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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2135/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2135 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione il 16 giugno 2025, avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]alla Parte_1
via Madonna dell'Olio n. 189, c.f elettivamente C.F._1
domiciliato in Giugliano in Campania al Corso Campano 426, presso lo studio dell'avv. Michele De Lise che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 5 nata a [...] l'[...], c.f. , CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla via Francesco Russo n.
41 presso lo studio degli avv.ti Chiara Tignola e Giuseppina Corrado che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla Giudice delegata nei termini di cui al verbale d'udienza del 16/6/2025.
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/3/2025 ha premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con ad Aversa il 7/7/2021 dal CP_1
quale è nato l'[...] e per le ragioni di cui Persona_1
all'atto introduttivo ha chiesto la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie.
Nel merito chiedeva:
- l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso di sé;
- disporre a carico della resistente un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 400,00 mensili da versare il 5 di ogni mese al sig.
oltre al 50% delle spese straordinarie;
Pt_1
- assegnare la casa coniugale al ricorrente che l'abiterà con il figlio;
- in alternativa disporre un collocamento paritario e disporre un pagi na 2 di 5 contributo al mantenimento del figlio a carico di entrambi i genitori di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie
Si è costituita con memoria difensiva e domanda riconvenzionale del
13/5/2025 la resistente la quale nel contestare gli assunti di parte ricorrente, chiedeva a sua volta la separazione dei coniugi con addebito al marito.
Nel merito chiedeva:
- l'assegnazione della casa coniugale in favore della medesima affinché continui ad abitarla con il figlio;
- l'affido dei figli a entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con il diritto di visita del padre;
- disporre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del figlio di € 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
All'udienza del 16/6/2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice delegata e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il visto nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, di talché ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza,
pagi na 3 di 5 sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio rileva che le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito e in ordine alle statuizioni accessorie hanno accettato la proposta conciliativa della Giudice delegata formulata all'udienza del
16/6/2025 nei seguenti termini:
- Affido condiviso con collocazione presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
- Diritto di visita paterno, salvo migliori accordi, il martedì e il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 20:30, allorché il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
a settimane alterne, il venerdì lo terrà con sé per il weekend riaccomp agnandolo presso la madre entro le ore 17 della domenica;
il padre terrà con sé Persona_1
ogni qual volta la madre sia impegnata nel turno notturno per lavoro, anche dormendo lui con il bambino presso la casa familiare;
- Festività secondo la regola dell'alternanza; sempre con il papà durante le feste di quest'ultimo e sempre con la mamma durante le feste di quest'ultima;
- I genitori si impegnano a festeggiare in maniera condivisa il minore durante le festività che lo riguardano, ad agevolare il rapporto con l'altro genitore e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- Mantenimento di 300 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo che qui si richiama;
- Rinuncia alle reciproche domande di addebito;
- Spese compensate.
pagi na 4 di 5 In ordine alle spese le parti hanno raggiunto un accordo pertanto nulla si dispone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
1. pronuncia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] l'[...], alle condizioni di cui al CP_1
verbale del 16/6/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa, per l'annotazione di cui all'ordinamento di Stato civile (Atto N. 53 parte I - anno 2021);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 14/7/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 5 di 5