Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1442/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via R. Wagner n. 9, presso lo studio dell'Avv. GIULIANO MARIAGRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via R. Wagner n. 9, presso lo studio dell'Avv. GIULIANO MARIAGRAZIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 20/7/2009 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19/3/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 18/3/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
““1. Affidamento dei figli minori e e regime di visite: Per_1 Per_2
Al fine di garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto costante, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono che questi restino concordemente affidati ad entrambi, con domicilio prevalente presso la madre.
Il padre ha il diritto/dovere di tenerli con sé nei giorni di martedì e giovedì nei quali preleverà i minori a scuola e li terrà con sé fino alla cena, dopo cena sarà suo onere riaccompagnarli a casa.
I superiori incontri potranno svolgersi in giorni differenti, dietro comune e preventivo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le eSIenze scolastiche dei minori e lavorative degli stessi genitori. In ogni caso, il SI. dovrà CP_1 fare in modo di tenere con sé i minori per almeno due pomeriggi alla settimana, quanto meno nei periodi di permanenza a Palermo.
Inoltre, i figli trascorreranno i giorni dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, a settimane alterne, con il padre col quale avranno facoltà di pernottare se vorranno.
Considerato che il SI. per motivi di lavoro spesso si trova fuori CP_1 città, in particolare essendo impiegato presso l'Esercito Militare Italiano, è spesso impegnato in missioni all'estero, resta inteso che durante questi lunghi periodi non potrà tenere con sé le bambine né potrà onerare agli adempimenti quotidiani (supervisione dei compiti, prelevamento da scuola o da attività extrascolastiche, riunioni scolastiche, attività ludiche).
Pertanto durante il periodo in cui il SI. è impegnato all'estero per CP_1 motivi di lavoro legati alle missioni militari il calendario delle visite resterà
2 sospeso.
Diversamente, durante la permanenza in città sarà onere del Sig. CP_1 organizzare nei limiti del possibile gli orari e i turni di lavoro per poter trascorrere più tempo possibile con le bambine.
I coniugi si obbligano esplicitamente a dare immediata comunicazione all'altro nel caso in cui i minori dovessero stare male o avessero necessità di andare in ospedale o sottoporsi a cure mediche. È possibile la visita del genitore non convivente in casa dell'altro genitore in caso di malattie dei figli.
Il genitore non convivente potrà visitare i figli anche di notte solo in caso di malattie gravi o ripetitive e su benestare del coniuge affidatario.
E' volontà comune dei coniugi mantenere un clima di serenità e rispetto pertanto si stabilisce che il coniuge non affidatario potrà tenere con sé le bambine anche fuori dai giorni stabiliti dal calendario di visite, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e della loro volontà.
I coniugi si impegnano a non ostacolare i contatti ed i rapporti affettivi, nonché le frequentazioni, tra i minori ed i parenti e/o amici intimi dell'altro genitore. Si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza.
2. Mantenimento diretto e paritario dei figli e rapporti economici tra i coniugi:
Le parti stabiliscono che i minori saranno collocati presso la madre, la quale vivrà insieme alle figlie nell'immobile nel quale ad oggi risiedono.
Il SI. verserà mensilmente euro 150,00 per ciascun minore ed CP_1 euro 50,00 per la moglie a titolo di assegno per il mantenimento.
I superiori importi saranno annualmente rivalutati secondo l'indice ISTAT.
Si stabilisce che sono a carico della SI.ra il pagamento delle utenze Pt_1
( luce, gas, internet acqua) e la quota mensile condominiale con il solo riferimento alle spese ordinarie.
Sono a carico del SI. le spese condominiali straordinarie e la rata CP_1 del mutuo della casa ad oggi in uso alla SI.ra . Pt_1
L'importo dell'assegno di mantenimento delle figlie e della SI.ra Pt_1 sarà interamente addebitato sul conto corrente della SI.ra , acceso Pt_1
3 presso Poste Italiane, entro il 28 di ogni mese.
Le decisioni relative alle spese straordinarie, rette scolastiche e spese extra rispetto a quelle curriculari, mediche, sportive e ludiche saranno prese, ad eccezione dei casi di urgenza e necessità, di comune accordo e previa autorizzazione scritta dell'altro coniuge.
Tutte le spese straordinarie, comprese quelle per ricariche telefoniche o vestiario (queste ultime senza necessità di previo assenso entro i limiti di spesa singola di € 50,00), verranno divise tra i coniugi nella misura del 50% secondo il seguente schema.
