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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 628/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 628/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), via Stenida n. 8, presso lo studio dell'avv. Meri Pizzata che la rappresenta e difende come da procura in atti, ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Autieri e Dario Cosimo Adornato come da procura generale alle liti del 23 gennaio 2023, repertorio n. 37590, a rogito Notaio in Fiumicino, Per_1 elettivamente domiciliato presso l'Agenzia provinciale di Locri sita in via Matteotti n. 48
resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato in agricoltura - -cancellazione giornate di lavoro agricole.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.02.2023, deduceva: - di aver lavorato Parte_1
quale bracciante agricola, con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 2010 al 2014, presso l'azienda agricola di con sede in Siderno;
- più precisamente, di aver prestato la CP_2
propria attività lavorativa nei seguenti periodi: - dal 31.08.2010 al 31.12.2010, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- dal 02.09.2011 al 31.12.2011, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- dal 01.09.2012 al 31.12.2012, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- dal 31.08.2013 al 31.12.2013, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- dal 30.08.2014 al 31.12.2014, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- che i terreni sui quali ha prestato la propria attività si trovano in parte nel Comune di Siderno ed in parte nel Comune di Mammola;
- di aver prestato la sua attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 circa alle ore 15.00 circa, con pausa pranzo dalle ore
12.00 alle ore 13.00; - che per l'attività prestata era prevista una retribuzione di circa 40,00 euro al giorno;
- che non è stata adibita ad una mansione predefinita ma ha prestato la propria opera seguendo le indicazioni che le venivano date dal datore di lavoro;
- che l' , con provvedimenti notificati il CP_3
12.07.2022, ha comunicato il disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014; - che ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di negli CP_2
anni 2010-2011-2012-2013-2014 per un totale di 102 giornate lavorative annue o in quello minore
o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014 per n. 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, CP_3 comunque, in violazione di legge;
4)condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_3
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo che il CP_3
disconoscimento delle giornate agricole è avvenuto in base alle risultanze del verbale di accertamento n. 2021004263/DDL del 20/09/2021 che, fa piena prova sino a querela di falso.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 20.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto della controversia è il disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di ed il conseguente mancato riconoscimento delle giornate agricole ai CP_2
fini delle prestazioni previdenziali.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n.
13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per gli anni da 2010 a 2014 è scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda di . CP_3 CP_2
Dall'esame di detto verbale del 20.09.2021, prodotto in atti, si evince che, all'esito dell'attività svolta, gli ispettori hanno concluso per la sostanziale inesistenza dell'attività dell'azienda, con conseguente cancellazione dei rapporti di lavoro dichiarati, compreso quindi anche il rapporto di lavoro tra l'odierna ricorrente e l'azienda per gli anni dal 2010 al 2014 (v. verbale allegato alla CP_2
memoria di costituzione ). CP_3
A fronte delle risultanze del verbale ispettivo, la cui rilevanza probatoria trova conferma anche nelle pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte, parte ricorrente non ha invece provato in maniera univoca la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni di interesse (v. sul punto ord. Cass. n. 11934/2019 – Cass. ord. n.
4182/2021).
Nello specifico, non è emerso dall'istruttoria che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda CP_2
per 102 giornate negli anni dal 2010 al 2014.
[...]
Sul punto merita in particolare evidenziare che non vi sono stati riscontri testimoniali esaustivi ed attendibili alle deduzioni della parte ricorrente e che si può attribuire mero valore indiziario alla documentazione versata in atti stante la provenienza da soggetto di cui è contestata l'effettiva qualifica di datore di lavoro.
In particolare, occorre evidenziare che la teste ha dichiarato di avere a sua volta una causa Tes_1
pendente nei confronti dell , per le medesime ragioni, riferita all'attività lavorativa svolta presso CP_3
l'azienda oggetto di ispezione. CP_2
Ciò considerato, seppure nel caso di specie non si configuri un'ipotesi di vera e propria incapacità a rendere testimonianza ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la teste indicata --non può ritenersi del tutto terza rispetto ai fatti ed all'oggetto di causa e conseguentemente le dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 20.11.2024 non superano il vaglio di piena attendibilità che consente di ritenere riscontrato quanto riferito.
Al contempo nessun effettivo riscontro a quanto dedotto in ricorso è stato fornito dal teste , il Tes_2
quale ha dichiarato di essersi recato solo occasionalmente sui terreni dell , Parte_2
tendenzialmente il sabato o quando specificamente richiesto, indicando annualità di lavoro in parte non corrispondenti a quelle indicate nel ricorso per nonché periodi in cui la Parte_1
ricorrente, per come dedotto in atti, non ha svolto attività lavorativa e cioè i mesi di giugno e luglio.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di , presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli né ha CP_2
altrimenti dimostrato l'illegittimità del disconoscimento operato.
