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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
ISCERI UC, OR
MONTANARO PINA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1188/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Taranto - Indirizzo_1 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MT1200012657U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2037/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 27 Maggio 2022, Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria e Tributaria appartenenti all'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli di Bari, previo appostamento eseguito nelle vicinanze dell'esercizio, effettuavano una verifica fiscale presso i locali aziendali della società Società_1 S.R.L.S., ubicati in Taranto, alla Indirizzo_2.
Nel corso della verifica, il personale ADM redigeva il Processo Verbale di Constatazione (allegato 1) da cui risulta che presso la sede della società summenzionata si effettuava l'esercizio abusivo della raccolta di scommesse su eventi sportivi e virtuali:
• senza la prescritta licenza rilasciata dalla Questura ex art. 88 del T.U.L.P.S.
• senza la prescritta Concessione amministrativa ADM per conto del bookmaker estero Ricorrente_1 Ltd, non autorizzato alla raccolta di scommesse nell'ambito del territorio nazionale, in violazione dell'art. 4, commi 1, 2, 4bis e 4ter
della Legge 401/1989.
In particolare, al momento dell'accesso ai locali era presente il Sig. Nominativo_1 che, qualificatosi come socio della Società_1 S.R.L.S., dichiarava che era stata richiesta la licenza ai sensi dell'art. 88
T.U.L.P.S. alla Questura di Taranto, pur non esibendo alcuna documentazione in merito, e dichiarava,
inoltre, di aver ricevuto il diniego della stessa.
Nel corso del controllo, su esplicita richiesta dei verbalizzanti di esibire documenti attinenti all'attività di raccolta scommesse, la parte non forniva alcuna documentazione. La parte dichiarava che i documenti contabili erano detenuti presso terzi. Si precisa, altresì, che NON veniva esibita l'attestazione di cui all'art. 52, comma 10, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Durante l'ispezione del locale, il personale ADM acquisiva una serie di documenti, tra cui:
• l'accordo di prestazione di servizi tra la società Società_1 S.R.L.S. e la Ricorrente_1
Ltd stipulato in data 25/06/2020 (allegato 2);
• copia di tre ricevute in formato tagliando su scommesse virtual rinvenute all'interno dell'esercizio, come prova di giocata facente capo all'operatore Ricorrente_1 e datate al 27/05/2022
(allegato 3); • palinsesto relativo agli eventi sportivi del 27/05/2022 (allegato 4).
In data 27/05/2022, il personale ADM redigeva, inoltre, un verbale di sommarie informazioni ai sensi del
351 c.p.p. nei confronti di un giocatore, intercettato con in mano uno scontrino di giocata con marchio Ricorrente_1. Il giocatore, regolarmente identificato, dichiarava di aver effettuato, presso l'esercizio sottoposto a controllo, una giocata su una piattaforma di gioco virtuale di eventi sportivi nazionali, utilizzando un “prenotatore di cassa esterna” previa ricarica dalla cassa principale.
Dichiarava, inoltre, di accedere solitamente all'esercizio sottoposto a verifica utilizzando tale
“prenotatore di cassa esterna”, e di non possedere un personale conto di gioco on-line “Ricorrente_1”.
Pertanto, con il PVC redatto in data 27/05/2022, l'ufficio quantificava induttivamente la base imponibile da assoggettare a imposta unica per il periodo dal 26/06/2020 al 31/12/2020,
utilizzando il triplo della raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta di riferimento, ai sensi del comma 644,
lett. G) dell'art.1 della Legge n. 190/2014.
Considerato che l'art. 1, comma 644, lett. g, della Legge 190/2014 stabilisce che l'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d' imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998, l'imposta unica veniva determinata, sulla base di quanto accertato dal personale dell'Agenzia Dogane e
Monopoli – S.O.T. di Taranto, con il PVC MTI0128732024 (allegato 5), prot. nr. 3606 del
18/01/2024, per il periodo dal 26/06/2020 al 31/12/2020, utilizzando i dati della raccolta media della provincia di Taranto, registrati nel totalizzatore nazionale per l'anno d'imposta ANTECEDENTE a quello di riferimento, in rettifica di quanto accertato con il PVC del 27/05/2022.
Agli atti d'ufficio risulta che l'attività di “Altre elaborazioni elettroniche di dati”, di cui la società
Società_1 è titolare, è iniziata il 19/02/2018 ed è tuttora attiva.
A tal proposito, si rappresenta che, in data 25 Gennaio 2024, Ufficiali/Agenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – S.O.T. di Taranto – effettuavano un accesso nei locali commerciali della Società_1. S. situati in Taranto, Indirizzo_2, ed accertavano il perdurare dell'attività di raccolta di scommesse abusiva per conto della Ricorrente_1 – con il verbale prot. al n. 5048 del 26/01/2024 (allegato 6). I verbalizzanti acquisivano ricevute in formato tagliando costituenti scommesse di giocata e facenti capo al bookmaker maltese – datati al 24/01/2024 – e copia di palinsesto degli eventi – datato al 25/01/2024. I verbalizzanti, inoltre, richiedevano alla parte, il Sig. Nominativo_1, presente al momento dell'accesso, di esibire la concessione amministrativa, l'istanza presentata alla Questura competente per ottenere la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., nonché eventuale documentazione di diniego. Il Sig. Nominativo_1 si riservava di esibire in seguito documentazione a riguardo. Il Sig. Nominativo_1, infine, aderendo all'invito, mostrava sul telefonino il contratto sottoscritto con la Ricorrente_1 in data 25/06/2020.
Si rappresenta altresì che, in data 4 Febbraio 2024, la Guardia di Finanza di Taranto – Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria – redigeva verbale delle operazioni compiute/acquisizione documentazione nei confronti della società “Ricorrente_1 – Società_1 S.R.L.S.” con unità locale e sede legale sita in Taranto, Indirizzo_2, acquisito a prot. nr. 7136 del 06/02/2024 (allegato 7),
che rilevava ulteriormente la prosecuzione dell'esercizio abusivo dell'attività di raccolta scommesse.
Il Sig. Nominativo_1 esibiva una serie di documenti – tra i quali: la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., la concessione ADM, documentazione contabile, l'elenco dei conti gioco accesi dal punto di commercializzazione nei confronti dei clienti – e lo stesso forniva un nuovo contratto di affiliazione stipulato tra la Società_1 S.R.L.S. e la Ricorrente_1 in data 01/06/2022 e dichiarava di non essere in grado di stampare l'elenco dei conti gioco accesi. Il Sig. Nominativo_1 dichiarava che il sito internet da cui accedeva alla piattaforma di gioco per effettuare le ricariche, visionare i palinsesti e stampare le giocate, era quello fornito dal bookmaker Ricorrente_1. Gli agenti, infine, rinvenivano all'interno dell'esercizio tagliandi di scommesse e palinsesti degli eventi sportivi su cui scommettere, che acquisivano ed allegavano al verbale.
La società Società_1 S.R.L.S. quindi ometteva la tenuta della contabilità obbligatoria in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 66/2002, dall'art. 2219 del c.c. e dall'art. 22, secondo e terzo comma del D.P.R. 600/1973.
In applicazione dell'art.
6-bis della legge n. 212 del 27/07/2000, così come novellato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 219 del 30/12/2023, l'ufficio trasmetteva lo Schema di avviso di accertamento n. MTI200012657U (allegato 8) alla società Società_1 S.r.l.s., al Sig. Nominativo2 e alla società Ricorrente_1, prot. al n. 89009 del 18/12/2024. Lo Schema di avviso di accertamento veniva regolarmente notificato alle parti.
Viste le controdeduzioni e gli scritti difensivi trasmessi dalla società obbligata in solido Ricorrente_1
avverso lo Schema di atto sopra citato, che non introducevano nessun elemento utile ai fini della rideterminazione della pretesa tributaria mediante il calcolo analitico della base imponibile, e, decorsi i termini dal ricevimento dello Schema di atto, l'Agenzia emetteva l'Avviso di accertamento n.
MTI190012028U, trasmesso con nota prot. nr. 29539 del 07/05/2025 (allegato 9), regolarmente notificato alle parti, dunque anche alla Stanleybey, in qualità di obbligata in solido e attuale ricorrente,
utilizzando i dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente. Con una base imponibile di € 845.647,47 ed una aliquota dell'8%, veniva determinata un'imposta di €
68.651,80 per l'anno 2020. Tale somma veniva gravata di sanzioni per € 81.182,16 e di interessi per €
11.765,85 oltre le spese di notifica pari a € 8,75.
La Ricorrente_1, quale obbligo in solido, ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
I) L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015;
II) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64;
III) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'Avviso di accertamento;
IV) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
V) Illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo: assenza di riscontri circostanziati e puntuali;
VI) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3,
L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
L'Ufficio si è costituito ribadendolo la legittimità del proprio operato e rispondendo puntualmente alle eccezioni presentate dal ricorrente.
La ricorrente ha altresì presentato note illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente affermarsi che l'Ufficio ha assolto all'onere di prova su di esso incombente. Quanto alla circostanza che la determinazione induttiva della base imponibile non poteva essere applicata nel caso di specie avendo i ricorrenti fornito sin da subito tutta la documentazione in proprio possesso, si precisa che la parte non ha fornito alcun nuovo elemento utile al fine di incidere in altro modo sulla determinazione del tributo. Il resto della documentazione fornita non aveva alcuna valenza fiscale, trattandosi di report interni alla società. Alla luce di tanto è evidente che l'applicazione del metodo induttivo per la determinazione dell'imponibile era l'unica modalità di calcolo possibile, non avendo la parte documentato validamente la raccolta di scommesse effettuata. Sul presupposto territoriale, l'imposta è dovuta in Italia nell'ipotesi in cui la scommessa avvenga nel territorio dello Stato, a prescindere dalla localizzazione dell'evento sportivo o del relativo operatore economico. Il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.); attività, queste, tutte svolte in Italia.
La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C- 788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la S. Malta, nello Stato membro interessato». E ancora, ha sottolineato quella Corte, la situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali: di qui l'esclusione di ogni restrizione discriminatoria della normativa che esclude che i centri di trasmissione dati che agiscono per conto degli operatori di scommesse nazionali siano soggetti al pagamento in solido dell'imposta. Risultano quindi infondati anche i motivi di ricorso con i quali si prospettano le questioni di parità di trattamento e non discriminazione già risolte dalla Corte di giustizia.
Con riferimento alla posizione del bookmaker Ricorrente_1 in merito alla Legge di Stabilità 2015, si deve rammentare che il suddetto è un operatore estero che non è in possesso di alcuna concessione per l'accettazione delle scommesse su eventi ippici, su eventi sportivi diversi da quelli ippici e su eventi non sportivi, né è stata autorizzata alla raccolta del gioco a distanza o ha regolarizzato la propria posizione, non avendo usufruito di alcuna delle due procedure di emersione.
La Corte ritiene che la ricevitoria svolgesse una funzione di collaborazione gestoria indispensabile per rendere effettiva la giocata e dunque a concretizzare l'emersione del presupposto dell'imposta.
Inoltre, si ravvisano i presupposti di applicazione dell'imposta unica sulle scommesse, in base alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 66, della I. 13 dicembre 2010, n. 220, perché la titolare della ricevitoria gestiva scommesse per conto del bookmaker estero erogando i premi ai vincitori.
Sicché il presupposto dell'imposizione è correlato non solo alla giocata in sé, ma anche alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio.
Sono proprio queste ragioni di ordine storico e sistematico che caratterizzano il quadro normativo di riferimento, che è così articolato:
- conformemente all'art. 1, decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 3 agosto 1998 n. 288,
l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto decreto legislativo n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»;
- a norma dell'art. 1, comma 66, legge n. 220/10 «(...) a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. Igs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»;
- l'art. 16 del D.M. economia e finanze 1 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento».
Questo quadro normativo è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale, fornendo chiari elementi per la soluzione delle questioni prospettate nel ricorso.
In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27, con riguardo all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3, decreto legislativo n. 504/98, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, legge n.
220/10, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione, al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker,) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato il fatto che il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.
Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori che, ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente, non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile della
Cassazione, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. civ., 27 luglio 2015, n. 15731).
La stessa giurisprudenza penale (Cass. pen., 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella «...raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite...».
Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore, l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciò perché, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, il bookmaker e la ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
È sulla base delle suddette considerazioni che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, decreto legislativo n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), legge n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo, non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché
l'entità delle commissioni, già pattuite fra ricevitorie e bookmakers, si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla legge n. 220/10.
Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
Ne consegue che, per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione dell'art. 3 decreto legislativo n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. Invero, va osservato che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte "in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011" con conseguente violazione dell'art. 53,
Cost., "giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010". A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.
La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma.
In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.
In questo ambito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate a influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
Si è già evidenziato che la Corte costituzionale, con la menzionata pronuncia, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker) partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione, sicché entrambe svolgono l'attività gestoria delle scommesse.
Ed è proprio in tale prospettiva, infatti, che la pronuncia di incostituzionalità della disposizione interpretativa se, da un lato, ha inciso sulla parte della stessa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, d'altro lato, non ha in alcun modo fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione.
Non può assumere rilievo l'ulteriore profilo di censura relativo alla irragionevolezza della norma interpretativa. Quanto alla prospettata incompatibilità dell'interpretazione retroattiva della norma interpretativa contenuta nella legge di stabilità per il 2011, osserva la Corte che la compatibilità costituzionale dell'effetto retroattivo della legge s'incentra sul rispetto del principio di affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico come specchio della ragionevolezza della legge;
sicché occorre che l'intervento legislativo con effetti retroattivi sia sorretto da motivi imperativi d'interesse generale (tra varie, Corte cost. 13 luglio 2017, n. 176). Laddove nel caso in esame sussiste il motivo imperativo, proprio delle leggi interpretative, di sciogliere incertezze, giacché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27/18, ha appunto riconosciuto alla I. n. 220/10 la funzione di risolvere l'incertezza inerente all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98.
Non possono ritenersi non dovute le sanzioni, perché proprio la copiosità delle sentenze che da anni si registrano in merito a tali vicende non consente di ritenere, a oggi, che vi sia palese incertezza delle norme, tale da generare seri e fondati dubbi in ordine all'applicazione del trattamento fiscale da adottare.
Le sopra esposte motivazioni inducono a rigettare anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia, non ravvisandosene i presupposti e non condividendone i motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00. Così deciso in Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
ISCERI UC, OR
MONTANARO PINA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1188/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Taranto - Indirizzo_1 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MT1200012657U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2037/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 27 Maggio 2022, Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria e Tributaria appartenenti all'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli di Bari, previo appostamento eseguito nelle vicinanze dell'esercizio, effettuavano una verifica fiscale presso i locali aziendali della società Società_1 S.R.L.S., ubicati in Taranto, alla Indirizzo_2.
Nel corso della verifica, il personale ADM redigeva il Processo Verbale di Constatazione (allegato 1) da cui risulta che presso la sede della società summenzionata si effettuava l'esercizio abusivo della raccolta di scommesse su eventi sportivi e virtuali:
• senza la prescritta licenza rilasciata dalla Questura ex art. 88 del T.U.L.P.S.
• senza la prescritta Concessione amministrativa ADM per conto del bookmaker estero Ricorrente_1 Ltd, non autorizzato alla raccolta di scommesse nell'ambito del territorio nazionale, in violazione dell'art. 4, commi 1, 2, 4bis e 4ter
della Legge 401/1989.
In particolare, al momento dell'accesso ai locali era presente il Sig. Nominativo_1 che, qualificatosi come socio della Società_1 S.R.L.S., dichiarava che era stata richiesta la licenza ai sensi dell'art. 88
T.U.L.P.S. alla Questura di Taranto, pur non esibendo alcuna documentazione in merito, e dichiarava,
inoltre, di aver ricevuto il diniego della stessa.
Nel corso del controllo, su esplicita richiesta dei verbalizzanti di esibire documenti attinenti all'attività di raccolta scommesse, la parte non forniva alcuna documentazione. La parte dichiarava che i documenti contabili erano detenuti presso terzi. Si precisa, altresì, che NON veniva esibita l'attestazione di cui all'art. 52, comma 10, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Durante l'ispezione del locale, il personale ADM acquisiva una serie di documenti, tra cui:
• l'accordo di prestazione di servizi tra la società Società_1 S.R.L.S. e la Ricorrente_1
Ltd stipulato in data 25/06/2020 (allegato 2);
• copia di tre ricevute in formato tagliando su scommesse virtual rinvenute all'interno dell'esercizio, come prova di giocata facente capo all'operatore Ricorrente_1 e datate al 27/05/2022
(allegato 3); • palinsesto relativo agli eventi sportivi del 27/05/2022 (allegato 4).
