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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 985/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 985/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
LO GR EL, nata a [...] il [...] (C.F: ), e ivi residente in C.F._1
via Trieste n. 13, elettivamente domiciliata in Enna, alla Via Solferino n. 1 presso lo studio dell'avv.
Michele Baldi, (C.F: , che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
DO ER VI, nato a [...], il giorno 11.05.1988, (C.F:
); C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
***
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 24.01.2025;
pagina 1 di 4 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del giorno 22.01.2025, in cui parte ricorrente
è personalmente comparsa, per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.09.2023, EL Lo AS ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili (recte: lo scioglimento) del matrimonio da NG RO VI, con il quale aveva contratto matrimonio civile in Enna il 29.02.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del predetto Comune, al 3 della Parte I dell'anno 2020 e dalla cui unione non sono nati figli.
Ha dedotto la ricorrente che, improvvisamente, il NG RO si era allontanato dalla casa coniugale senza addurre alcuna motivazione.
Nonostante la regolarità della notificazione, il resistente non si è costituito in giudizio, per cui deve dichiararsene, nella presente sede, la contumacia.
Con sentenza non definitiva n. 235/2024 pubbl. il 20/05/2024 è stata pronunciata la separazione dei coniugi “Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi LO
GR EL, nata a [...] il [...] e DO ER VI, nato a
Guantanamo – CUBA, l'11.05.1988 (che hanno contratto matrimonio civile in Enna il 29.02.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del predetto Comune, al 3 della Parte I dell'anno 2020). Rigetta la domanda di addebito della separazione;
Dichiara irripetibili le spese nei confronti del resistente contumace;
”, con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del 22 gennaio 2025, parte ricorrente è stata sentita ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c. confermando che il resistente è, di fatto, scomparso dalla propria vita.
Considerata l'assenza di richieste istruttorie, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e ai successivi atti e verbali di causa in seno ai quali ha chiesto di “1. Pronunciare sentenza di divorzio con addebito, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Enna (atto del 29.02.2020, Anno 2020, numero 3, Parte I, Serie Ufficio 1);
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Enna, in Via Trieste n.
13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della ricorrente.
3. Nulla disporre in ordine all'assegno divorzile essendo le parti dotate di autonoma capacità lavorativa e reddituale”.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 235/2024, pubblicata il 20/05/2024 già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In merito alla domanda di addebito svolta da parte ricorrente anche con riferimento al presente giudizio se ne rileva l'inammissibilità.
Invero, la richiesta di addebito può essere proposta solo in sede di separazione giudiziale e non anche in fase di divorzio, atteso che le conseguenze dell'addebito quali la perdita dei diritti successori e del mantenimento, sostituito dall'assegno divorzile, sono già insite nella pronuncia di divorzio.
In ordine agli aspetti economici, nessuna domanda è stata svolta da parte ricorrente essendo le parti dotate di autonoma capacità lavorativa e reddituale.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Enna, in Via Trieste n. 13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della ricorrente, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Invero, l'obiettivo dell'assegnazione è solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori, nella fattispecie a mani in assenza di prole nulla deve disporsi in merito.
Attesa la natura della controversia e il complessivo esito della stessa, le spese sostenute dalla ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia del convenuto DO ER
VI, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi LO GR EL, nata a
Enna il 21.03.1973 (C.F: ) e DO ER VI, nato a C.F._1
Guantanamo (CUBA), il giorno 11.05.1988 (C.F: ), contratto in Enna il C.F._3
29.02.2020 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del predetto Comune, al 3 della Parte I dell'anno 2020);
- ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
-DICHIARA inammissibile la domanda di addebito svolta da LO GR EL;
-RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da LO GR EL;
-DICHIARA irripetibili le spese nei confronti del resistente contumace.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 985/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
LO GR EL, nata a [...] il [...] (C.F: ), e ivi residente in C.F._1
via Trieste n. 13, elettivamente domiciliata in Enna, alla Via Solferino n. 1 presso lo studio dell'avv.
Michele Baldi, (C.F: , che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
DO ER VI, nato a [...], il giorno 11.05.1988, (C.F:
); C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
***
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 24.01.2025;
pagina 1 di 4 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del giorno 22.01.2025, in cui parte ricorrente
è personalmente comparsa, per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.09.2023, EL Lo AS ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili (recte: lo scioglimento) del matrimonio da NG RO VI, con il quale aveva contratto matrimonio civile in Enna il 29.02.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del predetto Comune, al 3 della Parte I dell'anno 2020 e dalla cui unione non sono nati figli.
Ha dedotto la ricorrente che, improvvisamente, il NG RO si era allontanato dalla casa coniugale senza addurre alcuna motivazione.
Nonostante la regolarità della notificazione, il resistente non si è costituito in giudizio, per cui deve dichiararsene, nella presente sede, la contumacia.
Con sentenza non definitiva n. 235/2024 pubbl. il 20/05/2024 è stata pronunciata la separazione dei coniugi “Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi LO
GR EL, nata a [...] il [...] e DO ER VI, nato a
Guantanamo – CUBA, l'11.05.1988 (che hanno contratto matrimonio civile in Enna il 29.02.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del predetto Comune, al 3 della Parte I dell'anno 2020). Rigetta la domanda di addebito della separazione;
Dichiara irripetibili le spese nei confronti del resistente contumace;
”, con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del 22 gennaio 2025, parte ricorrente è stata sentita ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c. confermando che il resistente è, di fatto, scomparso dalla propria vita.
Considerata l'assenza di richieste istruttorie, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e ai successivi atti e verbali di causa in seno ai quali ha chiesto di “1. Pronunciare sentenza di divorzio con addebito, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Enna (atto del 29.02.2020, Anno 2020, numero 3, Parte I, Serie Ufficio 1);
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Enna, in Via Trieste n.
13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della ricorrente.
3. Nulla disporre in ordine all'assegno divorzile essendo le parti dotate di autonoma capacità lavorativa e reddituale”.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 235/2024, pubblicata il 20/05/2024 già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In merito alla domanda di addebito svolta da parte ricorrente anche con riferimento al presente giudizio se ne rileva l'inammissibilità.
Invero, la richiesta di addebito può essere proposta solo in sede di separazione giudiziale e non anche in fase di divorzio, atteso che le conseguenze dell'addebito quali la perdita dei diritti successori e del mantenimento, sostituito dall'assegno divorzile, sono già insite nella pronuncia di divorzio.
In ordine agli aspetti economici, nessuna domanda è stata svolta da parte ricorrente essendo le parti dotate di autonoma capacità lavorativa e reddituale.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Enna, in Via Trieste n. 13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della ricorrente, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Invero, l'obiettivo dell'assegnazione è solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori, nella fattispecie a mani in assenza di prole nulla deve disporsi in merito.
Attesa la natura della controversia e il complessivo esito della stessa, le spese sostenute dalla ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia del convenuto DO ER
VI, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi LO GR EL, nata a
Enna il 21.03.1973 (C.F: ) e DO ER VI, nato a C.F._1
Guantanamo (CUBA), il giorno 11.05.1988 (C.F: ), contratto in Enna il C.F._3
29.02.2020 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del predetto Comune, al 3 della Parte I dell'anno 2020);
- ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
-DICHIARA inammissibile la domanda di addebito svolta da LO GR EL;
-RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da LO GR EL;
-DICHIARA irripetibili le spese nei confronti del resistente contumace.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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