Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice nel procedimento iscritto al n. 2302/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Nadia Parte_1 C.F._1
Quarta, come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Accoto, CP_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 4/04/2024, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio nato il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio con , per i motivi e alle condizioni indicate in atti. CP_1
Con comparsa di costituzione del 3/01/2025, si è costituito , non opponendosi alla CP_1 domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 10/02/2025, i difensori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente la controversia, nei seguenti termini:
a) il minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
b) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra sul c/c con IBAN CP_1 Parte_1
[...], a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
1
c) l'Assegno Unico Universale sarà percepito per intero dalla Sig.ra Parte_1
d) il resistente eserciterà il diritto di visita del figlio incontrandolo nel pomeriggio del giovedì, dalle ore 17:00 alle 19:00, nonché una settimana il sabato dalle ore 10:00 alle
13:00 e la successiva la domenica dalle 10:00 alle 13:00;
e) le spese del presente giudizio si intendono compensate.
La causa, avendo le parti rinunciato ai termini per conclusionali, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che le condizioni indicate nell'accordo non risultino contrarie ai criteri di legge e siano conformi agli interessi delle parti e del minore, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1) dispone in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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