In data 27/05/2022, il personale ADM redigeva, inoltre, un verbale di sommarie informazioni ai sensi del
351 c.p.p. nei confronti di un giocatore, intercettato con in mano uno scontrino di giocata con marchio Ricorrente_1. Il giocatore, regolarmente identificato, dichiarava di aver effettuato, presso l'esercizio sottoposto a controllo, una giocata su una piattaforma di gioco virtuale di eventi sportivi nazionali, utilizzando un “prenotatore di cassa esterna” previa ricarica dalla cassa principale.
Dichiarava, inoltre, di accedere solitamente all'esercizio sottoposto a verifica utilizzando tale
“prenotatore di cassa esterna”, e di non possedere un personale conto di gioco on-line “Ricorrente_1”.
Pertanto, con il PVC redatto in data 27/05/2022, l'ufficio quantificava induttivamente la base imponibile da assoggettare a imposta unica per il periodo dal 26/06/2020 al 31/12/2020,
utilizzando il triplo della raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta di riferimento, ai sensi del comma 644,
lett. G) dell'art.1 della Legge n. 190/2014.
Considerato che l'art. 1, comma 644, lett. g, della Legge 190/2014 stabilisce che l'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d' imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998, l'imposta unica veniva determinata, sulla base di quanto accertato dal personale dell'Agenzia Dogane e
Monopoli – S.O.T. di Taranto, con il PVC MTI0128732024 (allegato 5), prot. nr. 3606 del
18/01/2024, per il periodo dal 26/06/2020 al 31/12/2020, utilizzando i dati della raccolta media della provincia di Taranto, registrati nel totalizzatore nazionale per l'anno d'imposta ANTECEDENTE a quello di riferimento, in rettifica di quanto accertato con il PVC del 27/05/2022.
Agli atti d'ufficio risulta che l'attività di “Altre elaborazioni elettroniche di dati”, di cui la società
Società_1 è titolare, è iniziata il 19/02/2018 ed è tuttora attiva.
A tal proposito, si rappresenta che, in data 25 Gennaio 2024, Ufficiali/Agenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – S.O.T. di Taranto – effettuavano un accesso nei locali commerciali della Società_1. S. situati in Taranto, Indirizzo_2, ed accertavano il perdurare dell'attività di raccolta di scommesse abusiva per conto della Ricorrente_1 – con il verbale prot. al n. 5048 del 26/01/2024 (allegato 6). I verbalizzanti acquisivano ricevute in formato tagliando costituenti scommesse di giocata e facenti capo al bookmaker maltese – datati al 24/01/2024 – e copia di palinsesto degli eventi – datato al 25/01/2024. I verbalizzanti, inoltre, richiedevano alla parte, il Sig. Nominativo_1, presente al momento dell'accesso, di esibire la concessione amministrativa, l'istanza presentata alla Questura competente per ottenere la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., nonché eventuale documentazione di diniego. Il Sig. Nominativo_1 si riservava di esibire in seguito documentazione a riguardo. Il Sig. Nominativo_1, infine, aderendo all'invito, mostrava sul telefonino il contratto sottoscritto con la Ricorrente_1 in data 25/06/2020.
Si rappresenta altresì che, in data 4 Febbraio 2024, la Guardia di Finanza di Taranto – Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria – redigeva verbale delle operazioni compiute/acquisizione documentazione nei confronti della società “Ricorrente_1 – Società_1 S.R.L.S.” con unità locale e sede legale sita in Taranto, Indirizzo_2, acquisito a prot. nr. 7136 del 06/02/2024 (allegato 7),
che rilevava ulteriormente la prosecuzione dell'esercizio abusivo dell'attività di raccolta scommesse.