Si stabilisce sin d'ora che il finanziamento per l'iPhone della figlia minore
, acceso a nome della Sig.ra e della durata di anni 2, venga Per_1 Pt_1 interamente pagato fino ad estinzione dal Sig. . CP_1
2.1. Spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro) anche in assenza di preventivo accordo:
a) spese mediche relative a:
i. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
iv. tickets sanitari;
b) spese scolastiche relative a:
i. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti o atenei pubblici;
ii. libri di testo scolastici e universitari, nuovi o usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
iii. gite scolastiche senza pernottamento;
iv. trasporto pubblico;
v. mensa;
3.2 Spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi:
a) spese mediche relative a:
i. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
ii. cure termali e fisioterapiche;
4 iii. trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
iv. farmaci particolari;
b) spese scolastiche relative a:
i. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
ii. corsi di specializzazione;
iii. gite scolastiche con pernottamento;
iv. corsi di recupero e lezioni private;
v. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche relative a:
i. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii. viaggi e vacanze.
3.3. Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge è dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo.
3.4. L'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla SI.ra Pt_1 per espressa volontà del SI. . CP_1
3. Rapporti tra i coniugi:
I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separatamente, liberi ognuno di fissare la propria dimora ove meglio credano, previa comunicazione reciproca dei rispettivi cambi di residenza, domicilio e/o dimora, con autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere tutti i documenti e le autorizzazioni necessarie per l'espatrio e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi. Per
5 le eSIenze legate al mantenimento diretto e paritario della prole da parte di entrambi i coniugi, questi si obbligano a non trasferire la propria residenza a distanza di oltre 60 km dal territorio del Comune di Palermo.
Resta inteso che, nel caso di trasferimento d'autorità del SI. per CP_1 ineludibili motivi di lavoro, la presente clausola subirà delle deroghe.
4. Educazione della prole:
I coniugi convengono che l'educazione dei figli venga curata da entrambi e di comune accordo senza che possa in alcun modo essere di fatto delegata a terzi. La scelta afferente agli studi e agli istituti scolastici, nonché ogni altra riguardante la vita e l'attività dei minori verrà adottata di comune accordo da entrambi i genitori, e nel massimo ed imprescindibile rispetto della personalità
e delle attitudini naturali degli stessi figli, salvo nel non auspicabile caso contrario, l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria. I coniugi dichiarano e riconoscono che è dovere e comune volontà degli stessi operare nello spirito della massima e più efficace tutela delle eSIenze dei figli al fine di evitare agli stessi ogni ulteriore turbamento, oltre quello inevitabile della separazione. In relazione a quanto sopra detto entrambi i ricorrenti si obbligano a collaborare reciprocamente e con ogni mezzo affinché il rapporto tra i minori ed entrambi i genitori venga agevolato e realizzato nella massima serenità possibile.
Entrambi si impegnano quindi a gestire genitorialità e post-coniugalità con quella maturità ed astrazione tanto utile quanto necessaria a salvaguardare i più sani profili di crescita sana ed equilibrata per la prole sì da scongiurare alla stessa ogni contatto con il conflitto coniugale.
5. Gestione delle festività:
In ordine alle principali festività religiose e nazionali (festività natalizie e pasquali, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 e 2 novembre) i coniugi concorderanno di volta in volta la permanenza dei figli con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternatività, compatibilmente con le eSIenze del minore e gli impegni di ciascuno. In particolare, nelle festività natalizie, previo accordo tra le parti, ad anni alterni la prole trascorrerà una festività con il padre e l'altra con la madre (Vigilia di Natale/ giorno di Natale); nel periodo pasquale, previo accordo tra le parti, ad anni alterni i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì di Pasquetta con
6 la madre o viceversa.
Relativamente al periodo estivo e di vacanza scolastica, i figli potranno trascorrere col padre un periodo continuativo di 1 settimana, da concordarsi sulla base dei rispettivi periodi di ferie. Resta inteso che i coniugi potranno, di comune accordo, organizzare diversamente le festività e le vacanze dei minori.
Resta fermo che anche nel caso della gestione delle festività le parti di comune accordo potranno derogare a quanto stabilito dal calendario di gestione tenuto conto che anche durante i periodi festivi il Sig. CP_1 potrebbe trovarsi all'estero per missioni militari.
6. Consenso:
In relazione alla necessità del consenso dell'altro coniuge in caso di viaggio all'estero con i figli minori, per il resto e tra loro reciprocamente gli stessi esprimono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio di passaporto e tessera d'identità valida per l'espatrio da parte delle Autorità di volta in volta competenti. Qualora tuttavia il consenso espresso dell'altro coniuge dovesse essere richiesto dall'Autorità di pubblica sicurezza, i ricorrenti si impegnano vicendevolmente e sin d'ora, salvo violazioni del presente accordo, a prestare senza riserve e senza ritardi il reciproco assenso.
7. Efficacia:
I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 1442/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 18/372025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione
7 sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 79, P.
2, S. A, Anno 2009).
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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