Articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 14Articolo 21
Versione
16 agosto 1992
Art. 20. 1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Entrata in vigore il 16 agosto 1992
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