Il Sig. Nominativo_1 esibiva una serie di documenti – tra i quali: la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., la concessione ADM, documentazione contabile, l'elenco dei conti gioco accesi dal punto di commercializzazione nei confronti dei clienti – e lo stesso forniva un nuovo contratto di affiliazione stipulato tra la Società_1 S.R.L.S. e la Ricorrente_1 in data 01/06/2022 e dichiarava di non essere in grado di stampare l'elenco dei conti gioco accesi. Il Sig. Nominativo_1 dichiarava che il sito internet da cui accedeva alla piattaforma di gioco per effettuare le ricariche, visionare i palinsesti e stampare le giocate, era quello fornito dal bookmaker Ricorrente_1. Gli agenti, infine, rinvenivano all'interno dell'esercizio tagliandi di scommesse e palinsesti degli eventi sportivi su cui scommettere, che acquisivano ed allegavano al verbale.
La società Società_1 S.R.L.S. quindi ometteva la tenuta della contabilità obbligatoria in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 66/2002, dall'art. 2219 del c.c. e dall'art. 22, secondo e terzo comma del D.P.R. 600/1973.
In applicazione dell'art.
6-bis della legge n. 212 del 27/07/2000, così come novellato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 219 del 30/12/2023, l'ufficio trasmetteva lo Schema di avviso di accertamento n. MTI200012657U (allegato 8) alla società Società_1 S.r.l.s., al Sig. Nominativo2 e alla società Ricorrente_1, prot. al n. 89009 del 18/12/2024. Lo Schema di avviso di accertamento veniva regolarmente notificato alle parti.
Viste le controdeduzioni e gli scritti difensivi trasmessi dalla società obbligata in solido Ricorrente_1
avverso lo Schema di atto sopra citato, che non introducevano nessun elemento utile ai fini della rideterminazione della pretesa tributaria mediante il calcolo analitico della base imponibile, e, decorsi i termini dal ricevimento dello Schema di atto, l'Agenzia emetteva l'Avviso di accertamento n.
MTI190012028U, trasmesso con nota prot. nr. 29539 del 07/05/2025 (allegato 9), regolarmente notificato alle parti, dunque anche alla Stanleybey, in qualità di obbligata in solido e attuale ricorrente,
utilizzando i dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente. Con una base imponibile di € 845.647,47 ed una aliquota dell'8%, veniva determinata un'imposta di €
68.651,80 per l'anno 2020. Tale somma veniva gravata di sanzioni per € 81.182,16 e di interessi per €
11.765,85 oltre le spese di notifica pari a € 8,75.
La Ricorrente_1, quale obbligo in solido, ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
I) L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015;
II) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64;
III) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'Avviso di accertamento;
IV) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
V) Illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo: assenza di riscontri circostanziati e puntuali;
VI) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3,
L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
L'Ufficio si è costituito ribadendolo la legittimità del proprio operato e rispondendo puntualmente alle eccezioni presentate dal ricorrente.
La ricorrente ha altresì presentato note illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente affermarsi che l'Ufficio ha assolto all'onere di prova su di esso incombente. Quanto alla circostanza che la determinazione induttiva della base imponibile non poteva essere applicata nel caso di specie avendo i ricorrenti fornito sin da subito tutta la documentazione in proprio possesso, si precisa che la parte non ha fornito alcun nuovo elemento utile al fine di incidere in altro modo sulla determinazione del tributo. Il resto della documentazione fornita non aveva alcuna valenza fiscale, trattandosi di report interni alla società. Alla luce di tanto è evidente che l'applicazione del metodo induttivo per la determinazione dell'imponibile era l'unica modalità di calcolo possibile, non avendo la parte documentato validamente la raccolta di scommesse effettuata. Sul presupposto territoriale, l'imposta è dovuta in Italia nell'ipotesi in cui la scommessa avvenga nel territorio dello Stato, a prescindere dalla localizzazione dell'evento sportivo o del relativo operatore economico. Il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.); attività, queste, tutte svolte in Italia.
La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C- 788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la S. Malta, nello Stato membro interessato». E ancora, ha sottolineato quella Corte, la situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali: di qui l'esclusione di ogni restrizione discriminatoria della normativa che esclude che i centri di trasmissione dati che agiscono per conto degli operatori di scommesse nazionali siano soggetti al pagamento in solido dell'imposta. Risultano quindi infondati anche i motivi di ricorso con i quali si prospettano le questioni di parità di trattamento e non discriminazione già risolte dalla Corte di giustizia.
