, veniva previsto che i danni derivanti da interventi di implantologia sarebbero stati coperti soltanto se determinati da errore tecnico dell'operatore, il che, sempre secondo la prospettazione di parte conventa,
sarebbe stato escluso dal CTU, che avrebbe fatto riferimento soltanto al mancato
6 raggiungimento del risultato.
Questo Giudice ritiene che la suddetta eccezione è infondata e va, pertanto,
rigettata.
Invero, la polizza in esame, alla condizione particolare “IM” del punto 1.3.18
(sempre a pag. 12), prevede espressamente che: “a deroga dell'esclusione lettera g)
sono compresi in garanzia i Danni conseguenti ad interventi di implantologia”.
Limitatamente a tali tipi di intervento sono compresi i Danni di natura estetico
fisionomica purché determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione dalla
garanzia delle pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno assunto
dall'Assicurato. La presente Condizione Particolare è prestata con lo Scoperto di 1/10
dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 1.000,00 e con il massimo di €
25.000,00”.
Nel caso in esame, va osservato che il CTU non ha escluso l'errore tecnico da parte del dott. nell'esecuzione degli interventi sull'attrice, quindi a parere di Questo CP_1
Giudice il richiamo alla formula riportata nella perizia che di seguito si riporta: “si deve
tuttavia sottolineare come in medicina ed in odontoiatria il mancato raggiungimento
del risultato ottimale non sia sempre o completamente riconducibile ad un'azione non
corretta dell'operatore ma talvolta a fattori che prescindono dal suo operato”, va rapportata a una semplice considerazione fatta dal CTU, il quale comunque aveva accertato la responsabilità del nell'esecuzione dell'intervento de quo e ciò sia CP_1
nella prima che nella seconda fase.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
7 Questo giudice ritiene che unico ed esclusivo responsabile dei fatti accertati nel corso del giudizio risulta essere il convenuto . Controparte_1
In merito alla quantificazione dei danni accertati, il CTU procedeva ad indicare i gradi di percentuale di danno biologico permanente residuato in considerazione dell'
evento sopra menzionato. Procedendo alla liquidazione del danno per le lesioni riportate da in seguito a quanto innanzi esposto Questo Giudice fa Parte_1
propria la consulenza medico legale, che quantifica nel due per cento a titolo di danno biologico.
In merito all'inabilità temporanea assoluta il CTU valutava quindici giorni di I.
T.P. e trenta giorni di I. T. P. al 50%.
Il danno può essere liquidato secondo i criteri adottati dal Tribunale di Milano
che propone la c.d. liquidazione unitaria, comprensiva sia del danno biologico che del danno morale, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della singola fattispecie (Cassazione civile, 12/09/2011 n. 18641).
Pertanto, si ha per due punti di percentuale di danno biologico, considerato che l'attrice, , all'epoca dell'evento de quo aveva cinquantuno anni di Parte_1
età, si ottiene la somma di € 1.684,99 (milleseicentottantaquattro/novantanove) per il danno biologico nella misura del 2%, la somma di € 1.123,35
(millecentoventitre/trentacinque) per l'aumento personalizzato del danno morale nella misura del 33%, nonché la somma di € 842,70 (ottocentoquarantadue/70) a titolo di I.
T. T. e la somma di € 842,70 (ottocentoquarantadue/70) a titolo di I. T. P. n ella misura del 50% per trenta giorni.
8 Detta somma in uno è pari € 4.735,55 (quattromilasettecentotretacinque
/cinquantacinque).
Nel caso in esame Questo Giudice ritiene che sussistono le condizioni per procedere alla maggiorazione nella misura massima del danno non patrimoniale,
compresivo del danno ex morale, esistenziale, data la gravità delle lesioni patite dall'attrice.
Dalla CTU espletata si evince che tali postumi non hanno inciso su particolari attività non lavorative che esulino dalle normali attività esistenziali.
Inoltre, il CTU nella propria perizia accertava la necessità di eseguire una
“nuova terapia implanto protesica allo scopo di ottenere un ottimale ripristino
anatomo funzionale ed estetico delle arcate dentarie. Oltre alla somma già versata
(euro quattromilacinquecento,00 secondo quanto dichiarato dalla sig.ra ) , la Pt_1
parte attrice dovrà sostenere una ulteriore spesa che lo scrivente ritiene congrua in
euro 6000,00”.
Pertanto, in conclusione, va posta a carico dei convenuti, e Controparte_1
la somma complessiva in favore dell'attrice Controparte_2 Parte_1
pari ad € 10.735,55 (diecimilasettecentotrentacinque/cinquantacinque) oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Per il governo delle spese relativamente vale il principio della soccombenza.
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
9 Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1058/2016 R. G. A. C. C. vertente tra contro Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
concernente responsabilità professionale, decidendo definitivamente, cosi
[...]
provvede:
1) dichiara che il convenuto, , è responsabile dell'evento Controparte_1
per cu è causa;
2) condanna e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
di della somma complessiva pari € 10.735,55 Parte_1
(diecimilasettecentotrentacinque/cinquantacinque), oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
3) condanna e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore dell'attrice delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014 in
€ 8.237,00 (ottomiladuecentotrentasette/00),oltre rimborso forfettario ex art 12,50 %
ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP.
4) condanna , al pagamento in favore del terzo chiamato in Controparte_1
causa, , delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014 CP_3
in € 5.000,00 (cinquemila/00),oltre rimborso forfettario ex art 12,50 % ex art. 15 T.F.
ed IVA e CAP.
5) condanna , al pagamento in favore della terza chiamata Controparte_1
in causa, , delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. Controparte_4
M. 55/2014 in € 5.000,00 (cinquemila/00),oltre rimborso forfettario ex art 12,50 % ex
10 art. 15 T.F. ed IVA e CAP.
6) pone le spese di CTU a carico del convenuto e Controparte_1 [...]
in solido tra i loro. Controparte_2
Così deciso in Isernia, lì 02 settembre 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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