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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19727/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Pica Cristina e dall'avv. Pecchini Sergio, in Parte_1 forza di procura speciale in atti e rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pianasso, in forza di procura speciale in Parte_2 atti ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da note scritte di udienza depositate in data 18 e 19 febbraio 2025):
“Pronunciare l'interdizione di , nominando tutore il sig. .”. Controparte_1 Parte_1
Per il PM
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.11.2024 parti ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della loro madre . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti. pagina 1 di 3 Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 09.01.2025 dinanzi al GOP, su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta e, all'esito, veniva nominato un tutore provvisorio nella persona del ricorrente, signor
, nonché figlio della convenuta. Parte_1
Veniva dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, sostituita dal deposto telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dalla documentazione medica in atti risulta che la resistente è affetta Controparte_1 da “Quadro di deterioramento cognitivo di grado severo con assenza della capacità critica ed assenza di insight di malattia. Presenza di disturbi del comportamento con affaticamento afinalastico, sindrome disesecutiva, turpiloquio. Paziente non consapevole delle proprie necessità e non in grado di trovarsi soluzione adeguate. Non in grado di comprendere situazioni di pericolo né di allontanarsi da situazioni pericolose. Tale quadro determina completa perdita di autonomia in tutte le attività della vita quotidiana con necessità di assistenza continuativa nelle 24 ore” (cfr. doc. 2 ricorso). L'interdicenda è stata, altresì, dichiarata invalida civile con necessità di assistenza continua su diagnosi di “disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo con BPSD in VCC” (cfr. doc. 3 dep. il 14.1.25).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale è apparsa confusa e disorientata spazio-temporalmente e non in grado di fornire risposte congrue e pertinenti alle domande che le sono state poste (v. verbale d'udienza del
09.01.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
pagina 2 di 3 Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] Controparte_1
(VC) in data 28.10.1948,
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 11.04.2025.
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19727/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Pica Cristina e dall'avv. Pecchini Sergio, in Parte_1 forza di procura speciale in atti e rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pianasso, in forza di procura speciale in Parte_2 atti ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da note scritte di udienza depositate in data 18 e 19 febbraio 2025):
“Pronunciare l'interdizione di , nominando tutore il sig. .”. Controparte_1 Parte_1
Per il PM
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.11.2024 parti ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della loro madre . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti. pagina 1 di 3 Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 09.01.2025 dinanzi al GOP, su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta e, all'esito, veniva nominato un tutore provvisorio nella persona del ricorrente, signor
, nonché figlio della convenuta. Parte_1
Veniva dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, sostituita dal deposto telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dalla documentazione medica in atti risulta che la resistente è affetta Controparte_1 da “Quadro di deterioramento cognitivo di grado severo con assenza della capacità critica ed assenza di insight di malattia. Presenza di disturbi del comportamento con affaticamento afinalastico, sindrome disesecutiva, turpiloquio. Paziente non consapevole delle proprie necessità e non in grado di trovarsi soluzione adeguate. Non in grado di comprendere situazioni di pericolo né di allontanarsi da situazioni pericolose. Tale quadro determina completa perdita di autonomia in tutte le attività della vita quotidiana con necessità di assistenza continuativa nelle 24 ore” (cfr. doc. 2 ricorso). L'interdicenda è stata, altresì, dichiarata invalida civile con necessità di assistenza continua su diagnosi di “disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo con BPSD in VCC” (cfr. doc. 3 dep. il 14.1.25).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale è apparsa confusa e disorientata spazio-temporalmente e non in grado di fornire risposte congrue e pertinenti alle domande che le sono state poste (v. verbale d'udienza del
09.01.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
pagina 2 di 3 Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] Controparte_1
(VC) in data 28.10.1948,
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 11.04.2025.
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3