Versione
16 agosto 1992
16 agosto 1992
Art. 20. 1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Commentari • 12
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026 · 1.8183632
[…] Ricordano l'art. 20 della legge n. 91 del 1992, secondo cui, «[s]alvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa». […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 83
- 1. Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4070Provvedimento: […] pagina 5 di 11 pagina 6 di 11 pagina 7 di 11 pagina 8 di 11 La disciplina applicabile alla fattispecie è rappresentata dall'art. 1 comma 1° della legge 555 del 1912 nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale nr. 30 del 1983 (dato che l'art. 20 della legge 91/1992 esclude per questa effetti retroattivi).Leggi di più...
- giurisdizione contenziosa·
- paralisi burocratica consolare·
- perdita cittadinanza·
- illegittimità costituzionale·
- compensazione spese processuali·
- cittadinanza iure sanguinis·
- interesse ad agire·
- procedura amministrativa·
- onere della prova·
- trasmissione cittadinanza