Ciò premesso, ogni ulteriore questione e/o eccezione è da ritenersi assorbita ed il ricorso deve essere rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 628/2023, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' , in persona del Parte_1 CP_3
L.R.P.T., liquidate in complessivi € 3.246,60, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 25.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 628/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 628/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), via Stenida n. 8, presso lo studio dell'avv. Meri Pizzata che la rappresenta e difende come da procura in atti, ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Autieri e Dario Cosimo Adornato come da procura generale alle liti del 23 gennaio 2023, repertorio n. 37590, a rogito Notaio in Fiumicino, Per_1 elettivamente domiciliato presso l'Agenzia provinciale di Locri sita in via Matteotti n. 48
resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato in agricoltura - -cancellazione giornate di lavoro agricole.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.02.2023, deduceva: - di aver lavorato Parte_1
quale bracciante agricola, con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 2010 al 2014, presso l'azienda agricola di con sede in Siderno;
- più precisamente, di aver prestato la CP_2
propria attività lavorativa nei seguenti periodi: - dal 31.08.2010 al 31.12.2010, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- dal 02.09.2011 al 31.12.2011, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- dal 01.09.2012 al 31.12.2012, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- dal 31.08.2013 al 31.12.2013, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- dal 30.08.2014 al 31.12.2014, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- che i terreni sui quali ha prestato la propria attività si trovano in parte nel Comune di Siderno ed in parte nel Comune di Mammola;
- di aver prestato la sua attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 circa alle ore 15.00 circa, con pausa pranzo dalle ore
12.00 alle ore 13.00; - che per l'attività prestata era prevista una retribuzione di circa 40,00 euro al giorno;
- che non è stata adibita ad una mansione predefinita ma ha prestato la propria opera seguendo le indicazioni che le venivano date dal datore di lavoro;
- che l' , con provvedimenti notificati il CP_3
12.07.2022, ha comunicato il disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014; - che ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di negli CP_2
anni 2010-2011-2012-2013-2014 per un totale di 102 giornate lavorative annue o in quello minore
o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014 per n. 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, CP_3 comunque, in violazione di legge;
4)condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_3
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo che il CP_3
disconoscimento delle giornate agricole è avvenuto in base alle risultanze del verbale di accertamento n. 2021004263/DDL del 20/09/2021 che, fa piena prova sino a querela di falso.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 20.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto della controversia è il disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di ed il conseguente mancato riconoscimento delle giornate agricole ai CP_2
fini delle prestazioni previdenziali.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n.
13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per gli anni da 2010 a 2014 è scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda di . CP_3 CP_2
Dall'esame di detto verbale del 20.09.2021, prodotto in atti, si evince che, all'esito dell'attività svolta, gli ispettori hanno concluso per la sostanziale inesistenza dell'attività dell'azienda, con conseguente cancellazione dei rapporti di lavoro dichiarati, compreso quindi anche il rapporto di lavoro tra l'odierna ricorrente e l'azienda per gli anni dal 2010 al 2014 (v. verbale allegato alla CP_2
memoria di costituzione ). CP_3
A fronte delle risultanze del verbale ispettivo, la cui rilevanza probatoria trova conferma anche nelle pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte, parte ricorrente non ha invece provato in maniera univoca la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni di interesse (v. sul punto ord. Cass. n. 11934/2019 – Cass. ord. n.
4182/2021).
Nello specifico, non è emerso dall'istruttoria che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda CP_2
per 102 giornate negli anni dal 2010 al 2014.
[...]
Sul punto merita in particolare evidenziare che non vi sono stati riscontri testimoniali esaustivi ed attendibili alle deduzioni della parte ricorrente e che si può attribuire mero valore indiziario alla documentazione versata in atti stante la provenienza da soggetto di cui è contestata l'effettiva qualifica di datore di lavoro.
In particolare, occorre evidenziare che la teste ha dichiarato di avere a sua volta una causa Tes_1
pendente nei confronti dell , per le medesime ragioni, riferita all'attività lavorativa svolta presso CP_3
l'azienda oggetto di ispezione. CP_2
Ciò considerato, seppure nel caso di specie non si configuri un'ipotesi di vera e propria incapacità a rendere testimonianza ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la teste indicata --non può ritenersi del tutto terza rispetto ai fatti ed all'oggetto di causa e conseguentemente le dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 20.11.2024 non superano il vaglio di piena attendibilità che consente di ritenere riscontrato quanto riferito.
Al contempo nessun effettivo riscontro a quanto dedotto in ricorso è stato fornito dal teste , il Tes_2
quale ha dichiarato di essersi recato solo occasionalmente sui terreni dell , Parte_2
tendenzialmente il sabato o quando specificamente richiesto, indicando annualità di lavoro in parte non corrispondenti a quelle indicate nel ricorso per nonché periodi in cui la Parte_1
ricorrente, per come dedotto in atti, non ha svolto attività lavorativa e cioè i mesi di giugno e luglio.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di , presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli né ha CP_2
altrimenti dimostrato l'illegittimità del disconoscimento operato.
Ciò premesso, ogni ulteriore questione e/o eccezione è da ritenersi assorbita ed il ricorso deve essere rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 628/2023, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' , in persona del Parte_1 CP_3
L.R.P.T., liquidate in complessivi € 3.246,60, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 25.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa francesca Caselli