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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1890/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente da nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in AZ ME (EN) alla piazza Regione Siciliana n. 9 presso lo studio dell'avv. Evelyn La Monica (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 procura in atti
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in AZ ME (EN) alla via F. Guccio n. 11 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leandro Alberghina (CF. ), che la C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura in atti
-RICORRENTI-
1 Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.01.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato l'08.10.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso che dal loro matrimonio è nata la figlia , nata a [...] il [...],
[...] Per_1
hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto a Caltanissetta il 21.07.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte 1, volume 2, anno 2016.
Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., avendo le parti documentato la residenza della minore in AZ ME (EN) alla via Umberto I n. 6 (cfr. all.
2 al ricorso).
Premesso che il Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1531/2020 R.G., con
Sentenza non definitiva del 04.12.2021, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che la causa proseguiva per l'istruttoria sulle ulteriori domande delle parti e che, con Sentenza definitiva n.
583/2022 del 29.07.2022, il Tribunale di Caltanissetta ha statuito sulle ulteriori domande, rigettando la domanda di addebito della separazione richiesta da , affidato la figlia minore Parte_1 Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, stabilendo giorni ed orari di incontro del padre con la figlia in caso di disaccordo tra i coniugi, posto a carico di di versare a , entro giorno cinque di ogni mese, la somma di € Parte_2 Parte_1
150,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettato la domanda di contributo per il mantenimento di . Parte_1
Premesso altresì che dalla separazione è trascorso più di un anno senza che si sia ricostruita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, le parti hanno chiesto volersi pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte:
“1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalentemente Per_1
presso l'abitazione della madre sita in AZ ME (EN), nella Via Umberto I, n. 68. 2) Il padre potrà incontrare liberamente la figlia minore, sempre tenendo conto della sua volontà e delle sue esigenze, e concordando con la madre i tempi e le modalità. 3) In caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la figlia: due volte alla settimana (il martedì ed il giovedì), dalle ore 17.00 alle 20.00,
e a fine settimana alternati, dalle ore 12.00 del sabato, o dall'uscita da scuola in periodo scolastico, fino alle ore 20,00 della domenica, con obbligo di prelevarla personalmente e riaccompagnarla dalla
2 madre. Il padre potrà stare anche un terzo giorno della settimana, il sabato o la domenica, in via alternata, dalle 17.00 alle 20.00, sempre con obbligo di prelievo e riconsegna personale alla madre.
Inoltre, durante le festività natalizie, per sei giorni consecutivi, in modo che la figlia trascorra con il padre, un anno, il giorno di Natale, l'anno successivo quello di Capodanno e così di seguito;
durante le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, in modo che la figlia trascorra con il padre, un anno, il giorno di Pasqua, l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, e così di seguito. Durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. 4) Il sig. dovrà versare alla sig.ra Parte_2 [...]
, entro giorno cinque di ogni mese, la somma di € 100,00 quale contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia minore, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici
ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse. 5) L'assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia verrà percepito interamente dalla madre su conto corrente a Lei Per_1 intestato.”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della Sentenza definitiva resa il 29.07.2022 dal Tribunale di Caltanissetta all'esito del giudizio iscritto al n.
1531/2020 R.G., oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, dichiara lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto a C.F._3
Caltanissetta il 21.07.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
35, parte 1, volume 2, anno 2016, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, sì come integrate dal piano genitoriale in atti.
3 Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 21/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1890/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente da nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in AZ ME (EN) alla piazza Regione Siciliana n. 9 presso lo studio dell'avv. Evelyn La Monica (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 procura in atti
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in AZ ME (EN) alla via F. Guccio n. 11 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leandro Alberghina (CF. ), che la C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura in atti
-RICORRENTI-
1 Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.01.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato l'08.10.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso che dal loro matrimonio è nata la figlia , nata a [...] il [...],
[...] Per_1
hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto a Caltanissetta il 21.07.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte 1, volume 2, anno 2016.
Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., avendo le parti documentato la residenza della minore in AZ ME (EN) alla via Umberto I n. 6 (cfr. all.
2 al ricorso).
Premesso che il Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1531/2020 R.G., con
Sentenza non definitiva del 04.12.2021, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che la causa proseguiva per l'istruttoria sulle ulteriori domande delle parti e che, con Sentenza definitiva n.
583/2022 del 29.07.2022, il Tribunale di Caltanissetta ha statuito sulle ulteriori domande, rigettando la domanda di addebito della separazione richiesta da , affidato la figlia minore Parte_1 Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, stabilendo giorni ed orari di incontro del padre con la figlia in caso di disaccordo tra i coniugi, posto a carico di di versare a , entro giorno cinque di ogni mese, la somma di € Parte_2 Parte_1
150,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettato la domanda di contributo per il mantenimento di . Parte_1
Premesso altresì che dalla separazione è trascorso più di un anno senza che si sia ricostruita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, le parti hanno chiesto volersi pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte:
“1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalentemente Per_1
presso l'abitazione della madre sita in AZ ME (EN), nella Via Umberto I, n. 68. 2) Il padre potrà incontrare liberamente la figlia minore, sempre tenendo conto della sua volontà e delle sue esigenze, e concordando con la madre i tempi e le modalità. 3) In caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la figlia: due volte alla settimana (il martedì ed il giovedì), dalle ore 17.00 alle 20.00,
e a fine settimana alternati, dalle ore 12.00 del sabato, o dall'uscita da scuola in periodo scolastico, fino alle ore 20,00 della domenica, con obbligo di prelevarla personalmente e riaccompagnarla dalla
2 madre. Il padre potrà stare anche un terzo giorno della settimana, il sabato o la domenica, in via alternata, dalle 17.00 alle 20.00, sempre con obbligo di prelievo e riconsegna personale alla madre.
Inoltre, durante le festività natalizie, per sei giorni consecutivi, in modo che la figlia trascorra con il padre, un anno, il giorno di Natale, l'anno successivo quello di Capodanno e così di seguito;
durante le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, in modo che la figlia trascorra con il padre, un anno, il giorno di Pasqua, l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, e così di seguito. Durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. 4) Il sig. dovrà versare alla sig.ra Parte_2 [...]
, entro giorno cinque di ogni mese, la somma di € 100,00 quale contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia minore, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici
ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse. 5) L'assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia verrà percepito interamente dalla madre su conto corrente a Lei Per_1 intestato.”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della Sentenza definitiva resa il 29.07.2022 dal Tribunale di Caltanissetta all'esito del giudizio iscritto al n.
1531/2020 R.G., oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, dichiara lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto a C.F._3
Caltanissetta il 21.07.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
35, parte 1, volume 2, anno 2016, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, sì come integrate dal piano genitoriale in atti.
3 Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 21/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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