Con riferimento alla posizione del bookmaker Ricorrente_1 in merito alla Legge di Stabilità 2015, si deve rammentare che il suddetto è un operatore estero che non è in possesso di alcuna concessione per l'accettazione delle scommesse su eventi ippici, su eventi sportivi diversi da quelli ippici e su eventi non sportivi, né è stata autorizzata alla raccolta del gioco a distanza o ha regolarizzato la propria posizione, non avendo usufruito di alcuna delle due procedure di emersione.
La Corte ritiene che la ricevitoria svolgesse una funzione di collaborazione gestoria indispensabile per rendere effettiva la giocata e dunque a concretizzare l'emersione del presupposto dell'imposta.
Inoltre, si ravvisano i presupposti di applicazione dell'imposta unica sulle scommesse, in base alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 66, della I. 13 dicembre 2010, n. 220, perché la titolare della ricevitoria gestiva scommesse per conto del bookmaker estero erogando i premi ai vincitori.
Sicché il presupposto dell'imposizione è correlato non solo alla giocata in sé, ma anche alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio.
Sono proprio queste ragioni di ordine storico e sistematico che caratterizzano il quadro normativo di riferimento, che è così articolato:
- conformemente all'art. 1, decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 3 agosto 1998 n. 288,
l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto decreto legislativo n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»;
- a norma dell'art. 1, comma 66, legge n. 220/10 «(...) a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. Igs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»;
- l'art. 16 del D.M. economia e finanze 1 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento».
Questo quadro normativo è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale, fornendo chiari elementi per la soluzione delle questioni prospettate nel ricorso.
In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27, con riguardo all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3, decreto legislativo n. 504/98, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, legge n.
220/10, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione, al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker,) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato il fatto che il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.
Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori che, ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente, non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile della
Cassazione, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. civ., 27 luglio 2015, n. 15731).
La stessa giurisprudenza penale (Cass. pen., 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella «...raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite...».
Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore, l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciò perché, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, il bookmaker e la ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
È sulla base delle suddette considerazioni che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, decreto legislativo n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), legge n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo, non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché
l'entità delle commissioni, già pattuite fra ricevitorie e bookmakers, si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla legge n. 220/10.
Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
Ne consegue che, per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione dell'art. 3 decreto legislativo n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. Invero, va osservato che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte "in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011" con conseguente violazione dell'art. 53,
Cost., "giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010". A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.
La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma.
In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.
In questo ambito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate a influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
Si è già evidenziato che la Corte costituzionale, con la menzionata pronuncia, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker) partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione, sicché entrambe svolgono l'attività gestoria delle scommesse.
Ed è proprio in tale prospettiva, infatti, che la pronuncia di incostituzionalità della disposizione interpretativa se, da un lato, ha inciso sulla parte della stessa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, d'altro lato, non ha in alcun modo fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione.
Non può assumere rilievo l'ulteriore profilo di censura relativo alla irragionevolezza della norma interpretativa. Quanto alla prospettata incompatibilità dell'interpretazione retroattiva della norma interpretativa contenuta nella legge di stabilità per il 2011, osserva la Corte che la compatibilità costituzionale dell'effetto retroattivo della legge s'incentra sul rispetto del principio di affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico come specchio della ragionevolezza della legge;
sicché occorre che l'intervento legislativo con effetti retroattivi sia sorretto da motivi imperativi d'interesse generale (tra varie, Corte cost. 13 luglio 2017, n. 176). Laddove nel caso in esame sussiste il motivo imperativo, proprio delle leggi interpretative, di sciogliere incertezze, giacché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27/18, ha appunto riconosciuto alla I. n. 220/10 la funzione di risolvere l'incertezza inerente all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98.
Non possono ritenersi non dovute le sanzioni, perché proprio la copiosità delle sentenze che da anni si registrano in merito a tali vicende non consente di ritenere, a oggi, che vi sia palese incertezza delle norme, tale da generare seri e fondati dubbi in ordine all'applicazione del trattamento fiscale da adottare.
Le sopra esposte motivazioni inducono a rigettare anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia, non ravvisandosene i presupposti e non condividendone i motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00. Così deciso in Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)