Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4886/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 dall'avv. Katiuscia Verlingieri, dall'avv. Maddalena Emilio e dall'avv. Emilio Lavorgna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Benevento, via Torretta n. 7;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
Controparte_2 in persona del liquidatore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in
[...] virtù di procura in atti, dagli avv.ti Veronica Perrone, Francesco Goglia e Pasquale Galassi ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.07.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso che il
, in liquidazione ex legge n. 26/2010, Controparte_2 Controparte_2
è un ente pubblico non economico istituito con l'art. 11, comma 8, del D.L. n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle Province di e di , esponeva: CP_2 CP_2
- di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_2
, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di coordinatore,
[...] area amministrativa, CCNL Federambiente, dal 25.01.1996 al 05.07.2019, allorquando gli era stato intimato il licenziamento per essere assunto da Sapna S.p.a. in data 06.07.2019;
- che, nonostante avesse inoltrato all' dipendenti pubblici territorialmente CP_3 competente il modello TFR1, l' non aveva provveduto all'erogazione dell'indennità di fine CP_1 rapporto;
- che, con p.e.c. del 18.11.2020, aveva inoltrato all' formale richiesta per sollecitare CP_1
l'erogazione del trattamento dovuto, rimasta tuttavia senza esito.
Dedotta l'illegittimità del silenzio serbato dall' in ragione del principio di automaticità CP_1 delle prestazioni ex art. 2116 c.c., conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' e il delle Province di e chiedendo di: CP_1 Controparte_2 CP_2 CP_2
“1. in via istruttoria senza con ciò invertire l'onere della prova, si chiede ammettersi i n caso di contestazione degli elaborati conteggi, si chiede di nominare CTU contabile per la verifica dei conteggi stessi e per la determinazione delle somme dovute ex lege.
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal
25/01/1996 al 05/07/2019 con il delle Province di e , Controparte_2 CP_2 CP_2 quale consorzio tra Comuni con natura di ente pubblico;
3. accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di e in ogni caso Controparte_2 Controparte_2
l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
4 per l'effetto condannare l' CP_1 [...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n.2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig.
dell'importo lordo a titolo di TFR di euro € 41.654,92 o a quello Parte_1 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge.
5. Con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_2
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con
[...] richiesta di estromissione dal giudizio e condanna dell' dal pagamento delle spese. CP_1
Si costituiva in giudizio, altresì, l' rappresentando quando segue: “A seguito Pei del 06 CP_1 marzo, la sede competente sta procedendo ai pagamenti del TFR del CUB, in base alle CP_1 indicazioni fornite. Da una verifica del conto assicurativo si è evidenziata la presenza di DMA iscrizione Inadel per tutto il periodo indicato sul prospetto TFR1. Si è pertanto proceduto a mettere in pagamento il TFR sulla base dei dati forniti dall'amministrazione IPS è stata pagata in due rate.
Importo netto rateizzato.
Rate pagate con Mandato nr. 9200001707 del 09/12/2024 e con Mandato ordinativo di pagamento nr. 9000100870 del 25/02/2025.
23 anni di servizio, Lordo euro 53.077,85 comprensivo di interessi pari ad euro 3.077,86.
L'iscritto/ricorrente è risultato positivo alla verifica ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 e pertanto dal netto è stata trattenuta la somma di euro 10.320,49”.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, confermava l'avvenuta liquidazione della prestazione in oggetto. Concludeva, pertanto, per cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna delle controparti alle spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
in liquidazione. Controparte_2
Con orientamento consolidato la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi". (Cass. nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164 del 2007; n. 27427 del 01.12.2020; n. 11431/2021).
Pertanto, la tesi dell' (contenuta nel provvedimento di reiezione) secondo la quale, per CP_1 contro, il principio in questione necessita di esplicita conferma quando, come nel caso di specie, la prestazione rinvenga la propria fonte in una disciplina peculiare, non merita condivisione.
In altri termini, nel caso che ne occupa, la mancata previsione nella legge n. 152/1968 di un meccanismo correttivo per il caso di omissione contributiva ad opera del datore di lavoro non comporta, come sostenuto dall' , l'inapplicabilità dell'art. 2116 c.c., poiché è la deroga al CP_1 principio dell'automatismo a necessitare di espressa enunciazione.
Ne discende, dunque, l'obbligo di pagamento in capo all' anche in caso di mancato CP_1 versamento dei contributi da parte del datore.
Da qui, la carenza di legittimazione del alla luce del petitum sostanziale. Controparte_2
3. Nel merito, in ragione della sopravvenuta liquidazione, in via amministrativa, della prestazione di cui è causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez. lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. Un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
4. Quanto al governo delle spese, nel caso in esame è pacifico che l' abbia CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione in oggetto, come rilevato nella memoria di costituzione e comprovato dalla documentazione allegata, riconoscendo integralmente le ragioni di controparte.
Tuttavia, tenuto conto che il pagamento è stato effettuato dopo la notifica del ricorso ma prima della celebrazione della prima udienza, in considerazione del complessivo comportamenti processuale dell' , si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
CP_1 la restante parte - da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della natura documentale della causa, dei parametri minimi – va integralmente poste a carico dell' con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
Va, invece, disposta la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti del CP_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che si liquida in complessivi € 2.100,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Compensa integralmente le spese nei confronti del Controparte_2
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 28/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno